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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26996/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Gli investitori avevano convenuto la banca chiedendo, in via principale, l'accertamento della inesistenza, nullità, annullabilità o inefficacia del contratto di negoziazione quadro relativo alle operazioni in strumenti finanziari eseguite tra il 2000 e il 2002 su un dossier titoli cointestato, con conseguente ripetizione dell'importo ritenuto indebitamente addebitato, pari a euro 182.048 o altra somma accertata. In subordine, chiedevano l'accertamento di un grave inadempimento della banca per violazione della normativa di settore e la condanna al risarcimento del danno nella medesima misura. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, rilevando che il contratto quadro era conforme alla disciplina applicabile, che la pretesa violazione degli obblighi informativi non incideva sulla validità del contratto e che non era stata provata l'effettiva esecuzione delle operazioni contestate, specie quanto a importi, movimentazioni, tempi e modi; inoltre, nel dossier risultavano anche investimenti effettuati direttamente da uno dei cointestatari in autonomia tramite internet banking. Con il ricorso per cassazione gli investitori hanno dedotto: 1) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alle operazioni in titoli azionari; 2) omessa pronuncia sulla domanda di nullità e sull'interesse ad agire; 3) violazione della disciplina del TUF e del regolamento Consob per mancato perfezionamento del contratto quadro e per asserita nullità del contratto non sottoscritto dalla banca; 4) violazione delle norme sull'onere della prova, sugli obblighi informativi e sull'ordine di esibizione, sostenendo che bastasse indicare il conto e il periodo temporale delle operazioni, che il giudice avrebbe dovuto disporre l'esibizione documentale e che non avrebbe valutato le perdite accertate in consulenza tecnica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, osservando che la Corte d'appello aveva effettivamente deciso anche sulle operazioni azionarie, aveva espressamente affrontato il tema della nullità del contratto-quadro e aveva correttamente applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, in tema di intermediazione finanziaria, la forma scritta del contratto-quadro è richiesta a pena di nullità ma è sufficiente la sottoscrizione del cliente, potendosi desumere il consenso dell'intermediario da comportamenti concludenti. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi: il rigetto della domanda risarcitoria non dipendeva dalla mera carenza di obblighi informativi, ma dalla mancata prova dell'esistenza stessa delle singole operazioni di investimento poste a base della domanda. La Corte ha inoltre ribadito che l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria grava sugli attori e che il rigetto dell'istanza di esibizione, quale mezzo residuale e non esplorativo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata esclusa perché la Corte d'appello aveva deciso sui punti indicati nei motivi di appello.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato richiamato come parametro del vizio processuale dedotto, ma il motivo è stato ritenuto infondato o inammissibile a seconda delle censure.

  • art. 23 d.lgs. n. 58/1998

    Il requisito della forma scritta del contratto-quadro è stato letto in senso funzionale e di protezione dell'investitore; è sufficiente la sottoscrizione del cliente e la consegna di copia del contratto, potendo il consenso dell'intermediario risultare da comportamenti concludenti.

  • art. 30 Regolamento Consob n. 11522/1998

    È stato ritenuto rispettato dal contratto quadro rinvenuto in atti, conforme alle prescrizioni regolamentari.

  • art. 26 Regolamento Consob n. 11522/1998

    Richiamato dalla parte ricorrente tra le disposizioni che si assumevano violate; la Corte non ha accolto la censura perché la domanda risarcitoria è stata rigettata per difetto di prova delle operazioni.

  • art. 28 Regolamento Consob n. 11522/1998

    Richiamato dalla parte ricorrente tra le disposizioni che si assumevano violate; la Corte non ha accolto la censura per carenza di prova dei fatti costitutivi.

  • art. 29 Regolamento Consob n. 11522/1998

    Richiamato dalla parte ricorrente tra le disposizioni che si assumevano violate; la Corte non ha accolto la censura per carenza di prova dei fatti costitutivi.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti costitutivi della domanda risarcitoria grava sull'attore; nel caso concreto gli investitori avrebbero dovuto dimostrare le singole operazioni di investimento poste a fondamento della pretesa.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo, ma la Corte ha ritenuto decisiva la mancata prova delle operazioni e non la questione della valutazione delle prove in sé.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione è mezzo istruttorio residuale e discrezionale, non sindacabile in cassazione se il giudice di merito lo rigetta perché la richiesta è generica o esplorativa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di intermediazione finanziaria, la nullità del contratto-quadro per difetto di forma scritta va letta in chiave funzionale: è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, consegnato al cliente e da questi sottoscritto, potendo la sottoscrizione dell'intermediario risultare anche da comportamenti concludenti.
  • La violazione degli obblighi informativi dell'intermediario non determina, di per sé, la nullità del contratto quadro; può rilevare semmai sul piano della risoluzione o del risarcimento del danno da inadempimento, purché siano provati i fatti costitutivi della pretesa.
  • Chi agisce per il risarcimento dei danni derivanti da operazioni finanziarie deve provare non solo l'inadempimento dell'intermediario, ma anche l'effettiva esistenza delle singole operazioni di investimento poste a fondamento della domanda e i relativi elementi essenziali, come importi, tempi e modalità.
  • L'istanza di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. è un mezzo istruttorio residuale, utilizzabile solo se la prova non sia acquisibile altrimenti e la richiesta non abbia finalità esplorativa; la sua valutazione di indispensabilità è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza impugnata abbia comunque deciso, anche implicitamente, sulla questione dedotta, rendendo infondata la censura che assume il silenzio del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNullità

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