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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00960/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo applicabile la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale COVID-19 anche ai fini del computo della prescrizione dei crediti azionati in sede fallimentare. Ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente al motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Roma per nuovo esame; il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

L'agente della riscossione aveva presentato nel fallimento di una società debitrice due domande di ammissione al passivo relative a crediti iscritti a ruolo e portati da cartelle/intimazioni di pagamento, in parte ammessi e in parte respinti dal giudice delegato e poi dall'opposizione allo stato passivo. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione ritenendo prescritti i crediti, reputando che tra le notifiche degli atti prodromici e le istanze di insinuazione fosse decorso il termine quinquennale di prescrizione, senza atti interruttivi idonei. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato la violazione della disciplina sulla sospensione dei termini introdotta per l'emergenza COVID-19, sostenendo che il Tribunale non avesse applicato l'art. 68 del d.l. 18/2020, in combinato disposto con l'art. 12 del d.lgs. 159/2015, che comporterebbe lo spostamento in avanti del decorso della prescrizione anche per i crediti azionati nel concorso fallimentare. Il secondo motivo, relativo alla durata quinquennale della prescrizione per i crediti tributari/non erariali, è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 68 d.l. n. 18/2020

    invocato dalla ricorrente come fonte della sospensione dei termini connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19; la Corte lo richiama nel quadro della disciplina emergenziale

  • art. 67 d.l. n. 18/2020

    la Corte afferma che ha sospeso dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi ad attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso degli uffici degli enti impositori

  • art. 12 d.lgs. n. 159/2015

    richiamato quale norma generale che comporta, in caso di sospensione dei termini di versamento, la sospensione per corrispondente periodo dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione

  • art. 3, comma 3, l. n. 212/2000

    menzionato come disposizione rispetto alla quale l'art. 12 d.lgs. 159/2015 opera anche in deroga

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nei fatti come modalità di notifica mediante deposito nella casa comunale

  • art. 11 l. n. 212/2000

    citato nel richiamo normativo dell'art. 67 d.l. 18/2020 sui termini per le risposte alle istanze di interpello

  • art. 6 d.lgs. n. 128/2015

    citato nel richiamo normativo dell'art. 67 d.l. 18/2020 sui termini per le risposte alle istanze di interpello

  • art. 2 d.lgs. n. 147/2015

    citato nel richiamo normativo dell'art. 67 d.l. 18/2020 sui termini per le risposte alle istanze di interpello

Massime di principio

  • La sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale COVID-19 non incide solo sugli adempimenti da compiere nel periodo di sospensione, ma determina uno slittamento in avanti del decorso di termini sostanziali e processuali per la medesima durata.
  • La disciplina di cui all'art. 12 d.lgs. 159/2015, richiamata dall'art. 67 d.l. 18/2020, comporta la sospensione anche dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, oltre che degli adempimenti processuali e delle attività di riscossione.
  • La sospensione della prescrizione può essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità, purché i relativi fatti risultino dagli atti già acquisiti al processo.
  • Quando si controverte sulla prescrizione di crediti azionati dall'agente della riscossione, il giudice deve verificare non solo la sequenza degli atti interruttivi, ma anche l'eventuale operatività di sospensioni legali del termine che spostino in avanti la scadenza.
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