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Sentenza

Sentenza del 12/06/2023 n. 1657 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria

Ispezioni ed accessi - Guardia di finanza - Autorizzazione scritta - Non occorre

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento IRPEF/IVA/LRAP relativo al 2001, fondato su un P.V.C. della Guardia di Finanza che rilevava cessioni senza documento fiscale per Lire 740.630.772. La contribuente deduceva: (i) nullità e illegittimità degli accertamenti per violazioni dello Statuto del Contribuente (art. 12 Legge 212/2000) e per carenza di autorizzazione scritta agli accessi; (ii) inefficacia della presunzione legale ex art. 1 DPR 441/97 avendo prodotto un contratto estimatorio (art. 2 DPR 441/97) che giustificava la merce; (iii) illegittimità dell'accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, DPR 600/73 per mancanza dei presupposti; (iv) carenza di motivazione dell'avviso e errore nel criterio di ricarico applicato.

La decisione

La Corte ha rigettato il motivo relativo alla presunta illegittimità dell'accesso della Guardia di Finanza e alle violazioni dell'art. 12 della Legge 212/2000, ritenendo che ai sensi dell'art. 35 L. 7/1/1929 n. 4 la G.d.F. può accedere senza autorizzazione scritta e che l'omessa o generica informazione al contribuente non comporta automaticamente nullità dell'avviso se non è dimostrato un concreto pregiudizio alla difesa. Ha invece accolto il motivo relativo alla non operatività della presunzione di cui al DPR 441/97: la contribuente aveva prodotto un contratto estimatorio anteriore all'accesso e l'Amministrazione non ha dimostrato la fittizietà delle operazioni; quindi l'Ufficio non ha dato prova sufficiente delle pretese impositive. Perciò la Corte ha annullato l'avviso di accertamento e compensato le spese.

Norme richiamate

  • Legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 35

    La Guardia di Finanza, in quanto polizia tributaria, può accedere negli esercizi pubblici e nei locali aziendali per verificazioni senza necessità di autorizzazione scritta del comandante territoriale.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), art. 12, commi 1,2,5

    L'obbligo di informare il contribuente sulle ragioni e sull'oggetto della verifica non comporta automaticamente la nullità dell'atto fiscale in caso di omissione; è richiesto che il contribuente dimostri il concreto pregiudizio alla propria difesa.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 comma 2

    L'accertamento induttivo extra-contabile deve poggiare su presupposti e prove adeguate; l'Amministrazione ha l'onere di dimostrare le violazioni contestate in giudizio.

  • DPR 30 dicembre 1992, n. 441, artt. 1 e 2

    La presunzione legale di vendita al minuto può essere neutralizzata dalla prova documentale (es. contratto estimatorio); se il contribuente produce documenti plausibili l'Ufficio deve dimostrarne la fittizietà.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7 comma 5-bis

    Nel processo tributario l'Amministrazione deve provare le violazioni; il giudice valuta gli elementi emersi nel giudizio e annulla l'atto se la prova è mancante, contraddittoria o insufficiente.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52

    Norma citata in relazione ai controlli IVA; l'accesso dei verificatori e l'utilizzabilità degli atti non vengono meno per la mancanza di specifiche autorizzazioni scritte quando interviene la G.d.F. come polizia tributaria.

Massime di principio

  • La Guardia di Finanza può effettuare accessi e ispezioni in locali adibiti ad attività commerciale/industriale senza autorizzazione scritta ai sensi dell'art. 35 L. 4/1929; l'assenza di tale autorizzazione non invalida automaticamente gli atti successivi.
  • L'omessa o generica informazione al contribuente sulle ragioni/oggetto della verifica (art. 12, L. 212/2000) non determina di per sé la nullità dell'avviso di accertamento: il contribuente deve dimostrare il concreto pregiudizio alla difesa.
  • Se il contribuente produce documentazione idonea (es. contratto estimatorio) a giustificare la mancata presenza di merce, la presunzione legale del DPR 441/97 può essere efficacemente contrastata; spetta all'Amministrazione provare la fittizietà degli atti e delle operazioni.
  • L'accertamento induttivo ex art. 39 DPR 600/73 richiede che l'Ufficio fondi adeguatamente le proprie conclusioni: senza prova puntuale e circostanziata l'atto impositivo può essere annullato.
  • Il giudice tributario valuta gli elementi emersi nel solo giudizio e applica il principio secondo cui la prova dell'Amministrazione deve essere non contraddittoria e sufficientemente circostanziata per tenere ferma l'imposta contestata.

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