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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01017/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato aveva prestato difesa in secondo grado in un processo penale a favore di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La Corte d'appello aveva liquidato il compenso professionale applicando i valori medi tariffari e poi riducendoli del 50% e di un ulteriore terzo, con riferimento alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato e ai parametri professionali. L'avvocato ha proposto opposizione e poi ricorso per cassazione sostenendo, con due motivi, che: 1) non fosse consentita una doppia riduzione del compenso, perché la disciplina introdotta dall'art. 106 bis del d.P.R. n. 115/2002 sarebbe incompatibile con quella tariffaria richiamata dal giudice di merito; 2) il compenso liquidato fosse simbolico e lesivo del decoro professionale, in violazione dell'art. 2233 c.c. e dell'art. 36 Cost. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché il giudice di merito aveva applicato il D.M. n. 55/2014, vigente ratione temporis, e non il D.M. n. 140/2012; ha inoltre ribadito che, nel patrocinio a spese dello Stato, è legittima l'applicazione dei valori medi con la riduzione del 50% e l'ulteriore decurtazione di 1/3 prevista dall'art. 106 bis d.P.R. n. 115/2002. Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato, perché la liquidazione finale non era scesa sotto la metà della misura media della tariffa applicabile, soglia al di sotto della quale si porrebbe un problema di tutela del decoro professionale. Nel caso concreto, dopo l'aumento del 40% per il pregio dell'attività e le successive riduzioni, l'importo finale liquidato risultava comunque superiore al minimo ritenuto liquidabile per le voci considerate.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la liquidazione del compenso operata dalla Corte d'appello, sia quanto alla applicazione della disciplina tariffaria vigente al momento dell'attività difensiva, sia quanto alla compatibilità tra la riduzione del 50% dei parametri medi e l'ulteriore abbattimento di 1/3 previsto per il patrocinio a spese dello Stato. Ha escluso che il compenso fosse simbolico o tale da ledere il decoro della professione forense, osservando che l'importo finale era persino superiore al minimo calcolabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto; non sono state liquidate spese né danni nei confronti del Ministero, rimasto intimato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente alla parte di stare in giudizio personalmente nei casi previsti.

  • artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002

    opposizione ex artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002

    disciplinano l'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 9 del D.M. n. 140/2012

    art. 9 del D.M. n. 140/2012

    richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non applicabile perché non vigente ratione temporis rispetto all'attività difensiva prestata.

  • art. 12, comma 2, del D.M. n. 55/2014

    art. 12 comma 2 del D.M. n. 55/2014

    parametro tariffario applicabile ratione temporis; il compenso può essere liquidato con riduzione del 50% nei casi previsti dalla disciplina sul patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 106 bis d.P.R. n. 115/2002

    art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002

    prevede l'ulteriore riduzione di 1/3 del compenso liquidabile nel patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 1, comma 606, L. n. 147/2013

    art. 1, comma 606 della L. n. 147/2013

    ha introdotto la riduzione di 1/3 del compenso nel sistema del patrocinio a spese dello Stato per esigenze di contenimento della spesa pubblica.

  • art. 15 preleggi

    invocato nel motivo di ricorso sulla successione delle leggi nel tempo e sull'incompatibilità tra discipline, ma disatteso dalla Corte.

  • art. 2233 c.c.

    richiamato per sostenere il diritto a un compenso adeguato e non simbolico del professionista.

  • art. 36 Cost.

    art. 36 della Costituzione

    invocato dal ricorrente a sostegno della pretesa di un compenso non irrisorio, in funzione di tutela del decoro professionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 12, comma 1, del D.M. n. 55/2014

    art. 12 comma 1 del D.M. n. 55/2014

    richiamato nel secondo motivo come parametro per la liquidazione dei compensi professionali.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.

    regola il procedimento camerale e la trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    ultimo comma dell'art. 380 bis c.p.c. nuova formulazione

    consente, in caso di rigetto conforme alla proposta, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    ex art. 96, comma quarto c.p.c.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende per l'abuso o l'infondatezza del ricorso nel rito camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    impone, in caso di rigetto dell'impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione del compenso del difensore va effettuata con riferimento ai parametri tariffari vigenti al momento dell'attività professionale e non a discipline superate o non più applicabili ratione temporis.
  • La disciplina speciale del patrocinio a spese dello Stato consente la riduzione del compenso sulla base dei parametri medi e, cumulativamente, l'ulteriore decurtazione prevista dalla normativa di settore, se espressamente contemplata.
  • La liquidazione del compenso dell'avvocato non è sindacabile per il solo fatto che sia contenuta: diventa illegittima solo se scende sotto una soglia tale da risultare simbolica o da ledere il decoro professionale.
  • Ai fini della tutela del decoro professionale, occorre verificare in concreto se l'importo finale liquidato resti almeno entro un margine compatibile con la metà dei valori medi applicabili, tenendo conto degli eventuali incrementi per il pregio dell'attività svolta.
  • Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato e conforme alla proposta di definizione anticipata, il ricorrente può essere condannato alla somma prevista in favore della Cassa delle ammende e, se dovuto, al contributo unificato დამატivo.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

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