Sentenza del 12/06/2023 n. 1657 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Ispezioni ed accessi - Guardia di finanza - Autorizzazione scritta - Non occorre
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento IRPEF/IVA/LRAP relativo al 2001, fondato su un P.V.C. della Guardia di Finanza che rilevava cessioni senza documento fiscale per Lire 740.630.772. La contribuente deduceva: (i) nullità e illegittimità degli accertamenti per violazioni dello Statuto del Contribuente (art. 12 Legge 212/2000) e per carenza di autorizzazione scritta agli accessi; (ii) inefficacia della presunzione legale ex art. 1 DPR 441/97 avendo prodotto un contratto estimatorio (art. 2 DPR 441/97) che giustificava la merce; (iii) illegittimità dell'accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, DPR 600/73 per mancanza dei presupposti; (iv) carenza di motivazione dell'avviso e errore nel criterio di ricarico applicato.
La decisione
La Corte ha rigettato il motivo relativo alla presunta illegittimità dell'accesso della Guardia di Finanza e alle violazioni dell'art. 12 della Legge 212/2000, ritenendo che ai sensi dell'art. 35 L. 7/1/1929 n. 4 la G.d.F. può accedere senza autorizzazione scritta e che l'omessa o generica informazione al contribuente non comporta automaticamente nullità dell'avviso se non è dimostrato un concreto pregiudizio alla difesa. Ha invece accolto il motivo relativo alla non operatività della presunzione di cui al DPR 441/97: la contribuente aveva prodotto un contratto estimatorio anteriore all'accesso e l'Amministrazione non ha dimostrato la fittizietà delle operazioni; quindi l'Ufficio non ha dato prova sufficiente delle pretese impositive. Perciò la Corte ha annullato l'avviso di accertamento e compensato le spese.
Norme richiamate
Legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 35
La Guardia di Finanza, in quanto polizia tributaria, può accedere negli esercizi pubblici e nei locali aziendali per verificazioni senza necessità di autorizzazione scritta del comandante territoriale.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), art. 12, commi 1,2,5
L'obbligo di informare il contribuente sulle ragioni e sull'oggetto della verifica non comporta automaticamente la nullità dell'atto fiscale in caso di omissione; è richiesto che il contribuente dimostri il concreto pregiudizio alla propria difesa.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 comma 2
L'accertamento induttivo extra-contabile deve poggiare su presupposti e prove adeguate; l'Amministrazione ha l'onere di dimostrare le violazioni contestate in giudizio.
DPR 30 dicembre 1992, n. 441, artt. 1 e 2
La presunzione legale di vendita al minuto può essere neutralizzata dalla prova documentale (es. contratto estimatorio); se il contribuente produce documenti plausibili l'Ufficio deve dimostrarne la fittizietà.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7 comma 5-bis
Nel processo tributario l'Amministrazione deve provare le violazioni; il giudice valuta gli elementi emersi nel giudizio e annulla l'atto se la prova è mancante, contraddittoria o insufficiente.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52
Norma citata in relazione ai controlli IVA; l'accesso dei verificatori e l'utilizzabilità degli atti non vengono meno per la mancanza di specifiche autorizzazioni scritte quando interviene la G.d.F. come polizia tributaria.
Massime di principio
- La Guardia di Finanza può effettuare accessi e ispezioni in locali adibiti ad attività commerciale/industriale senza autorizzazione scritta ai sensi dell'art. 35 L. 4/1929; l'assenza di tale autorizzazione non invalida automaticamente gli atti successivi.
- L'omessa o generica informazione al contribuente sulle ragioni/oggetto della verifica (art. 12, L. 212/2000) non determina di per sé la nullità dell'avviso di accertamento: il contribuente deve dimostrare il concreto pregiudizio alla difesa.
- Se il contribuente produce documentazione idonea (es. contratto estimatorio) a giustificare la mancata presenza di merce, la presunzione legale del DPR 441/97 può essere efficacemente contrastata; spetta all'Amministrazione provare la fittizietà degli atti e delle operazioni.
- L'accertamento induttivo ex art. 39 DPR 600/73 richiede che l'Ufficio fondi adeguatamente le proprie conclusioni: senza prova puntuale e circostanziata l'atto impositivo può essere annullato.
- Il giudice tributario valuta gli elementi emersi nel solo giudizio e applica il principio secondo cui la prova dell'Amministrazione deve essere non contraddittoria e sufficientemente circostanziata per tenere ferma l'imposta contestata.
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