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Sentenza

Sentenza del 18/04/2018 n. 373 - Comm. Trib. Prov. Ancona

Termine triennale per la riscossone del bollo auto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato l’intimazione di pagamento relativa al bollo auto dovuto per l’anno 2005, deducendo l’intervenuta prescrizione del diritto di riscossione. L’avviso di accertamento era stato notificato il 22 settembre 2008, interrompendo la prescrizione triennale prevista per il bollo auto. Tuttavia, le successive cartelle di pagamento erano state notificate soltanto il 14 marzo 2012 e il 16 ottobre 2012, oltre il termine di tre anni decorrente dal 23 settembre 2008. È stata inoltre invocata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 23397/2016, secondo cui la mancata impugnazione di una cartella non converte il termine breve di prescrizione in quello ordinario decennale, salvo che il credito sia consacrato in un titolo giudiziale definitivo.

La decisione

La Commissione tributaria ha accolto il ricorso, dichiarando illegittima l’intimazione di pagamento notificata nel 2017 perché emessa quando il diritto alla riscossione era già prescritto. Ha ritenuto tempestivo l’avviso di accertamento del 2008, ma tardive le successive cartelle e l’intimazione, notificata oltre il termine triennale. La Regione Marche è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 490 euro, oltre contributo unificato e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 5 del D.L. 953/1982, come modificato dall’art. 3 del D.L. 2/1986, convertito nella Legge 60/1986

    L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell’iscrizione di veicoli nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

    Per il bollo auto il diritto dell’amministrazione alla riscossione è soggetto, in linea generale, a un termine di prescrizione triennale. Ogni valido atto interruttivo fa decorrere un nuovo termine triennale.

  • Art. 2953 del codice civile

    La prescrizione decennale si applica ai diritti per i quali è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato.

    La mancata opposizione a una cartella di pagamento rende il credito irretrattabile, ma non trasforma automaticamente la prescrizione triennale in quella ordinaria decennale. La conversione opera soltanto in presenza di un titolo giudiziale definitivo.

  • Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 23397/2016

    La scadenza del termine per impugnare un atto di riscossione produce l’irretrattabilità del credito, ma non la conversione del termine breve di prescrizione in quello ordinario decennale, salvo la presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

    Il principio vale anche per i crediti tributari regionali e per gli atti di riscossione relativi al bollo auto: l’ente deve comunque rispettare il termine di prescrizione sostanziale applicabile al credito.

  • Art. 1 della Legge 241/1990

    I principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.

    Il ricorrente ha richiamato i principi di buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione, contestando il mantenimento di una pretesa che riteneva prescritta; la decisione, tuttavia, è stata fondata principalmente sulla prescrizione.

  • Art. 96, commi 1 e 3, del codice di procedura civile e art. 15, comma 2-bis, del D.Lgs. 546/1992

    Sono stati richiamati dal contribuente per chiedere una responsabilità aggravata e la condanna alle spese, ma la pronuncia si è limitata alla condanna della Regione alla rifusione delle spese di giudizio.

Massime di principio

  • Per il bollo auto, in assenza di specifiche vicende processuali, occorre verificare il rispetto del termine triennale di prescrizione previsto dalla normativa speciale.
  • Un avviso di accertamento validamente notificato interrompe la prescrizione e fa decorrere un nuovo termine triennale; gli atti successivi devono essere notificati entro tale nuovo termine.
  • La notifica di una cartella di pagamento non determina automaticamente l’applicazione della prescrizione decennale: il termine breve resta applicabile anche se la cartella non è stata impugnata.
  • La prescrizione può diventare decennale soltanto quando il credito sia stato accertato con una sentenza passata in giudicato o con altro titolo giudiziale definitivo avente efficacia equivalente.
  • In caso di intimazione di pagamento notificata oltre il termine applicabile, il contribuente può contestarla deducendo la prescrizione, ricostruendo con precisione la sequenza e le date di tutti gli atti notificati.
  • La verifica deve considerare eventuali ulteriori atti validamente notificati o cause di sospensione e interruzione della prescrizione, che potrebbero modificare il calcolo dei termini.

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