Sentenza del 12/06/2023 n. 277 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Art.14 co 4 D.Lgs. 472/97-Cessione d'azienda-Responsabilità del cessionario per contratto in frode dei crediti tributari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione della responsabilità solidale della cessionaria per debiti tributari della cedente ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 472/1997, con la qualificazione della cessione come effettuata in frode ai crediti tributari. L'Ufficio rilevava la coincidenza di interessi e soggetti tra le due società (stessa compagine sociale), la pattuizione contrattuale che lasciava crediti e debiti in capo alla cedente poi liquidata e cancellata, il prezzo di cessione molto inferiore al valore prospettico del ramo, e la mancata richiesta da parte della cessionaria del certificato dei carichi pendenti previsto dal comma 3 dell'art. 14; sulla base di ciò invocava l'applicazione del comma 4 che esclude i limiti e le tutele previste dai commi 1-2 e rende la cessionaria responsabile senza limiti temporali. La cessionaria contestava la qualificazione della cessione (sosteneva si trattasse della sola cessione di una concessione/immobilizzazione immateriale e non di ramo d'azienda), la congruità del corrispettivo, la mancata necessità di un ulteriore atto di intimazione e la regolarità procedimentale (art. 7 Statuto del contribuente e art. 3 L. 241/1990).
La decisione
Il giudice ha confermato la sentenza di primo grado rigettando l'appello della P. N. spa. Ha ritenuto sussistenti gli elementi della cessione in frode ai crediti tributari: coincidenza della compagine societaria, clausola contrattuale che lasciava debiti/crediti in capo alla cedente poi liquidata/cancellata, differenze significative nei bilanci dopo la cessione che mostrano lo spostamento di redditività alla cessionaria, valore di cessione sottostimato rispetto alla redditività prospettica e la mancata richiesta del certificato dei carichi pendenti. Per questi motivi si è applicato il comma 4 dell'art. 14 D.Lgs. 472/1997, con la conseguenza che i limiti di responsabilità previsti dai commi 1-2 non operano: la cessionaria è quindi responsabile in solido e senza i limiti temporali e di valore normalmente previsti. L'intimazione è stata ritenuta atto valido e sufficiente in prosecuzione dell'azione di riscossione; non sono state accolte le doglianze procedurali. Spese di giudizio liquidate in favore della resistente.
Norme richiamate
D.Lgs. 472/1997, art. 14
co.1-2-3-4 (in particolare co.3: certificato dei carichi pendenti; co.4: esclusione delle limitazioni in caso di cessione in frode dei crediti tributari)
I commi 1-2 prevedono limiti di responsabilità del cessionario; il comma 3 attribuisce al cessionario la possibilità di richiedere il certificato dei carichi pendenti che, se negativo o non rilasciato entro 40 giorni, libera il cessionario. Il comma 4 sospende tali tutele quando la cessione sia posta in frode ai crediti tributari: in tal caso le limitazioni dei commi 1-2 non si applicano e la responsabilità del cessionario è piena e senza limiti temporali.
D.P.R. 602/1973, art. 50, comma 2
norma che disciplina il contenuto formale dell'intimazione e la sua funzione nell'azione di riscossione
L'intimazione è stata ritenuta atto conforme al modello previsto e valido come prosecuzione dell'azione di riscossione già avviata nei confronti della cedente; non era necessaria una ulteriore notifica preliminare alla cessionaria prima dell'intimazione nei termini dedotti dall'appellante.
Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7
comma 1 (obbligo di motivazione e diritto di difesa e allegazione degli atti prodromici)
La censura circa la mancata allegazione di atti prodromici è stata respinta: il giudice ha ritenuto l'atto adeguatamente motivato e conforme ai modelli di legge, e l'Amministrazione non ha violato i principi di diritto di difesa posti dallo Statuto.
Legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 3
Richiamata dall'appellante in relazione alla motivazione degli atti amministrativi; il giudice ha ritenuto la motivazione dell'intimazione adeguata e conforme ai requisiti normativi.
Massime di principio
- La qualificazione formale dell'atto (cessione di ramo di azienda vs semplice cessione di una concessione) cede il passo alla verifica di sostanza: l'autonomia economica e produttiva dell'oggetto trasferito, l'incidenza sui bilanci e la capacità reddituale sono elementi decisivi.
- Fattori che fanno ritenere la cessione 'in frode' ai fini dell'art.14 co.4: coincidenza di soci/amministratori tra cedente e cessionaria, clausole contrattuali che mantengono debiti in capo alla cedente, liquidazione e cancellazione della cedente dopo la cessione, corrispettivo notevolmente sottostimato rispetto al valore e alla redditività prospettica, e la mancata richiesta del certificato dei carichi pendenti da parte della cessionaria.
- Il comma 3 dell'art.14 fornisce una tutela preventiva: richiedere formalmente il certificato dei carichi pendenti è una misura essenziale per limitare la responsabilità; la mancata richiesta può essere interpretata come consapevolezza dei debiti e rafforza l'argomentazione dell'Ufficio.
- Se la cessione è ritenuta in frode, i limiti di responsabilità (beneficio di preventiva escussione del cedente e limiti di valore e temporali) non operano e la cessionaria può essere chiamata a rispondere integralmente e senza vincoli temporali dei debiti tributari della cedente.
- Proceduralmente, le intimazioni e le azioni di riscossione già avviate nei confronti della cedente possono essere proseguite nei confronti della cessionaria quando ricorrano gli indizi di frode; quindi la contestazione amministrativa non richiede sempre un nuovo atto preliminare differente dall'intimazione.
- Per evitare rischio di responsabilità: effettuare due diligence fiscale prima dell'acquisto, ottenere il certificato dei carichi pendenti, negoziare clausole di garanzia/indennizzo, fissare un corrispettivo congruo e documentabile, evitare operazioni tra soggetti con compagini identiche o legami stretti senza adeguate garanzie e documentare il rispetto del principio di autonomia economica dell'oggetto trasferito.
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