Cassazione Civile, Ordinanza n. 22720/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società di assicurazioni aveva proposto opposizione avverso una cartella esattoriale emessa per il recupero di somme erogate a titolo di agevolazioni pubbliche, garantite da una polizza fideiussoria prestata in favore dell'amministrazione per una società beneficiaria. In origine aveva contestato la carenza di titolo esecutivo; successivamente aveva invocato l'irretroattività della sopravvenuta norma di interpretazione autentica che attribuiva natura di titolo esecutivo al decreto di revoca delle agevolazioni, nonché la mancata notifica di tale decreto e l'asserita illegittimità della duplicazione della pretesa creditoria. Con il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 1176, 2697 c.c. e 615 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non avesse considerato l'avvenuto pagamento, effettuato prima della formazione del decreto di revoca, come causa di estinzione dell'obbligazione; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla dedotta duplicazione del titolo e della pretesa creditoria; 3) violazione dell'art. 100 c.p.c., per avere la Corte confermato la domanda riconvenzionale del Ministero pur a fronte del rigetto dell'opposizione alla cartella basata sulla medesima pretesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in sintesi, che le censure non erano intellegibili per mancata esposizione completa dei fatti sostanziali e processuali rilevanti, con conseguente violazione dell'art. 366, n. 3 e n. 6, c.p.c.; inoltre, le doglianze non chiarivano adeguatamente il contenuto e la sede del preteso riconoscimento del pagamento, né la relazione tra i diversi versamenti e tra i diversi titoli di credito allegati, né l'eventuale mutamento dei motivi di opposizione. Per tale aspecificità l'impugnazione è stata ritenuta non scrutinabile. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e, per effetto dell'inammissibilità, è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamato solo come norma asseritamente violata nel dedurre l'estinzione dell'obbligazione per pagamento; la Corte non entra nel merito della relativa questione per difetto di specificità del ricorso.
Richiamato come norma sull'onere della prova nel primo motivo; la Corte non svolge un esame di merito, limitandosi a censurare l'indeterminatezza delle allegazioni.
Richiamato in relazione all'opposizione all'esecuzione avverso la cartella; la Corte non decide sulla fondatezza dell'opposizione ma dichiara inammissibile il ricorso.
Invocato per omessa pronuncia sulla dedotta duplicazione della pretesa; la censura è ritenuta non intelligibile e quindi inammissibile.
Invocato per contestare l'interesse alla domanda riconvenzionale; la Corte non ne esamina il merito per aspecificità delle censure.
La Corte richiama il requisito di esposizione chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali nel ricorso per cassazione, ritenendo la sua omissione ostativa allo scrutinio.
La Corte ribadisce l'onere di specificare la sede processuale degli atti e delle circostanze richiamate nel ricorso, pena l'inammissibilità.
art. 3, comma 8, L. n. 99 del 2008
Richiamato come norma di interpretazione autentica che attribuisce natura di titolo esecutivo al decreto di revoca delle agevolazioni.
artt. 32 e 33 L. n. 449 del 1997
Richiamati, per effetto dell'interpretazione autentica, come base normativa della natura di titolo esecutivo del decreto di revoca.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato ai fini dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile una esposizione chiara, completa e autosufficiente dei fatti sostanziali e processuali rilevanti; in mancanza, le censure non sono intelligibili e il ricorso è inammissibile.
- Chi deduce in cassazione pagamenti, duplicazioni della pretesa o mutamenti del thema decidendum deve indicare con precisione dove tali fatti risultino nel processo e quale sia il rapporto tra i diversi titoli e versamenti, non essendo sufficiente un richiamo generico agli atti.
- La censura di omessa pronuncia presuppone l'esatta individuazione del capo di domanda o dell'eccezione non esaminata e del relativo contenuto; senza tale specificazione la doglianza non è scrutinabile.
- Quando l'opposizione esecutiva nasce da un motivo originario diverso da quello poi dedotto in ricorso, occorre chiarire se vi sia stata una modifica inammissibile del thema decidendum, questione logicamente preliminare rispetto alla dedotta estinzione del debito per pagamento.
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