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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00964/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

Una società locatrice aveva concesso in locazione a una banca un immobile a uso bancario, con canone progressivamente crescente anche in funzione di lavori di ristrutturazione eseguiti dalla conduttrice. La banca aveva comunicato il recesso anticipato dal contratto con preavviso di sei mesi. La locatrice aveva quindi avviato due giudizi: un monitorio per canoni asseritamente dovuti dopo il recesso e un giudizio di merito per ottenere somme a vario titolo, tra cui canoni fino alla scadenza ritenuta operante, importi per mancati lavori, costi di ripristino dell’immobile e danni ulteriori. Nei gradi di merito le domande erano state respinte e il decreto ingiuntivo revocato. In cassazione la locatrice ha proposto nove motivi, deducendo principalmente: invalidità o inefficacia del recesso/disdetta della banca e della relativa notifica; errata valutazione delle prove e degli effetti dell’avviso di ricevimento; violazione dei criteri di interpretazione del contratto; erronea svalutazione della consulenza tecnica preventiva sullo stato dell’immobile; omessa o apparente motivazione sul rifiuto della restituzione del bene; omesso esame sulla natura non satisfattiva di una somma versata dalla banca; mancata ammissione di prove testimoniali e interrogatorio formale; erronea declaratoria di giudicato interno su una domanda risarcitoria per lesione d’immagine.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, confermando l’orientamento per cui la ricezione del plico raccomandato fa presumere la conoscenza dell’atto e, se il destinatario sostiene che il plico era vuoto o conteneva altro, è lui a doverlo provare. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi perché, in sostanza, miravano a una nuova valutazione del merito o erano privi di specificità, non confrontandosi con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre ribadito che la motivazione era chiara e non apparente, che la consulenza tecnica preventiva non era stata ritenuta decisiva per l’erroneità del quesito, e che il ricorso non rispettava gli oneri di autosufficienza e specificità quanto ai mezzi istruttori e alle censure sull’appello. Conseguentemente, la società ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1335 c.c.

    La consegna del plico raccomandato al domicilio del destinatario, risultante dall’avviso di ricevimento, fa presumere la conoscenza dell’atto da parte del destinatario; chi deduce che il plico era vuoto o conteneva altro sopporta l’onere della prova.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata rispetto alla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non basta contestare la valutazione delle prove.

  • art. 2721 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata nella valutazione probatoria, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni; la Corte ha ritenuto la censura non pertinente rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 112 c.p.c.

    La sua violazione presuppone un’omessa pronuncia su una domanda, eccezione o motivo specificamente individuato; la censura era inammissibile perché non indicava quale fosse l’omissione.

  • art. 115 c.p.c.

    È deducibile in cassazione solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove inesistenti, non acquisite o introdotte fuori dai poteri officiosi; non per contestare il merito della valutazione probatoria.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice applica il libero convincimento in casi non consentiti o valuta con prudente apprezzamento prove soggette a diverso regime; non per chiedere una nuova ponderazione delle prove.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per censurare l’interpretazione del contratto, ma la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché tesa a una diversa lettura delle clausole e della volontà negoziale.

  • art. 1374 c.c.

    Invocato come criterio di integrazione del contratto; la censura è stata giudicata priva di specificità e non idonea a scardinare la motivazione d’appello.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato in relazione all’esecuzione secondo buona fede; la Corte ha escluso che la doglianza spiegasse in che modo la violazione avesse inciso sulla validità del recesso.

  • art. 27 L. 27 luglio 1978, n. 392

    La Corte d’appello aveva escluso la necessità di provare gravi motivi per il recesso, poiché il contratto consentiva il recesso ad nutum; tale impostazione è stata confermata.

  • art. 14 L. 20 novembre 1982, n. 890

    Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione, ma la Corte ha applicato la presunzione di conoscenza derivante dalla ricezione del plico.

  • art. 1216 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla restituzione dell’immobile; la censura è stata dichiarata assorbita/inammissibile perché fondata sui medesimi presupposti già disattesi.

  • art. 1220 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo all’offerta di restituzione del bene; la doglianza è stata ritenuta non conducente rispetto alla ratio della sentenza impugnata.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione è configurabile solo in presenza di motivazione apparente o mancante; qui la motivazione era chiara, logica e intellegibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L’omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo e non una diversa lettura delle prove o della portata di un documento.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, confrontandosi con la ratio decidendi e trascrivendo gli atti e i documenti rilevanti nei passaggi essenziali.

  • art. 342 c.p.c.

    L’appello deve contenere motivi specifici di censura; la mancanza di specifiche doglianze può comportare inammissibilità del gravame.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul giudicato interno; la Corte ha però ritenuto che la questione fosse in realtà assorbita dalla declaratoria di inammissibilità dell’appello sul punto.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato per il giudicato, ma la censura non ha superato il rilievo preliminare di inammissibilità e difetto di specificità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nella spedizione di una raccomandata, l’avviso di ricevimento e la consegna al domicilio del destinatario fanno presumere la conoscenza dell’atto: se il destinatario sostiene che il plico fosse vuoto o contenesse un documento diverso, l’onere di provarlo grava su di lui.
  • La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo in casi rigorosi: non basta contestare la valutazione delle prove, ma occorre allegare l’utilizzo di prove inesistenti o la violazione del regime legale di valutazione della prova.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudice distribuisca erroneamente l’onere probatorio tra le parti; non è sufficiente sostenere che il giudice abbia mal valutato il materiale istruttorio.
  • Le censure di interpretazione contrattuale non possono risolversi in una richiesta di nuova lettura del contratto e della volontà delle parti, perché la Cassazione non è giudice del merito.
  • Un motivo per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e deve essere specifico e autosufficiente, indicando in modo preciso gli atti e i documenti rilevanti e le ragioni del dissenso.
  • L’omesso esame di un fatto decisivo richiede un fatto storico-naturalistico non considerato dal giudice, non una diversa valutazione della sua rilevanza giuridica o probatoria.
  • Una motivazione è apparente solo quando sia inidonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non lo è se il ragionamento è chiaro, coerente e intelligibile.
  • Nel contratto di locazione, se il recesso è pattiziamente previsto ad nutum, non occorre dimostrare i gravi motivi previsti dalla disciplina legale della locazione se il contratto disciplina diversamente il recesso.
  • La mancata specifica critica dei motivi di appello può condurre a inammissibilità del gravame, con conseguente formazione del giudicato interno sul capo non validamente impugnato.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniProveNotificazioniSpese di lite
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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