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Sentenza

Sentenza del 18/04/2018 n. 17 - Comm. Trib. Prov. Rieti

Tassa automobilistica - Intimazione di pagamento - Credito tributario - Prescrizione triennale -Violazioni al codice della strada - Mancata notifica dell'atto impositivo entro il termine di tre anni - Illegittimità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'intimazione di pagamento eccependo la prescrizione del credito relativo alla tassa automobilistica e alle penalità connesse. In particolare, ha dedotto che l'atto impositivo o comunque un valido atto interruttivo non era stato notificato entro il termine triennale previsto per il recupero della tassa automobilistica. È stato inoltre evidenziato che la mancata impugnazione tempestiva della cartella o dell'atto di riscossione rende il credito irretrattabile, ma non trasforma il termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale.

La decisione

La pretesa è stata ritenuta illegittima per intervenuta prescrizione. Per le tasse automobilistiche dovute dal 1° gennaio 1983, l'azione di recupero si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, salvo validi atti interruttivi notificati nel termine. La definitività dell'atto di riscossione non determina la conversione automatica della prescrizione breve in prescrizione decennale. L'intimazione di pagamento, pertanto, non può validamente fondarsi su un credito ormai prescritto.

Norme richiamate

  • Art. 9 del D.L. n. 953/1982

    L'azione per il recupero della tassa automobilistica si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui deve essere effettuato il pagamento.

    La norma stabilisce un termine prescrizionale triennale per il recupero della tassa automobilistica e delle relative penalità, applicabile alle tasse dovute dal 1° gennaio 1983.

  • Art. 5, comma 51, Legge n. 53/1983

    È richiamato quale disposizione collegata alla disciplina della tassa automobilistica e dei relativi termini di accertamento e riscossione.

  • D.L. n. 27/1986

    È richiamato nel quadro normativo relativo alla disciplina delle tasse automobilistiche e del recupero delle somme dovute.

  • Art. 2953 del Codice civile, come interpretato dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 23397/2016

    La mancata impugnazione di un atto di riscossione rende il credito irretrattabile, ma non converte automaticamente il termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, salvo che intervenga una sentenza passata in giudicato.

Massime di principio

  • Per la tassa automobilistica, il termine ordinario di recupero è triennale: occorre verificare l'anno in cui il pagamento era dovuto e il momento della notifica degli atti.
  • La prescrizione può essere interrotta solo da atti validamente notificati e idonei a far valere concretamente la pretesa; una mera attività interna dell'amministrazione non è sufficiente.
  • La mancata impugnazione di una cartella o di un atto di riscossione rende il credito definitivo e non più contestabile nel merito, ma non lo rende automaticamente soggetto a prescrizione decennale.
  • Il termine decennale può derivare da una sentenza passata in giudicato, non dalla semplice definitività amministrativa della cartella.
  • In caso di intimazione di pagamento tardiva, il contribuente deve ricostruire la sequenza delle notifiche e può eccepire la prescrizione se non risultano atti interruttivi tempestivi.

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