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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00968/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fornitore)

La controversia

Una società aveva convenuto in giudizio la fornitrice di infissi esterni e controtelai, deducendo che il contratto stipulato per la fornitura di manufatti in legno non era stato eseguito conformemente a quanto pattuito: il campione consegnato risultava incompleto e difforme per qualità del legno e per corrispondenza al disegno concordato. La committente chiedeva la restituzione della parte di acconto ritenuta non dovuta e il risarcimento del danno da ritardo. I giudici di merito avevano ritenuto che si trattasse di vendita su campione, escludendo la decadenza ex art. 1495 c.c. sul presupposto dell'"aliud pro alio". La fornitrice ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 1522, 1495 e 1497 c.c.: sosteneva che, qualificato il contratto come vendita a campione, la denuncia dei vizi era tardiva perché effettuata oltre il termine di otto giorni e che, comunque, non ricorrevano i presupposti dell'aliud pro alio, trattandosi al più di vizi o mancanza di qualità essenziali, non di bene appartenente a un genus diverso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto coperta da giudicato interno la qualificazione del rapporto come vendita su campione e ha affermato che, per effetto del rinvio dell'ultimo comma dell'art. 1522 c.c., si applica il termine di decadenza di cui all'art. 1495 c.c.; nel caso concreto tale termine era pacificamente spirato. Ha inoltre escluso che la fattispecie integrasse una consegna di aliud pro alio, perché il bene consegnato apparteneva comunque al genus degli infissi in legno ed era destinato alla funzione tipica di tali beni; l'eventuale inidoneità rispetto allo scopo pattuito costituiva soltanto vizio della cosa, soggetto alla disciplina decadenziale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello, che dovrà riesaminare la controversia alla luce del principio enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1522 c.c.

    Nella vendita su campione il regime della denuncia dei vizi è quello richiamato dall'art. 1495 c.c.; il contratto, una volta qualificato come vendita su campione, resta soggetto al relativo termine decadenziale.

  • art. 1495 c.c.

    La denuncia dei vizi deve essere proposta entro il termine di decadenza previsto dalla norma; nel caso concreto la denuncia era stata effettuata oltre il termine e quindi era tardiva.

  • art. 1497 c.c.

    La Corte richiama la norma per escludere che le difformità dedotte integrassero una ipotesi sottratta alla disciplina dei vizi, ribadendo che si trattava di semplice vizio/mancanza di qualità e non di consegna di cosa radicalmente diversa.

  • art. 1453 c.c.

    L'azione di risoluzione ex art. 1453 c.c. è riservata alle ipotesi di consegna di aliud pro alio, ossia bene completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, non quando il bene appartenga comunque al genus convenuto.

  • art. 1520 c.c.

    La Corte lo richiama solo incidentalmente come possibile diverso inquadramento del rapporto, ma non fonda la decisione su tale norma.

Massime di principio

  • Nella vendita su campione, il termine di decadenza per la denuncia dei vizi si applica per effetto del rinvio operato dall'ultimo comma dell'art. 1522 c.c.; pertanto, se la contestazione interviene oltre il termine di legge, l'azione è tardiva.
  • La consegna di aliud pro alio ricorre solo quando il bene fornito sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito per natura, individualità, consistenza e destinazione, sì da risultare del tutto inidoneo a realizzare la funzione economico-sociale programmata.
  • Se il bene consegnato appartiene comunque al genus contrattualmente previsto e svolge la sua funzione tipica, le difformità o inidoneità rispetto allo scopo concreto integrano vizi o mancanza di qualità, soggetti ai relativi termini di denuncia e non alla disciplina dell'aliud pro alio.
  • Una volta formato il giudicato interno sulla qualificazione del contratto, tale qualificazione non può essere rimessa in discussione nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita
RamiContratti
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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