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Sentenza

Sentenza del 18/04/2018 n. 38 - Comm. Trib. Prov. Lodi

Successione e donazione - Trust futuro - Trasferimento beni al trustee - Tassazione in misura proporzionale - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

È stata contestata l'applicazione delle imposte proporzionali di successione e donazione e delle imposte ipotecaria e catastale al trasferimento dei beni dal disponente al trustee nell'ambito di un trust futuro. Il trasferimento al trustee è meramente strumentale e transitorio: il trustee acquista la titolarità dei beni per amministrarli secondo l'atto istitutivo, senza che si realizzi ancora un'attribuzione patrimoniale definitiva a favore dei beneficiari.

La decisione

La tassazione proporzionale non sussiste al momento del trasferimento dei beni dal disponente al trustee. Il presupposto impositivo si realizza soltanto quando i beni sono trasferiti in via definitiva ai beneficiari del trust, momento in cui si verifica l'effettivo arricchimento previsto dalla disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni. Il trasferimento iniziale al trustee è quindi soggetto alle sole imposte in misura fissa, inclusa l'imposta di registro e, per i beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni

    Il presupposto impositivo si realizza con l'effettivo trasferimento dei beni ai beneficiari.

    L'imposta proporzionale richiede un trasferimento patrimoniale definitivo e un effettivo arricchimento del beneficiario; il mero passaggio transitorio dei beni al trustee non è sufficiente.

  • Imposta di registro

    Il trasferimento dei beni al trustee è soggetto alla sola tassa fissa di registro.

    L'atto di trasferimento iniziale, in quanto strumentale alla gestione del trust e privo di attribuzione definitiva, non sconta l'imposta proporzionale.

  • Imposte ipotecaria e catastale

    Il trasferimento dei beni al trustee è soggetto alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

    Anche per gli immobili, la tassazione proporzionale è rinviata al trasferimento definitivo ai beneficiari; l'intestazione transitoria al trustee comporta l'applicazione delle imposte fisse.

Massime di principio

  • Nel trust, occorre distinguere tra il trasferimento strumentale dei beni al trustee e l'attribuzione finale dei beni ai beneficiari.
  • La tassazione proporzionale non dovrebbe essere applicata al mero trasferimento iniziale al trustee quando quest'ultimo agisce come titolare fiduciario e gestore dei beni secondo il programma del trust.
  • Il momento fiscalmente rilevante, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, coincide in linea generale con l'effettivo arricchimento del beneficiario.
  • La qualificazione del trust e il contenuto concreto dell'atto istitutivo sono determinanti: se il trasferimento al trustee realizza già un'attribuzione definitiva o dissimula una liberalità immediata, il trattamento fiscale può essere diverso.
  • In situazioni analoghe, è necessario verificare la natura transitoria del trasferimento, l'identità dei beneficiari, i poteri del trustee e il momento in cui si verifica l'effettivo trasferimento dei beni.

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