Sentenza del 30/09/2015 n. 19435 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato cartelle di pagamento relative all'IVA dell'anno 1986, derivanti da un avviso di rettifica divenuto definitivo. Nel corso del giudizio aveva sostenuto di aver definito la posizione mediante condoni fiscali e, successivamente, aveva aderito al condono previsto dalla Legge n. 289 del 2002, articolo 12, senza però versare integralmente le somme dovute. L'Agenzia delle Entrate ha contestato che tale condono potesse perfezionarsi e produrre la cessazione della materia del contendere, rilevando inoltre la sua incompatibilità con la disciplina europea in materia di IVA.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso nella parte proposta contro il Ministero, estraneo al giudizio. Ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il condono previsto dall'articolo 12 della Legge n. 289 del 2002 dovesse essere disapplicato in materia di IVA perché incompatibile con il diritto dell'Unione europea, anche in assenza di una specifica deduzione delle parti. La sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere, è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, anche per le spese, affinché esaminasse le ulteriori questioni rimaste assorbite, tra cui la validità della notificazione, il rispetto dei termini di riscossione e l'eventuale duplicazione della pretesa impositiva.
Norme richiamate
Le proroghe dei termini previste dalla legge hanno consentito alla società di superare la precedente declaratoria di tardività dell'appello.
Legge n. 646 del 1994
La società aveva dichiarato di aver presentato domanda di definizione delle liti fiscali pendenti, ma tale circostanza non ha impedito l'esame della validità dell'ulteriore condono del 2002.
Legge n. 289 del 2002, articolo 12
La norma consentiva la definizione agevolata di somme già iscritte a ruolo. Tuttavia, secondo la Corte, non può essere applicata all'IVA perché comporta una rinuncia definitiva dell'amministrazione alla riscossione di un credito tributario già definitivamente accertato e contrasta con il diritto dell'Unione europea.
Sesta direttiva IVA n. 77/388/CEE, articoli 2 e 22
Le disposizioni europee impongono agli Stati membri di assicurare la riscossione effettiva dell'IVA e impediscono condoni generalizzati che comportino la rinuncia sostanziale alla riscossione di imposte dovute.
Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, n. 3
Ha costituito il fondamento del ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate per violazione o falsa applicazione della legge.
D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 17
La questione relativa al rispetto dei termini di riscossione è stata rinviata al giudice di merito per essere esaminata insieme alle altre eccezioni non affrontate.
Massime di principio
- I condoni fiscali che incidono sull'IVA devono essere valutati alla luce del diritto dell'Unione europea: una norma interna non può essere applicata se comporta una rinuncia incompatibile alla riscossione dell'IVA.
- Quando il perfezionamento del condono richiede il pagamento integrale delle somme previste, il mancato versamento può impedire la definizione della lite e la cessazione della materia del contendere.
- Il giudice nazionale può e, quando necessario, deve disapplicare d'ufficio una norma interna incompatibile con il diritto europeo, anche se le parti non hanno sollevato espressamente la questione.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente tutte le contestazioni: il giudice di rinvio deve esaminare le questioni rimaste assorbite, purché siano state ritualmente riproposte.
- La definizione di una precedente posizione fiscale non estingue automaticamente ulteriori avvisi o cartelle relativi allo stesso anno d'imposta, se riferiti a pretese distinte e non comprese nella specifica sanatoria.
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