Cassazione Civile, Ordinanza n. 28292/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare del 26 agosto 1998, relativo a un immobile sito in Trieste. La parte promissaria acquirente, dopo aver notificato l’atto di citazione nel 2000, chiese in via principale che fosse dichiarata la legittimità del recesso dal preliminare con condanna della controparte alla restituzione del doppio della caparra; in subordine, chiese la risoluzione del contratto per fatto e colpa della promittente venditrice, con restituzione della caparra e risarcimento del danno. La Corte d’appello dichiarò nullo il primo giudizio per vizio della notificazione dell’atto introduttivo e, dopo il ricorso per cassazione contro tale decisione, il giudizio fu riassunto davanti al Tribunale, che accolse la domanda della parte acquirente. Il venditore propose appello, che la Corte territoriale dichiarò inammissibile; quindi ricorse per cassazione con due motivi: con il primo dedusse tardiva riassunzione del giudizio e conseguente estinzione, sostenendo che il termine processuale era decorso e che il Tribunale avrebbe dovuto rilevarlo d’ufficio; con il secondo contestò la decisione di merito, sostenendo che la domanda era stata già respinta incidentalmente in un precedente passaggio processuale, che l’immobile era stato edificato prima della legge urbanistica del 1942 e quindi non poteva dirsi irregolare per mancanza di titolo, e che la successiva vendita a terzi del bene sarebbe stata indice della regolarità del cespite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla tardiva riassunzione perché, nel regime previgente applicabile alla causa instaurata nel 2000, il termine di riassunzione era di sei mesi ed esso va calcolato con riguardo al deposito dell’atto di riassunzione nella cancelleria del giudice, non alla successiva notificazione; inoltre, il termine era soggetto a sospensione feriale. Ha quindi osservato che il ricorrente non aveva dimostrato il superamento del termine e, comunque, l’eccezione di estinzione non era stata proposta nella prima difesa utile, sicché non poteva essere rilevata d’ufficio nel regime applicabile ratione temporis. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile in parte per difetto di specificità, poiché la censura sulla pretesa precedente statuizione incidentale non era adeguatamente documentata, e in parte perché mirava a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
notificazione dell'atto di citazione introduttivo nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c.
richiamato solo come modalità originaria di notificazione contestata nel giudizio di merito
termine perentorio di sei mesi
nel regime previgente, il termine di riassunzione del processo interrotto è di sei mesi e decorre dal deposito dell'atto di riassunzione in cancelleria
per effetto della proposizione di ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte friulana
la proposizione del ricorso per cassazione interrompe ope legis il decorso del termine di riassunzione
rimesso le parti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
richiamato nel precedente giurisprudenziale menzionato dalla Corte
ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c.
se la notifica dell’atto di riassunzione è nulla, il vizio non travolge la riassunzione già perfezionata ma impone la rinnovazione della notifica entro termine perentorio
il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio
l’estinzione consegue solo alla mancata rinnovazione nel termine assegnato
l'estinzione del processo per tardiva riassunzione non può essere rilevata d'ufficio, ma solo a seguito di eccezione di parte da formularsi "prima di ogni altra sua difesa"
nel regime previgente, l’estinzione per tardiva riassunzione è eccepibile solo dalla parte e nella prima difesa utile, non rilevabile d’ufficio
L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, primo comma
si applica ... la disciplina processuale anteriore alla novella
alle cause instaurate prima dell’entrata in vigore della riforma si applica la disciplina previgente
L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1
sospensione feriale prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742
il termine di riassunzione è soggetto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale
D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014, n. 162
prima delle modifiche apportate dal D. L. n. 132 del 12 settembre 2014, convertito in legge n. 162 del 10 novembre 2014
citato per il mutamento della durata della sospensione feriale, non applicabile al caso
art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.
con la memoria prevista dall'art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.
richiamato per evidenziare che l’eccezione di estinzione era stata proposta tardivamente
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 101 Cost.
invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
invocato dal ricorrente in relazione alla nullità dedotta
invocato dal ricorrente in relazione alla nullità dedotta
invocato dal ricorrente in relazione alla caparra confirmatoria e al doppio della caparra
invocato dal ricorrente in relazione alla gravità dell’inadempimento
invocato dal ricorrente sul riparto dell’onere della prova
invocato dal ricorrente per omessa pronuncia o ultrapetizione
invocato dal ricorrente in relazione all’applicazione della norma sostanziale
invocato dal ricorrente sulla valutazione delle prove
invocato dal ricorrente sulla valutazione delle prove
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo contributo unificato
in caso di rigetto del ricorso va dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel regime anteriore alla L. n. 69 del 2009, il termine per la riassunzione del processo interrotto è di sei mesi e, ai fini della sua osservanza, rileva il deposito dell’atto di riassunzione nella cancelleria del giudice, non la successiva notificazione alla controparte.
- La proposizione del ricorso per cassazione contro la sentenza che ha determinato l’interruzione o la rimessione della causa produce effetto interruttivo del decorso del termine di riassunzione, che riprende a decorrere dal deposito della decisione della Corte di cassazione.
- Il termine per la riassunzione del processo è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali; pertanto, il suo superamento va verificato tenendo conto della sospensione prevista dalla legge.
- Nel regime previgente all’intervento della L. n. 69 del 2009, l’estinzione del processo per tardiva riassunzione non è rilevabile d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte nella prima difesa utile, prima di ogni altra deduzione.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e del merito della controversia, poiché l’apprezzamento delle prove spetta al giudice di merito.
- La deduzione di un precedente rigetto incidentale della domanda richiede specificità e autosufficienza, con precisa indicazione del contenuto della domanda e della statuizione asseritamente resa, altrimenti la censura è inammissibile.
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