Cassazione Civile, Ordinanza n. 33960/2025 del 24/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario. Il correntista aveva chiesto la rideterminazione del saldo, contestando gli addebiti per capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e, in origine, anche la ripetizione di indebito, domanda poi abbandonata. La corte d'appello aveva accolto solo in parte l'appello, dichiarando illegittima la capitalizzazione trimestrale sino al 9 febbraio 2006 e rideterminando il saldo. In cassazione il correntista propone tre motivi: con il primo denuncia violazione dell'art. 116 c.p.c. per asserita erronea e arbitraria valutazione delle prove, specie quanto all'apertura di credito e all'utilizzo di somme extra-fido; con il secondo denuncia violazione dell'art. 1362 c.c. per errata interpretazione della clausola contrattuale rilevante; con il terzo denuncia violazione degli artt. 2033 e 2946 c.c. in tema di ripetizione dell'indebito e prescrizione, sostenendo che le rimesse solutorie sarebbero state individuate erroneamente sulla base del saldo banca e non del saldo rettificato. La società cessionaria del credito eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di essere succeduta alla banca nei rapporti attivi e passivi. La Corte dichiara inammissibile l'intervento della cessionaria e inammissibile il ricorso: il primo motivo è ritenuto estraneo all'error in iudicando e quindi non scrutinabile ex art. 360 n. 3 c.p.c.; il secondo mira a rimettere in discussione il risultato interpretativo del contratto, che è giudizio di fatto riservato al merito; il terzo è inammissibile perché diretto contro una ratio decidendi non desumibile dalla sentenza impugnata, trattandosi di questione nuova non risultante dalla motivazione di merito. Nulla sulle spese per l'inammissibilità del controricorso; disposto il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e anche l'intervento della società cessionaria del credito. Ha escluso la legittimazione passiva della cessionaria rispetto a domande restitutorie o risarcitorie fondate sul rapporto di conto corrente ceduto tramite cartolarizzazione. Quanto ai motivi, la Corte ha rilevato che il primo censura una valutazione di fatto e non una violazione di legge; il secondo investe il risultato interpretativo del contratto, insindacabile in cassazione se non per violazione dei canoni ermeneutici o per vizio logico della motivazione; il terzo è nuovo e non colpisce una ratio decidendi effettivamente adottata dal giudice di merito. Nessuna statuizione sulle spese, mentre è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La censura sulla valutazione delle prove non può essere ricondotta, di per sé, a violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. se mira solo a contestare il prudente apprezzamento del giudice di merito.
Il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo del contratto in sé, salvo verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza logica della motivazione.
Richiamato nel motivo in tema di ripetizione dell'indebito, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché nuova e non riferita a una ratio decidendi della sentenza impugnata.
Richiamato nel motivo in relazione alla prescrizione della ripetizione, ma senza ingresso nel merito per inammissibilità del motivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Corte ribadisce che il motivo ex n. 3 deve denunciare una violazione di norme di diritto, non una diversa lettura delle risultanze di fatto o del contratto.
Richiamato dalla società intervenuta per sostenere la successione a titolo particolare, ma l'intervento è stato ritenuto inammissibile per difetto di legittimazione passiva nel tipo di azione proposta.
articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999 n. 130
La cessione in blocco tramite cartolarizzazione non trasferisce alla società veicolo la titolarità del lato passivo del rapporto controverso rispetto a domande e controcrediti del debitore ceduto.
d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater
Sono stati rilevati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, una censura che investa soltanto la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto è inammissibile se formalmente proposta come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c.
- L'interpretazione del contratto è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per intrinseca illogicità della motivazione, non per una diversa lettura degli elementi fattuali già esaminati dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso deve colpire una ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della decisione impugnata; se censura una questione nuova o non desumibile dalla motivazione, è inammissibile.
- Nelle cessioni di crediti in blocco realizzate tramite cartolarizzazione, la società cessionaria veicolo non è automaticamente legittimata passivamente rispetto alle domande del debitore ceduto che investono controcrediti o pretese restitutorie fondate sul rapporto originario con il cedente.
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