Sentenza del 12/06/2023 n. 423 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Redditi fondiari - minori intestatari immobili - usufrutto legale - attribuzione del reddito ai genitori - inderogabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'imputazione fiscale dei redditi da locazione di un immobile intestato alla minore F F (legataria). L'Ufficio ha ritenuto che, in virtù dell'usufrutto legale spettante ai genitori ex art. 324 c.c. e dell'art. 4 lett. c) del TUIR (D.P.R. 917/1986), la metà del reddito netto dell'immobile dovesse essere imputata al padre (e l'altra metà alla madre) e non esclusivamente alla minore. A seguito di controlli incrociati è stato quindi notificato avviso di accertamento al Sig. A F per imposte, sanzioni e interessi; il contribuente ha contestato l'attribuzione e la sanzione richiamando l'autorizzazione del Tribunale per la gestione del bene da parte dei genitori e un presunto errore di registrazione del contratto.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Ufficio nei limiti indicati: ha affermato che, secondo l'art. 324 c.c. e l'art. 4 lett. c) TUIR, i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale spettante ai genitori sono imputati ai genitori (per metà a ciascuno se l'usufrutto è di entrambi). Ha rigettato l'appello incidentale del contribuente che chiedeva l'annullamento dell'accertamento. Ha disposto che le somme già versate in nome della figlia siano dedotte dalla maggiore imposta dovuta dal padre e che le sanzioni siano calcolate sul residuo. Ha ritenuto impropria la disapplicazione integrale delle sanzioni operata in primo grado, per l'esistenza di norme chiare; ha però compensato integralmente le spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 324 Cod. Civ.
Stabilisce che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale amministrano i beni del minore ma percepiscono i frutti per il soddisfacimento dei bisogni familiari; da ciò deriva il diritto di godimento dei redditi del bene intestato al figlio.
art. 4, lett. c) D.P.R. 917/1986 (TUIR)
"i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se l'usufrutto legale spetta ad un solo genitore i redditi gli sono imputati per l'intero ammontare."
I redditi derivanti dai beni dei figli minori sottoposti a usufrutto legale devono essere dichiarati dai genitori, ripartiti per metà se l'usufrutto è congiunto.
art. 1, comma 3 D.P.R. 29/09/1973 n. 600
Richiamato dall'Ufficio quale principio generale di imputazione dei redditi ai soggetti che ne sono titolari o usufruttuari ai fini dell'obbligo dichiarativo; supporta l'operatività dell'accertamento.
art. 8 D.Lgs. 546/1992 e art. 10, comma 3 L. n.12/2000
Norme citate in tema di potere di disapplicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa; la Corte ha ritenuto che qui non ricorrano tali condizioni perché la disciplina è chiara.
art. 15, comma 2-bis d.lgs. 218/1997 (richiamato nel processo)
Richiamato nel contesto di definizioni/acquiescenze pregresse del contribuente: indica meccanismi di definizione degli accertamenti tributari e giustifica il rilievo del comportamento precedente del contribuente.
art. 163 D.P.R. 917/1986 (menzione sulla duplicazione d'imposta)
Riferimento normativo evocato dal contribuente per contestare una presunta duplicazione d'imposta; la Corte ha però disposto la deduzione di quanto già versato dalla minore per evitare doppio pagamento.
Massime di principio
- Quando i genitori esercitano la responsabilità genitoriale e si applica l'usufrutto legale ex art.324 c.c., i redditi dei beni intestati al figlio minore devono essere imputati e dichiarati dai genitori secondo l'art.4 lett. c) TUIR (solitamente per metà a ciascun genitore se l'usufrutto è congiunto).
- La presenza di un provvedimento giudiziale che autorizzi i genitori a compiere atti in nome della figlia (es. stipula di contratti) non altera il principio fiscale: l'usufrutto legale impone l'imputazione dei redditi ai genitori e non alla minore.
- Se il minore ha già versato imposte relative al reddito, tali somme devono essere dedotte dall'accertamento a carico dei genitori per evitare duplicazioni di imposizione.
- La disapplicazione delle sanzioni tributarie è possibile solo in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa; se la norma è chiara e consolidata, l'omissione dichiarativa può essere sanzionata.
- Errori formali nella registrazione degli atti o omissioni nell'accertamento nei confronti di uno dei genitori non esonerano l'altro genitore dall'obbligo dichiarativo quando la legge impone l'imputazione del reddito.
- In casi simili, è consigliabile: (a) conservare e produrre l'autorizzazione del giudice tutelare o provvedimenti che esplicitino la natura dell'incarico ai genitori; (b) coordinare le dichiarazioni tra i genitori per evitare omissioni; (c) detrarre/compensare le somme già versate a nome del minore in sede di contenzioso.
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