Cassazione Civile, Ordinanza n. 37805/2022 del 27/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un conto corrente intestato a una società, nel quale la banca aveva chiesto il saldo e, parallelamente, da un’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dai fideiussori della società. Il giudice di primo grado aveva accertato un saldo passivo del conto e condannato la società e i fideiussori al pagamento, respingendo anche la domanda di manleva verso la banca cedente. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto degli appelli. In cassazione i fideiussori deducono: 1) violazione degli artt. 345 c.p.c. e 1945 c.c. per l’inammissibilità del motivo d’appello sulla non riferibilità alla società di alcune operazioni compiute da un soggetto privo di valida delega; 2) violazione dell’art. 1945 c.c. per avere la Corte qualificato la garanzia come autonoma, escludendo l’opponibilità delle eccezioni del debitore principale; 3) violazione degli artt. 157 c.p.c., 117 t.u.b., 1815 c.c. e 644 c.p., nonché vizio motivazionale, per la tardività delle contestazioni alla consulenza tecnica d’ufficio; 4) omesso esame di un fatto decisivo per l’asserito errore di calcolo nella compensazione tra debiti e crediti del correntista; 5) violazione dell’art. 100 c.p.c. per l’esclusione dell’interesse ad agire sull’asserita mala fede della banca nella gestione e tardiva escussione di pegni. La Corte di cassazione esamina prioritariamente il secondo motivo e ritiene corretta la qualificazione del rapporto come garanzia autonoma, osservando che la pattuizione che esclude l’opponibilità di eccezioni al garante è idonea a integrare tale schema negoziale; rileva inoltre che anche i consumatori possono prestare garanzie autonome. Conseguentemente, i motivi residui risultano privi di decisività, poiché la pretesa dei fideiussori non può incidere sull’obbligazione garantita, insensibile agli accertamenti relativi all’effettivo inadempimento del debitore principale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione di appello, ritenendo corretta la qualificazione della garanzia come autonoma e, quindi, l’inopponibilità ai garanti delle eccezioni fondate sul rapporto principale. Poiché tale statuizione assorbe e rende non decisive le ulteriori censure relative alle operazioni bancarie, alla consulenza tecnica, al calcolo della compensazione e alla gestione dei pegni, non vi è stato accoglimento di alcun motivo. Le ricorrenti sono state inoltre condannate al pagamento delle spese di legittimità e dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
In appello non possono proporsi nuove eccezioni di merito; la Corte richiama la norma nel quadro della censura sulla dedotta novità del motivo di gravame.
La norma è richiamata per il principio secondo cui, nella fideiussione ordinaria, il garante può opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale; la Corte esclude però l’applicazione di tale regime quando la pattuizione integra una garanzia autonoma.
È evocato in relazione alla tardività delle contestazioni alla consulenza tecnica d’ufficio, ma la Corte non accoglie la censura perché assorbita dalla qualificazione del rapporto di garanzia.
Richiamato nel motivo relativo alle contestazioni sulla consulenza tecnica e ai profili del rapporto bancario.
Richiamato nel motivo relativo alle contestazioni sulla consulenza tecnica, in connessione con la dedotta applicazione di interessi e saldo conto.
Richiamato nel motivo relativo alle contestazioni sulla consulenza tecnica, in tema di usura e interessi.
La Corte richiama la norma per escludere l’interesse ad agire su profili che, data la qualificazione della garanzia, non avrebbero comunque inciso sull’obbligazione dei garanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La qualificazione di una garanzia come autonoma o fideiussoria dipende dalla ricostruzione della volontà delle parti e dalla clausola, eventualmente, che escluda l’opponibilità delle eccezioni relative al rapporto principale; una volta accertata tale pattuizione, la riconduzione allo schema della garanzia autonoma è corretta.
- Il giudizio di qualificazione contrattuale si svolge in due fasi: accertamento di fatto della comune volontà delle parti e successivo inquadramento giuridico nel modello legale; il secondo profilo è censurabile in cassazione quanto alla corretta sussunzione della fattispecie concreta.
- Nella garanzia autonoma il garante non può opporre al creditore le eccezioni fondate sul rapporto garantito, né contestazioni relative all’effettiva sussistenza dell’inadempimento del debitore principale, poiché l’obbligazione del garante è svincolata dall’accessorietà tipica della fideiussione.
- La qualità soggettiva del garante non esclude la possibilità di stipulare una garanzia autonoma: tale strumento non è riservato in via esclusiva a operatori professionali del credito e può essere validamente prestato anche da consumatori.
- Quando è corretta la qualificazione del rapporto di garanzia autonoma, diventano non decisive le censure che mirano a contestare il saldo del rapporto principale, l’operato della consulenza contabile o la gestione delle garanzie, se tali profili non sono idonei a estinguere, neppure in parte, l’obbligazione autonoma del garante.
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