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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33932/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di primo grado di condanna per bancarotta semplice (art. 217 LF) e omesso versamento contributi (legge 389/89), con i motivi: (1) mancata ricezione dell'avviso di udienza in appello e violazione dell'art. 601, comma 3 c.p.p.; (2) presunta contraddittorietà tra motivazione e dispositivo dell'appello (l'appello sarebbe stato dichiarato "generico" malgrado la presenza di motivi specifici); (3) censura sulla qualificazione della contabilità e sull'applicabilità del regime di contabilità semplificata (sostegno che la contabilità semplificata sarebbe legittima); (4) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p.; inoltre eccezione di prescrizione dei reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e altre ragioni processuali. In dettaglio: (i) il primo motivo è inammissibile perché l'appello era trattato con rito scritto, per il quale non è prevista la comparizione dell'imputato né la stessa necessità di notificazione come dedotta, e perché il motivo conteneva una contraddizione interna; (ii) il secondo motivo è inammissibile poiché non sussiste contraddizione fra dispositivo e motivazione: la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la declaratoria di aspecificità dei motivi di gravame, evidenziandone la ripetitività circa la contabilità semplificata; (iii) il terzo motivo è inammissibile perché ripropone pedissequamente in cassazione questione già esaminata e risolta in primo grado (il curatore aveva dimostrato che la società superava il limite reddituale previsto dall'art. 18 DPR 600/73, rendendo illegittimo il regime semplificato; inoltre le anomalie contabili impedivano la ricostruzione del patrimonio); (iv) il quarto motivo è inammissibile perché la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. non era stata sollevata in appello e non può essere invocata per la prima volta in cassazione; (v) l'eccezione di prescrizione è stata rigettata in parte per i periodi di sospensione calcolati (455 giorni) che spostano il termine, e in parte perché la declaratoria di inammissibilità dell'appello ha reso irrevocabile la sentenza di primo grado impedendo che l'appello producesse effetti utili alla rilevazione della prescrizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 217 legge fallimentare (LF)

    Norma relativa alla bancarotta semplice: la sentenza ha ritenuto che l'irregolare tenuta delle scritture (mancanza libro inventari, libro giornale e ausiliarie) e l'impossibilità per il curatore di ricostruire il patrimonio integrino il fatto-reato

  • art. 1, comma 3, legge 389/1989

    Riferita all'omesso versamento dei contributi previdenziali: il giudice ha ritenuto sussistente il reato per l'anno 2011 nella misura contestata

  • art. 601, comma 3, codice di procedura penale (c.p.p.)

    Norma sulla notificazione e termini in appello; la Corte ha rilevato che, trattandosi di rito scritto, le lagnanze sul termine a comparire sono infondate e il motivo è intrinsecamente contraddittorio

  • art. 131-bis codice penale (c.p.)

    Norma sulle misure alternative o attenuanti della personalità: la Corte ha precisato che la richiesta di applicazione non può essere sollevata per la prima volta in cassazione se non era oggetto di motivi di appello

  • art. 18 DPR 600/1973

    Stabilisce limiti reddituali per l'esonero dalla contabilità ordinaria; la Corte, richiamando la testimonianza del curatore, ha ritenuto che la ditta superasse il limite e quindi non potesse avvalersi legittimamente della contabilità semplificata

  • art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, conv. legge 24 aprile 2020 n. 27

    Norma procedurale che consente la requisitoria scritta del Procuratore Generale in Cassazione nel periodo emergenziale; richiamata per le conclusioni del P.G. sulla inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Se il giudizio d'appello è trattato con rito scritto, le doglianze sulla mancata comparizione o sulle notifiche devono essere formulate con attenzione: le regole di notificazione e i termini possono differire rispetto al rito ordinario
  • Non è possibile sollevare in cassazione questioni nuove che non siano state oggetto di motivi nell'impugnazione di appello; le questioni devono essere già dedotte nei gradi precedenti per essere esaminabili in legittimità
  • I motivi di impugnazione devono essere specifici e non ripetitivi: argomentazioni generiche o la mera reiterazione di questioni già decise possono portare all'inammissibilità per aspecificità o genericità
  • La prova testimoniale del curatore fallimentare e la documentazione contabile sono decisive per valutare l'applicabilità del regime contabile; se emerge che i limiti reddituali sono stati superati, la contabilità semplificata non è applicabile e può integrare responsabilità per bancarotta
  • Le eccezioni di prescrizione devono considerare i periodi di sospensione e l'effetto dell'inammissibilità dell'appello: se l'appello è dichiarato inammissibile la sentenza di primo grado diventa irrevocabile, rendendo spesso inattuabile la rilevazione della prescrizione in sede di appello

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