Sentenza n. 191/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'accertamento: - del diritto del minore alla presa in carico in via diretta o indiretta da parte dall'ASP di Reggio Calabria per la terapia con metodologia ABA alla luce della L. 134/2015; e per il risarcimento: - del danno risultante dal dover provvedere privatamente ad una terapia che dovrebbe essere garantita dall’ASP;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata presa in carico e mancata erogazione, diretta o indiretta, di terapia con metodologia ABA in favore del minore, nonché mancato rimborso delle spese sostenute privatamente
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto del minore, affetto da disturbo dello spettro autistico, a ricevere a carico del Servizio sanitario regionale un trattamento individualizzato con metodologia ABA, in via diretta oppure mediante rimborso delle prestazioni erogate da privati, oltre al risarcimento delle spese sostenute e dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Hanno dedotto la violazione della legge n. 134/2015, dell'art. 32 Cost., degli artt. 1 e 3-septies del d.lgs. n. 502/1992 e della legge n. 833/1978, nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, inefficacia e inefficienza dell'azione amministrativa. La diagnosi di disturbo dello spettro autistico era stata confermata dall'ASP; il minore aveva ricevuto privatamente terapia ABA, inizialmente per sei ore settimanali e poi, secondo la prescrizione specialistica e la CTU espletata nel precedente giudizio cautelare civile, nella misura di venti ore settimanali, comprese cinque ore per formazione e supporto della famiglia e degli insegnanti. L'ASP non aveva erogato la terapia ABA né indicato un trattamento alternativo specificamente appropriato, limitandosi a generiche terapie riabilitative. I ricorrenti hanno inoltre chiesto il rimborso di euro 35.945,00 e il risarcimento del danno da ritardo, del danno patrimoniale, del danno non patrimoniale subito dai genitori e della perdita di chance del minore.
La decisione
Il TAR ha riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., trattandosi di controversia relativa a prestazioni sanitarie comprese nell'ambito del servizio pubblico. Nel merito ha ritenuto che la terapia ABA rientri tra i trattamenti erogabili nell'ambito dei LEA, poiché contemplata dalle Linee guida dell'Istituto superiore di sanità e fondata su evidenze scientifiche, ai sensi dell'art. 60 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e della legge n. 134/2015. Ha valorizzato la CTU svolta nel precedente giudizio civile, utilizzabile ai sensi dell'art. 11, comma 6, c.p.a., perché espletata nel contraddittorio delle medesime parti da ausiliario tecnicamente qualificato. La CTU ha attestato la validità scientifica della terapia, il concreto beneficio già conseguito e la necessità di venti ore settimanali, di cui cinque per il supporto alla famiglia e agli insegnanti, almeno fino al compimento dei tredici anni, con successiva rivalutazione. L'ASP è stata quindi condannata alla presa in carico definitiva del minore, direttamente o mediante rimborso delle prestazioni private. È stata accolta solo in parte la domanda patrimoniale: il rimborso è stato riconosciuto per le spese documentate relative alla terapia ABA sostenute dal 17 gennaio 2018, per euro 34.167,00, detratto quanto eventualmente già rimborsato dall'ASP, con rivalutazione e interessi. Sono stati riconosciuti euro 2.000,00 ai genitori per il danno non patrimoniale derivante da ansia e frustrazione, provato anche per presunzioni, ed euro 2.000,00 al minore per perdita di chance, liquidata equitativamente in ragione della mancata erogazione della terapia nella misura intensiva ritenuta necessaria. L'ASP è stata inoltre condannata alle spese di lite per euro 1.000,00, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. 104/2010
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a pubblici servizi, comprese quelle concernenti l'erogazione di prestazioni sanitarie.
art. 32 Cost.
Costituisce il fondamento costituzionale del diritto alla salute invocato per ottenere il trattamento sanitario appropriato.
artt. 1 e 3-septies d.lgs. 502/1992
Concorrono a individuare le prestazioni sanitarie garantite dal Servizio sanitario nazionale secondo criteri di appropriatezza ed evidenza scientifica.
Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Impone l'erogazione delle prestazioni riabilitative tramite i servizi dell'unità sanitaria locale o, quando ciò non sia possibile, mediante soggetti convenzionati.
Prevedono l'aggiornamento delle Linee guida sull'autismo e l'inserimento nei LEA delle prestazioni di diagnosi precoce, cura e trattamento individualizzato basate sulle più avanzate evidenze scientifiche.
art. 60 D.P.C.M. 12 gennaio 2017
Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.
La terapia ABA, in quanto metodo contemplato dalle Linee guida dell'Istituto superiore di sanità e fondato su evidenze scientifiche, rientra tra i trattamenti individualizzati garantiti dai LEA.
Consente l'utilizzazione nel giudizio amministrativo della CTU espletata in altro giudizio, quando l'accertamento sia stato svolto nel contraddittorio delle parti da un ausiliario tecnicamente qualificato.
Consente di provare per presunzioni il danno non patrimoniale subito dai genitori, trattandosi di pregiudizio relativo a un bene immateriale.
Consentono la liquidazione equitativa dei danni non patrimoniali e della perdita di chance quando la loro precisa quantificazione risulti impossibile o particolarmente difficoltosa.
Massime di principio
- La controversia relativa alla richiesta di erogazione, diretta o indiretta, di una prestazione sanitaria da parte di un'azienda sanitaria pubblica rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Quando una metodologia terapeutica per il trattamento di una patologia è contemplata dalle Linee guida dell'Istituto superiore di sanità e fondata sulle più avanzate evidenze scientifiche, essa può rientrare nei trattamenti individualizzati garantiti dai LEA ai sensi dell'art. 60 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.
- L'azienda sanitaria, una volta accertata la patologia e la necessità clinica di uno specifico trattamento individualizzato compreso nei LEA, non può limitarsi a prescrivere generiche terapie riabilitative, ma deve assicurare la presa in carico mediante erogazione diretta oppure mediante rimborso delle prestazioni private quando non sia in grado di fornirle direttamente.
- Una consulenza tecnica espletata in un precedente giudizio nel contraddittorio delle medesime parti può essere utilizzata nel giudizio amministrativo ai sensi dell'art. 11, comma 6, c.p.a., soprattutto quando provenga da un ausiliario dotato di specifica qualificazione tecnica e riguardi accertamenti medico-scientifici.
- Le spese sostenute privatamente per una prestazione sanitaria dovuta dal Servizio sanitario nazionale sono rimborsabili, a titolo risarcitorio, nei limiti in cui siano documentate, pertinenti alla specifica terapia dovuta e riferibili al periodo successivo all'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di erogarla.
- Il danno non patrimoniale derivante dalla mancata erogazione di una terapia sanitaria appropriata può essere provato anche mediante presunzioni e liquidato equitativamente; la perdita di chance del paziente è risarcibile quando gli elementi clinici consentano di ritenere plausibile che una terapia più intensa avrebbe offerto concrete possibilità di ulteriore miglioramento.
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