Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02374/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società contribuente, ha cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 62 del d.lgs. 546/1992, ha annullato il diniego di rimborso opposto dall’Agenzia delle Entrate. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell’intero processo, valorizzando la novità della questione giuridica affrontata.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società aveva presentato istanza di rimborso di euro 54.350,18 assumendo di averli indebitamente versati a titolo di IRES per l’anno 2006, durante la pendenza del giudizio relativo a una cartella di pagamento poi annullata in via definitiva dalla Corte di cassazione. Formatosi il silenzio-rifiuto, la società aveva ottenuto ragione in primo grado, ma la decisione era stata riformata in appello: la Corte di giustizia tributaria del Lazio aveva respinto il ricorso originario ritenendo che, poiché la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti prevista dall’art. 1, commi 618-623, della L. n. 147/2013, il successivo esito favorevole della lite non poteva fondare il diritto alla ripetizione di quanto versato. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., lamentando l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello erariale per giudicato interno formatosi sulla statuizione di primo grado circa la perdurante efficacia della cartella fino all’annullamento definitivo, e quindi circa l’irrilevanza della definizione agevolata ai fini dell’irripetibilità. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 1, commi 618-623, della L. n. 147/2013 e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il principio di intangibilità degli effetti del condono non opera automaticamente in ogni caso, poiché la disciplina richiamata non prevedeva, per tale definizione, né l’obbligo di rinuncia ai giudizi pendenti né l’estinzione del processo, e comunque richiedeva il controllo amministrativo dei requisiti e la comunicazione dell’esito positivo. La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha ritenuto fondato, richiamando un recente orientamento secondo cui, in difetto di una espressa previsione di irripetibilità, il successivo giudicato totalmente favorevole al contribuente prevale sulla definizione agevolata; il pagamento effettuato per aderire al condono, se non coperto da una specifica norma che ne escluda la restituzione, integra un indebito oggettivo. Ha inoltre affermato che, trattandosi di disciplina che incide sul rapporto sostanziale e non su quello processuale, l’amministrazione deve far valere tempestivamente l’avvenuta definizione per impedire il formarsi del giudicato favorevole al contribuente. Ne è conseguito l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito con annullamento del diniego di rimborso; le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stata richiamata per la proposta di definizione accelerata del giudizio per manifesta infondatezza del ricorso, poi superata dalla decisione collegiale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È stata richiamata per la trattazione in camera di consiglio a seguito della richiesta della ricorrente di decisione dopo la proposta accelerata.

  • art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c.

    È stata utilizzata per veicolare il motivo di ricorso relativo alla violazione di norme sostanziali e processuali.

  • art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c.

    È stata utilizzata per denunciare violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 2909 c.c.

    È stata invocata dalla ricorrente per sostenere la formazione del giudicato interno su una statuizione di primo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    È stata invocata per censurare l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello erariale.

  • art. 1, commi 618-623, L. n. 147 del 2013

    La Corte ha ritenuto che la definizione agevolata ivi prevista incida sul rapporto sostanziale e, in mancanza di espressa previsione contraria, non escluda la ripetizione delle somme versate se interviene un successivo giudicato favorevole al contribuente.

  • art. 366, comma 1, nn. 4) e 6) c.p.c.

    È stato richiamato per affermare la specificità e autosufficienza del secondo motivo di ricorso.

  • art. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c.

    È stato applicato per decidere la causa nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    È stato richiamato, insieme all’art. 384 c.p.c., quale base per la decisione nel merito da parte della Cassazione nel processo tributario.

  • art. 1, comma 618, L. n. 147 del 2013

    È stato richiamato quale norma da cui la legge fa discendere, dal versamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l’estinzione del debito.

  • art. 1, comma 623, L. n. 147 del 2013

    È stato menzionato nell’ambito della disciplina della definizione agevolata dei carichi pendenti oggetto di causa.

Massime di principio

  • In tema di definizione agevolata di carichi tributari, salvo una espressa previsione normativa di irripetibilità, il pagamento effettuato dal contribuente per aderire al condono non impedisce la restituzione delle somme se il giudizio relativo al medesimo rapporto si conclude poi con un giudicato totalmente favorevole al contribuente.
  • La disciplina del condono fiscale, quando non regola espressamente gli effetti processuali, incide sul rapporto sostanziale tra Fisco e contribuente; pertanto l’Amministrazione deve far valere tempestivamente l’avvenuta definizione per impedire il consolidarsi del giudicato favorevole al contribuente.
  • Il perfezionamento di una definizione agevolata non consente di neutralizzare automaticamente il successivo giudicato di annullamento dell’atto impositivo, in mancanza di una specifica norma che preveda la non ripetibilità delle somme versate.
  • Il pagamento eseguito per aderire a un condono, in presenza di successivo giudicato favorevole al contribuente e in assenza di diversa disciplina speciale, integra un indebito oggettivo ripetibile.
  • Nel processo tributario, se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito, annullando il diniego di rimborso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.