Sentenza del 18/04/2018 n. 21 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Irpef - Lavoro autonomo - Avviso di accertamento - Movimentazioni bancarie - Prova al contribuente - Art. 32 D.P.R. n. 600/1973 - Legittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie è stata ritenuta legittima. Il contribuente non ha fornito una prova idonea a superare la presunzione legale, con la conseguenza che i movimenti bancari sono stati imputati ai ricavi riconducibili alla sua attività e l'avviso di accertamento è stato confermato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'accertamento si fonda sulle movimentazioni bancarie rilevate sui conti correnti intestati al contribuente. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, versamenti e prelevamenti sono presuntivamente riferibili all'attività del contribuente e possono essere imputati a ricavi o compensi non dichiarati, salvo che il contribuente dimostri in modo analitico che tali operazioni sono già state considerate nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranee all'attività produttiva di reddito.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, D.P.R. n. 600/1973
I movimenti bancari eseguiti sui conti correnti intestati al contribuente sono presuntivamente imputabili allo stesso.
La norma introduce una presunzione legale relativa: versamenti e prelevamenti risultanti dai rapporti bancari possono essere utilizzati per determinare ricavi o compensi non dichiarati. Il contribuente può superarla fornendo una giustificazione analitica e documentata per ciascuna operazione rilevante.
Art. 5, comma 1, D.P.R. n. 600/1973
La disposizione è richiamata nel contesto della determinazione del reddito e dell'imputazione dei redditi ai soggetti interessati.
Art. 2729 c.c.
La norma disciplina le presunzioni semplici. Nel caso esaminato, la disciplina speciale dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 attribuisce alle risultanze bancarie una particolare efficacia presuntiva, soggetta comunque a prova contraria.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria rileva movimentazioni su conti intestati al contribuente, queste possono essere presuntivamente ricondotte alla sua attività economica e utilizzate per un accertamento.
- La presunzione riguarda sia i versamenti sia i prelevamenti, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa applicabile al tipo di contribuente e di attività.
- Non è sufficiente contestare genericamente l'accertamento: il contribuente deve fornire una spiegazione analitica, documentata e riferita alle singole operazioni.
- Per superare la presunzione occorre dimostrare, ad esempio, che le somme sono già state contabilizzate o dichiarate, oppure che provengono da fonti estranee all'attività professionale o d'impresa.
- La mancata produzione di documenti idonei consente all'Amministrazione di imputare le movimentazioni non giustificate a ricavi o compensi non dichiarati e rende probabile la conferma dell'avviso di accertamento.
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