Cassazione Civile, Ordinanza n. 00974/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione per irragionevole durata di un procedimento di opposizione agli atti esecutivi. In sede monitoria la domanda era stata rigettata perché ritenuta operativa la causa ostativa prevista dall'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. n. 89/2001, in ragione dell'asserita colpa grave della parte, che aveva iscritto a ruolo l'opposizione presso la cancelleria civile anziché presso quella esecuzioni, con conseguente improcedibilità. In opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 la Corte d'appello ha invece riconosciuto il diritto all'indennizzo, ma ha liquidato solo parte delle spese. La ricorrente in Cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c. e 4 D.M. n. 55/2014, nonché nullità per motivazione apparente, censurando la liquidazione delle spese perché inferiore ai minimi tariffari e perché non avrebbe incluso la fase monitoria e la fase di trattazione/istruttoria; 2) omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancato riconoscimento dell'aumento fino al 30% per atti telematici redatti in forma ipertestuale ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo in parte il primo motivo, limitatamente alla violazione dei minimi tariffari per la fase di trattazione/istruttoria nel giudizio di opposizione in materia di equa riparazione. Ha ritenuto corretto il criterio unitario di liquidazione delle spese dell'intera vicenda procedimentale e sufficiente la motivazione del decreto sul punto, escludendo però che potesse essere liquidato un compenso complessivo inferiore ai minimi previsti dalla tabella 12 del D.M. n. 55/2014, dovendosi riconoscere l'ulteriore importo di euro 496,00 per la fase di trattazione, oltre accessori. Ha rigettato il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché la parte non aveva specificamente allegato le concrete modalità tecniche che avrebbero giustificato l'aumento per atti ipertestuali. La Corte ha cassato il decreto impugnato nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, ha condannato il Ministero al pagamento dell'ulteriore compenso di euro 496,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, nonché alle spese del giudizio di legittimità nei limiti indicati in motivazione.
Norme richiamate
art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. n. 89/2001
prevede una causa di esclusione dell'indennizzo per condotta connotata da colpa grave o abuso del processo; nel caso concreto la Corte d'appello l'aveva esclusa e la Cassazione non la pone in discussione nel dispositivo.
regola l'opposizione avverso il decreto di definizione della domanda di equa riparazione, che la Corte qualifica come fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento.
art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001
consente la riduzione dell'indennizzo in ragione dell'esito totalmente sfavorevole del giudizio presupposto; nel caso concreto la Corte d'appello l'ha applicato nella misura di un terzo.
la liquidazione delle spese segue il principio di soccombenza; nel caso concreto le spese vanno commisurate all'esito complessivo della vicenda processuale.
invocato per omessa pronuncia sulla richiesta di aumento per atti ipertestuali; il motivo è stato dichiarato inammissibile.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro della motivazione della decisione; la Corte esclude la nullità per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
sono i parametri del sindacato di legittimità invocati per violazione di legge e nullità della motivazione/omessa pronuncia.
disciplina i parametri generali di liquidazione dei compensi professionali; nel caso concreto è stata applicata la tabella pertinente alla causa civile contenziosa.
art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018
prevede l'aumento fino al 30% del compenso quando gli atti telematici sono redatti con tecniche idonee ad agevolarne consultazione e fruizione; la Corte ritiene che l'aumento non spetti automaticamente e richiede specifica allegazione delle modalità tecniche.
modifica i parametri del D.M. n. 55/2014 ed è richiamato per la quantificazione dei compensi.
richiamato a sostegno della censura sulla liquidazione del compenso professionale, che non può scendere sotto i minimi applicabili.
richiamato per il deposito della memoria nel procedimento di cassazione in camera di consiglio.
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione della riforma del vizio motivazionale nel senso del "minimo costituzionale".
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la riforma del 2012 è letta come riduzione al minimo costituzionale del controllo sulla motivazione, limitato alle anomalie motivazionali estreme.
Massime di principio
- L'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 non introduce un autonomo giudizio impugnatorio, ma costituisce una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento; perciò le spese vanno liquidate unitariamente con riferimento all'intera vicenda processuale.
- Nel giudizio di opposizione in materia di equa riparazione, la liquidazione dei compensi deve rispettare i minimi tariffari applicabili: una liquidazione sotto-minimo è illegittima e lesiva del decoro professionale.
- La fase di trattazione/istruttoria, anche quando svolta in forma scritta, va considerata ai fini della liquidazione delle spese se l'attività processuale effettivamente si è svolta.
- L'aumento fino al 30% per atti telematici redatti con tecniche ipertestuali non opera automaticamente: la parte che lo richiede deve allegare in modo specifico le concrete modalità tecniche adottate, tali da agevolare consultazione, fruizione, ricerca testuale e navigazione.
- Nel giudizio di legittimità è censurabile solo la motivazione apparente o le altre anomalie motivazionali estreme; non basta lamentare una motivazione sintetica o non condivisa se comunque idonea a rendere percepibile la ratio decidendi.
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