Sentenza del 12/06/2023 n. 425 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Accise - rimborso dell'imposta - mancata comunicazione all'Agenzia delle Entrate che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi - requisito sostanziale - inammissibilità dell'istanza - comunicazione effettuata dopo il diniego di rimborso - non sana l'inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Rimborso di accise sull'energia elettrica relative agli anni 2016-2018 per ?176.315,44; la società deduceva di aver pagato indebitamente l'accisa per mancato rilascio della licenza di produzione commerciale (licenza rilasciata solo il 21/9/2018) e si qualificava come fornitore/SEU nei confronti di strutture sanitarie, chiedendo il rimborso. L'Ufficio ha negato il rimborso per mancata sussistenza dei presupposti (ex art. 2 c.1 lett. t) D.Lgs. 115/2008 e art. 14 TUA) e per inammissibilità della domanda per mancata comunicazione all'Agenzia delle Entrate prevista dall'art. 29 comma 4 L. 428/1990; la società ha trasmesso tale comunicazione solo dopo il provvedimento di diniego.
La decisione
L'appello è stato respinto. La Commissione ha confermato l'inammissibilità dell'istanza di rimborso per mancata comunicazione all'Agenzia delle Entrate prevista a pena di inammissibilità dall'art. 29, comma 4, L. 428/1990, principio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che stabilisce che la comunicazione deve essere effettuata contestualmente o, al più, prima del provvedimento di diniego (e comunque nel termine biennale ove applicabile) e che una comunicazione successiva al diniego non sana l'inammissibilità. Le ulteriori questioni di merito sono state assorbite. L'appellante è condannata al pagamento delle spese processuali (liquidate in ?4.220,00).
Norme richiamate
art. 29, comma 4, L. 428/1990
Prevede, a pena di inammissibilità, l'obbligo di comunicare la domanda di rimborso anche all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi; la comunicazione è un requisito sostanziale la cui omissione determina l'inammissibilità rilevabile d'ufficio.
art. 14, D.Lgs. 504/1995 (TUA)
Introduce il termine decadenziale di due anni per richiedere il rimborso; la sua introduzione non abroga implicitamente l'obbligo di comunicazione previsto dall'art.29 L.428/1990 e non esclude l'inammissibilità per mancata comunicazione.
art. 2, comma 1, lett. t), D.Lgs. 30/05/2008 n.115
Norma citata dall'Ufficio per sostenere la mancata qualificazione della società come SEU, con conseguente impatto sul diritto al rimborso; utilizzata per valutare la sussistenza del presupposto sostanziale del rimborso.
art. 53, comma 1, lett. a) TUA
Richiamato in ordine alla fatturazione: rileva se il soggetto fattura a consumatore finale, elemento rilevante per la qualificazione giuridica dell'operazione e la valutazione del diritto al rimborso.
Massime di principio
- La comunicazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate (art.29, comma 4, L.428/1990) è un requisito sostanziale: la sua mancata osservanza rende l'istanza inammissibile e può essere rilevata d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.
- La decorrenza biennale prevista dall'art.14 TUA per la proposizione dell'istanza non abroga l'obbligo di comunicazione: i due adempimenti sono coesistenti e autonomi (termine di decadenza e requisito di ammissibilità).
- Una comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate dopo il provvedimento di diniego non sana l'inammissibilità dell'istanza: la comunicazione deve avvenire contestualmente o, al più, prima del diniego (e comunque nei termini prescrizionali, se applicabili).
- Quando la spesa per la quale si chiede il rimborso ha concorso a formare il reddito d'impresa, l'obbligo di comunicazione riveste particolare rilievo perché può avere effetti sulla dichiarazione dei redditi; in tali casi la regola della comunicazione trova piena applicazione.
- Per evitare il rigetto per motivi formali, il contribuente deve inviare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate tempestivamente (meglio con prova di ricezione), verificando anche la corretta individuazione dell'ufficio competente e la coerenza tra istanza di rimborso e dichiarazioni fiscali.
- In sede di contenzioso, se l'Amministrazione eccepisce la mancata comunicazione, è difficile ottenere sanatoria retroattiva: concentrare le difese sulla prova della tempestiva comunicazione o su motivi che escludano l'applicabilità della norma (es. costi non concorsi a formare il reddito) è la strategia praticabile.
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