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Sentenza

Sentenza del 12/06/2023 n. 423 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Redditi fondiari - minori intestatari immobili - usufrutto legale - attribuzione del reddito ai genitori - inderogabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'imputazione fiscale dei redditi da locazione di un immobile intestato alla minore F F (legataria). L'Ufficio ha ritenuto che, in virtù dell'usufrutto legale spettante ai genitori ex art. 324 c.c. e dell'art. 4 lett. c) del TUIR (D.P.R. 917/1986), la metà del reddito netto dell'immobile dovesse essere imputata al padre (e l'altra metà alla madre) e non esclusivamente alla minore. A seguito di controlli incrociati è stato quindi notificato avviso di accertamento al Sig. A F per imposte, sanzioni e interessi; il contribuente ha contestato l'attribuzione e la sanzione richiamando l'autorizzazione del Tribunale per la gestione del bene da parte dei genitori e un presunto errore di registrazione del contratto.

La decisione

La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Ufficio nei limiti indicati: ha affermato che, secondo l'art. 324 c.c. e l'art. 4 lett. c) TUIR, i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale spettante ai genitori sono imputati ai genitori (per metà a ciascuno se l'usufrutto è di entrambi). Ha rigettato l'appello incidentale del contribuente che chiedeva l'annullamento dell'accertamento. Ha disposto che le somme già versate in nome della figlia siano dedotte dalla maggiore imposta dovuta dal padre e che le sanzioni siano calcolate sul residuo. Ha ritenuto impropria la disapplicazione integrale delle sanzioni operata in primo grado, per l'esistenza di norme chiare; ha però compensato integralmente le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 324 Cod. Civ.

    Stabilisce che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale amministrano i beni del minore ma percepiscono i frutti per il soddisfacimento dei bisogni familiari; da ciò deriva il diritto di godimento dei redditi del bene intestato al figlio.

  • art. 4, lett. c) D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    "i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se l'usufrutto legale spetta ad un solo genitore i redditi gli sono imputati per l'intero ammontare."

    I redditi derivanti dai beni dei figli minori sottoposti a usufrutto legale devono essere dichiarati dai genitori, ripartiti per metà se l'usufrutto è congiunto.

  • art. 1, comma 3 D.P.R. 29/09/1973 n. 600

    Richiamato dall'Ufficio quale principio generale di imputazione dei redditi ai soggetti che ne sono titolari o usufruttuari ai fini dell'obbligo dichiarativo; supporta l'operatività dell'accertamento.

  • art. 8 D.Lgs. 546/1992 e art. 10, comma 3 L. n.12/2000

    Norme citate in tema di potere di disapplicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa; la Corte ha ritenuto che qui non ricorrano tali condizioni perché la disciplina è chiara.

  • art. 15, comma 2-bis d.lgs. 218/1997 (richiamato nel processo)

    Richiamato nel contesto di definizioni/acquiescenze pregresse del contribuente: indica meccanismi di definizione degli accertamenti tributari e giustifica il rilievo del comportamento precedente del contribuente.

  • art. 163 D.P.R. 917/1986 (menzione sulla duplicazione d'imposta)

    Riferimento normativo evocato dal contribuente per contestare una presunta duplicazione d'imposta; la Corte ha però disposto la deduzione di quanto già versato dalla minore per evitare doppio pagamento.

Massime di principio

  • Quando i genitori esercitano la responsabilità genitoriale e si applica l'usufrutto legale ex art.324 c.c., i redditi dei beni intestati al figlio minore devono essere imputati e dichiarati dai genitori secondo l'art.4 lett. c) TUIR (solitamente per metà a ciascun genitore se l'usufrutto è congiunto).
  • La presenza di un provvedimento giudiziale che autorizzi i genitori a compiere atti in nome della figlia (es. stipula di contratti) non altera il principio fiscale: l'usufrutto legale impone l'imputazione dei redditi ai genitori e non alla minore.
  • Se il minore ha già versato imposte relative al reddito, tali somme devono essere dedotte dall'accertamento a carico dei genitori per evitare duplicazioni di imposizione.
  • La disapplicazione delle sanzioni tributarie è possibile solo in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa; se la norma è chiara e consolidata, l'omissione dichiarativa può essere sanzionata.
  • Errori formali nella registrazione degli atti o omissioni nell'accertamento nei confronti di uno dei genitori non esonerano l'altro genitore dall'obbligo dichiarativo quando la legge impone l'imputazione del reddito.
  • In casi simili, è consigliabile: (a) conservare e produrre l'autorizzazione del giudice tutelare o provvedimenti che esplicitino la natura dell'incarico ai genitori; (b) coordinare le dichiarazioni tra i genitori per evitare omissioni; (c) detrarre/compensare le somme già versate a nome del minore in sede di contenzioso.

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