Cassazione Civile, Ordinanza n. 19564/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di tre prestatori, formalmente inquadrati come soci lavoratori di una cooperativa, che hanno chiesto l'accertamento della sussistenza, dal 1° ottobre 2013, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società committente della cooperativa, sostenendo di essere stati inseriti stabilmente nell'organizzazione aziendale e nel ciclo produttivo della committente, in un contesto ritenuto di appalto non genuino e di interposizione illecita di manodopera. I giudici di merito hanno accolto la domanda, riconoscendo anche il livello di inquadramento spettante in base alle mansioni svolte. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 410 e ss. c.p.c. e 1362 c.c. per l'erronea interpretazione di un accordo sindacale/conciliativo, ritenuto non riferibile alla società e alle rinunce del lavoratore; 2) ancora violazione degli artt. 410 e ss. c.p.c. e 1362 c.c. per la ricostruzione non corretta della volontà negoziale espressa nell'accordo; 3) violazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, assumendo che la Corte territoriale avesse male applicato i criteri dell'appalto labour intensive, non essendo decisivo che i lavoratori non utilizzassero macchinari o locali del datore; 4) violazione dell'art. 434 c.p.c. per avere la Corte ritenuto inammissibile/insufficiente il motivo di appello sulla violazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003; 5) violazione dell'art. 27 CCNL Mobilità/Attività ferroviaria e dell'art. 2697 c.c., per avere i giudici di merito attribuito rilievo alla mancata contestazione, nella memoria di primo grado, del livello di inquadramento rivendicato dai lavoratori. Nel corso del giudizio di legittimità, per uno dei tre lavoratori è intervenuto un verbale di conciliazione con rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, con conseguente cessazione della materia del contendere limitatamente a quella posizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti del lavoratore che ha definito transattivamente la propria posizione, con compensazione integrale delle spese tra quelle parti. Per gli altri due controricorrenti ha invece respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all'interpretazione dell'accordo conciliativo, perché la clausola di rinuncia riguardava rapporti già cessati e non poteva estendersi al successivo rapporto dedotto in giudizio; ha ritenuto infondato anche il motivo sull'appalto non genuino, confermando che la Corte territoriale aveva valorizzato un complessivo quadro probatorio, non il solo dato dell'uso di macchinari o locali del committente; ha dichiarato inammissibile il motivo ex art. 434 c.p.c. per difetto di specificità e mancata riproduzione del contenuto del motivo di appello; ha infine respinto le censure sull'art. 2697 c.c. e sul CCNL, osservando che la doglianza sulla prova tentava in realtà una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. La società è stata condannata alle spese in favore dei due lavoratori rimasti in causa e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamati con riferimento all'interpretazione dell'accordo conciliativo/sindacale e alla dedotta violazione delle regole sul contenuto dell'intesa.
La Corte ribadisce che l'interpretazione del contratto o dell'accordo è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se si contesta solo una diversa opzione interpretativa.
È richiamato per la disciplina dell'appalto e per escludere che, in un appalto labour intensive, il solo dato dell'uso di macchinari o locali del committente sia decisivo; conta la valutazione complessiva della genuinità dell'appalto e della eventuale interposizione di manodopera.
Il motivo è inammissibile perché non sono stati riportati nel ricorso i passaggi rilevanti dell'atto di appello e non è consentito un controllo di specificità senza la puntuale riproduzione del contenuto censurato.
art. 27 CCNL Mobilità/Attività ferroviaria
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'inquadramento riconosciuto; la censura è stata respinta perché mirava a una diversa lettura delle risultanze di fatto e dell'atteggiamento processuale della controparte.
La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia posto l'onere della prova a carico della parte sbagliata; non basta contestare l'esito della valutazione probatoria.
art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.
I requisiti di contenuto-forma del ricorso per cassazione devono essere assolti nel ricorso stesso; non possono essere integrati da altri atti e, per gli atti/documenti richiamati, occorre trascrizione, indicazione puntuale e collocazione nel fascicolo.
artt. 360 co. 1 nn. 3 e 5
La Corte ribadisce che è inammissibile il ricorso che, sotto apparente denuncia di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a una rivalutazione del fatto.
art. 1-bis dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'interpretazione di un accordo negoziale o conciliativo è riservata al giudice di merito: in cassazione non è censurabile la mera scelta di una tra più interpretazioni plausibili, salvo violazione dei canoni legali di ermeneutica.
- In tema di appalto non genuino e interposizione di manodopera, la genuinità del rapporto va valutata sulla base del complessivo quadro istruttorio; non è decisivo, da solo, il dato che l'attività sia labour intensive o che i lavoratori non utilizzino mezzi e locali del committente.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia distribuito l'onere della prova in modo erroneo, non quando la parte contesti la valutazione delle prove o l'esito dell'accertamento di merito.
- Il motivo di appello deve rispettare i requisiti di specificità e, nel giudizio di cassazione, la parte che denuncia l'erronea declaratoria di inammissibilità deve riportare il contenuto essenziale dell'atto censurato e indicarne puntualmente la collocazione processuale.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, persegua in realtà una nuova valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
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