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Sentenza

Sentenza del 18/04/2018 n. 78 - Comm. Trib. Prov. Como

IMU - Area fabbricabile - Strumento urbanistico generale - Sufficienza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l’assoggettamento dell’area all’IMU come area fabbricabile, sostenendo che la concreta edificabilità fosse subordinata all’adozione di strumenti urbanistici attuativi. La questione riguardava quindi se fosse sufficiente la previsione edificatoria contenuta nello strumento urbanistico generale oppure se fosse necessario che fossero già approvati anche gli strumenti attuativi.

La decisione

La sentenza ha stabilito che un’area deve essere considerata fabbricabile quando è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune. Non è necessario che siano già stati approvati o adottati gli strumenti urbanistici attuativi. Pertanto, l’assoggettamento all’IMU può sussistere anche in assenza di concreta e immediata possibilità di edificazione, purché la destinazione edificatoria risulti dallo strumento urbanistico generale.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 504/1992

    Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

    La norma è interpretata nel senso che è sufficiente la qualificazione edificatoria derivante dallo strumento urbanistico generale; l’adozione degli strumenti attuativi non costituisce una condizione necessaria per considerare l’area fabbricabile ai fini dell’imposta.

  • Art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006, convertito dalla Legge 248/2006

    Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

    La disposizione chiarisce espressamente che la classificazione dell’area nello strumento urbanistico generale adottato è sufficiente per qualificarla come fabbricabile, anche se mancano l’approvazione regionale o gli strumenti attuativi.

Massime di principio

  • Ai fini IMU, la destinazione edificatoria prevista dallo strumento urbanistico generale è normalmente sufficiente per qualificare un’area come fabbricabile.
  • La mancata approvazione o adozione di piani particolareggiati, lottizzazioni o altri strumenti attuativi non esclude automaticamente l’imponibilità dell’area.
  • Le difficoltà concrete di edificazione possono incidere sulla determinazione del valore imponibile, ma non necessariamente eliminano la natura edificabile dell’area.
  • Per valutare casi analoghi occorre verificare la destinazione urbanistica vigente, la data di adozione dello strumento generale e l’effettivo valore venale dell’area, tenendo conto di eventuali vincoli o limitazioni edificatorie.

Testo integrale

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