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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00956/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per il corrispettivo di trasporti eseguiti in favore di una società poi coinvolta nella vicenda. Sulla base di quel titolo aveva iscritto ipoteca giudiziale sugli immobili che, in un successivo atto di conferimento di ramo d'azienda, erano stati trasferiti alla società poi fallita. Insinuatasi al passivo del fallimento, la creditrice chiedeva il riconoscimento della collocazione ipotecaria del credito, ma il giudice delegato lo aveva ammesso al chirografo e il tribunale aveva rigettato l'opposizione. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 52, comma 1, l.fall., 93 l.fall. e 647 c.p.c., sostenendo che il tribunale avesse errato nel ritenere inopponibile alla massa l'ipoteca iscritta in forza di un decreto ingiuntivo emesso contro un debitore terzo rispetto alla fallita, assumendo invece la rilevanza dell'accessorietà tra credito garantito e ipoteca e del principio di sequela; con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 2808 e 2855 c.c. per l'esclusione della collocazione ipotecaria anche delle spese legali e di iscrizione dell'ipoteca.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché introduceva una questione nuova, mai trattata nei precedenti gradi di merito, e comunque richiedente nuovi accertamenti di fatto; in particolare, il ricorso mutava il tema della controversia, poiché la società si era insinuata al passivo e aveva agito ex art. 98 l.fall. presupponendo di essere creditrice della fallita, mentre in cassazione prospettava un diverso quadro fondato sull'opponibilità dell'ipoteca all'originaria debitrice. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Non essendosi costituito il fallimento, la Corte non ha provveduto sulle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 52 l.fall.

    richiamato come norma sulla concorsualità delle pretese creditorie, ma la censura è stata reputata inammissibile per novità della questione prospettata

  • art. 93 l.fall.

    richiamato con riferimento alla domanda di insinuazione al passivo

  • art. 98 l.fall.

    richiamato come base dell'opposizione allo stato passivo

  • art. 647 c.p.c.

    richiamato in tema di decreto ingiuntivo divenuto esecutivo e sua opponibilità

  • art. 642 c.p.c.

    richiamato dal tribunale con riferimento alla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo

  • art. 2560 c.c.

    evocato incidentalmente per dubitare che la società conferitaria fosse solo terza datrice d'ipoteca e non anche obbligata in solido

  • art. 2808 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di diritto di ipoteca e sua estensione

  • art. 2855 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di estensione del privilegio ipotecario alle spese

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1 quater e comma 1 bis

    richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo che introduce una questione nuova, mai devoluta nei precedenti gradi di merito, quando la sua decisione richiederebbe accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito.
  • La proposizione di un motivo che muta il presupposto fattuale e giuridico della domanda rispetto a quello coltivato in sede di opposizione allo stato passivo determina un inammissibile mutamento della causa petendi.
  • Quando il secondo motivo dipende logicamente dall'accoglimento del primo, la sua sorte resta assorbita se il primo è dichiarato inammissibile.
  • Nel giudizio di legittimità la censura deve restare ancorata al perimetro del thema decidendum formato nei gradi di merito; non è consentito trasformare l'impugnazione in una nuova verifica del fatto o del titolo della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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