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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00975/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La vicenda riguarda un credito derivante da mutuo fondiario garantito da ipoteca su immobili originariamente appartenenti alla debitrice principale e poi trasferiti a un terzo, divenuto a sua volta fallito e proprietario dei beni gravati. La creditrice, succeduta alla banca originaria, aveva chiesto di concorrere al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di tali immobili nel fallimento del terzo datore di ipoteca. Il giudice delegato aveva dichiarato inammissibile l'istanza; il tribunale, in sede di reclamo, aveva confermato il rigetto ritenendo che la precedente ammissione del credito al passivo della debitrice principale in via chirografaria precludesse la possibilità di far valere la prelazione nel fallimento del terzo e che, comunque, la domanda avrebbe dovuto essere proposta con insinuazione allo stato passivo. Nel ricorso per cassazione la creditrice ha denunciato violazione dell'art. 96, ultimo comma, l.fall. e dell'art. 2808 c.c., oltre ad omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che l'ammissione al passivo della debitrice principale vale solo nell'ambito di quella procedura e non impedisce la partecipazione al riparto nel fallimento del terzo datore; con il secondo motivo ha contestato la tesi secondo cui, per partecipare al riparto, il creditore ipotecario su beni del fallito ma garantiti per debiti altrui debba presentare domanda di ammissione al passivo, richiamando la normativa fallimentare e l'esecuzione immobiliare.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile ex art. 111 Cost. e manifestamente fondato. Ha cassato il decreto impugnato perché il tribunale aveva erroneamente negato alla creditrice ipotecaria il diritto di partecipare al riparto del ricavato della vendita dei beni gravati nel fallimento del terzo datore. La Corte ha applicato il principio secondo cui i titolari di ipoteca o pegno costituiti a garanzia di debiti verso soggetti diversi dal fallito non possono utilizzare il procedimento di verificazione del passivo, non essendo creditori del fallito, ma possono intervenire nella fase di riparto per far valere la prelazione; l'eventuale reclamo contro il piano di riparto ha natura endoconcorsuale. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Venezia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    consente il ricorso per cassazione avverso un provvedimento decisorio e definitivo, non altrimenti impugnabile.

  • art. 96, ultimo comma, l.fall.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'irrilevanza della precedente ammissione al passivo della debitrice principale rispetto alla partecipazione al riparto nella diversa procedura.

  • art. 2808 c.c.

    norma sulla ipoteca richiamata per affermare la persistenza della garanzia reale e del diritto di prelazione sui beni gravati.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 52 l.fall.

    parte del sistema invocato per sostenere il corretto mezzo di partecipazione al concorso e al riparto.

  • artt. 54, 92, 92-103 l.fall.

    richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina del concorso e del riparto dell'attivo fallimentare.

  • artt. 602, 603 e 604 c.p.c.

    richiamati per analogia alla disciplina della distribuzione del ricavato nelle esecuzioni individuali su beni gravati da garanzie reali.

  • art. 110, comma 3, l.fall.

    indicato dalle Sezioni Unite come rimedio contro il piano di riparto che escluda o includa indebitamente il titolare della prelazione.

Massime di principio

  • Il creditore munito di ipoteca o pegno su beni compresi nel fallimento, quando la garanzia assista un debito verso un soggetto diverso dal fallito, non è un creditore concorsuale del fallito e non deve insinuarsi al passivo per far valere la prelazione.
  • La partecipazione di tale creditore avviene nella fase di riparto dell'attivo ricavato dalla liquidazione del bene gravato; l'eventuale contestazione del piano di riparto segue il rimedio endofallimentare previsto dalla legge fallimentare.
  • L'ammissione al passivo ottenuta in altra procedura fallimentare relativa al debitore principale produce effetti solo nell'ambito di quella procedura e non preclude la tutela della prelazione nel fallimento del terzo datore di ipoteca.
  • Il giudicato endofallimentare opera soltanto all'interno della procedura concorsuale in cui si forma, ai fini del concorso, e non può essere automaticamente esteso a procedure diverse.
  • L'accertamento dell'esistenza, validità e opponibilità della garanzia reale, nonché dell'an e del quantum del credito garantito, può essere compiuto in sede di riparto senza necessaria partecipazione del debitore principale estraneo al fallimento del terzo datore.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudiziale
RamiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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