Cassazione Civile, Ordinanza n. 06311/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 26 marzo 2004 relativa a una complessa operazione su crediti e beni immobili, collegata a una procedura esecutiva. Il contraente originario sosteneva che la società avesse assunto obblighi economici sproporzionati rispetto al valore dei beni ottenuti e chiedeva la rescissione per lesione ultra dimidium; in via subordinata domandava la riconduzione ad equità del contratto. La società si difendeva eccependo la prescrizione dell’azione, contestando la sussistenza della lesione, dello stato di bisogno e l’assenza di alea, e chiedeva comunque, in subordine, la modifica del contratto per riequilibrarlo. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme su prescrizione della rescissione e rapporto con l’usura, sostenendo che il contraente danneggiato aveva preso l’iniziativa e che mancava un’aggressione usuraria; 2) violazione dell’art. 1448 c.c. sulla lesione ultra dimidium, sostenendo che il giudizio di sproporzione avrebbe dovuto tener conto della causa concreta dell’operazione e non solo del rapporto numerico tra prestazioni; 3) violazione dell’art. 1448 c.c. sullo stato di bisogno, contestando che la mera difficoltà economica bastasse e che il giudice avesse trascurato il patrimonio del contraente; 4) violazione dell’art. 1448 c.c. sulla natura aleatoria del contratto, sostenendo che l’intera operazione fosse caratterizzata da incertezza economica; 5) violazione dell’art. 1450 c.c. sulla riconduzione ad equità, lamentando che la Corte d’appello avesse rigettato la domanda subordinata ritenendola limitata a una somma inferiore, senza considerare che era stata richiesta anche la determinazione giudiziale della somma di giustizia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato preliminarmente inammissibili i documenti nuovi prodotti con la memoria e inammissibile la procura rilasciata dal controricorrente con modalità non conformi all’art. 83 c.p.c. Ha poi esaminato i cinque motivi di ricorso e li ha respinti tutti: ha ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione, affermando che ai fini dell’usura e della correlata prescrizione per la rescissione conta l’oggettiva usurarietà delle condizioni, non l’iniziativa di una o dell’altra parte; ha respinto il motivo sulla lesione, ribadendo che la sproporzione va valutata al momento della stipula considerando anche le pattuizioni accessorie che incidono sul valore del bene; ha ritenuto inammissibile il motivo sullo stato di bisogno perché volto a una nuova valutazione del merito; ha ritenuto infondato il motivo sull’alea, escludendo che la mera determinabilità futura di alcune obbligazioni trasformi il contratto in aleatorio; ha infine respinto il motivo sulla riconduzione ad equità, affermando che l’offerta deve coprire la differenza necessaria a riequilibrare il contratto e che, nel caso concreto, la domanda era stata di fatto circoscritta a importi inferiori incompatibili con la richiesta originaria di determinazione giudiziale. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
inammissibilità dei documenti nuovi prodotti con la memoria illustrativa
nel giudizio di cassazione non sono ammessi documenti nuovi che non abbiano rilievo di giudicato rilevante per la controversia
procura conferita ... per scrittura privata non autenticata
la procura alle liti deve rispettare le forme prescritte; per i giudizi introdotti prima del 4 luglio 2009 era richiesta procura per atto pubblico o scrittura privata autenticata
ai sensi del combinato disposto degli artt. 1449, primo comma, secondo periodo, e 2947, terzo comma, c.c.
la rescissione per lesione è soggetta al termine di prescrizione previsto per il correlato reato quando la fattispecie civile si collega a un fatto anche penalmente rilevante
la prescrizione dell’azione civile si raccorda al termine prescrizionale del reato presupposto quando la domanda di rescissione si fonda su una condotta usuraria
ai fini dell’usura rileva l’oggettiva usurarietà delle condizioni economiche; non è necessario che l’iniziativa provenga dal soggetto agente
la sproporzione va valutata al momento della conclusione del contratto, considerando tutte le pattuizioni che incidono sul valore delle prestazioni; lo stato di bisogno richiede un nesso causale con la decisione di contrarre; l’alea deve essere oggettiva e investire il negozio nella sua interezza
per impedire la rescissione il convenuto deve offrire una modifica sufficiente a ricondurre il contratto all’equilibrio; se la domanda demanda al giudice la determinazione della somma di giustizia, il giudice può integrarla, ma non se l’istanza è poi circoscritta a un importo preciso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
pagamento a beneficio dello Stato
quando una parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione delle spese avviene con pagamento in favore dello Stato
Massime di principio
- Ai fini della rescissione per lesione non occorre provare una specifica attività di pressione o iniziativa del contraente avvantaggiato: è sufficiente che emerga, da una valutazione complessiva degli elementi di causa, che la conoscenza dello stato di bisogno della controparte abbia costituito la spinta psicologica a contrarre.
- La lesione ultra dimidium va apprezzata con riferimento al momento della stipula e al valore complessivo delle prestazioni così come risultano da tutte le pattuizioni contrattuali, comprese quelle accessorie che incidono sulla fruttuosità economica dell’operazione.
- Lo stato di bisogno può consistere anche in una situazione di difficoltà economica o di temporanea carenza di liquidità, ma deve essere causalmente collegato all’accettazione della sproporzione e non può essere affermato in modo automatico sulla sola base dell’oggettiva difficoltà patrimoniale.
- Un contratto tipicamente commutativo non diventa aleatorio per il solo fatto che alcune componenti economiche siano quantificabili solo successivamente; l’alea richiede un’obiettiva incertezza sull’entità del vantaggio o della perdita sin dalla formazione del negozio e per l’intera sua struttura.
- Per evitare la rescissione, l’offerta di riconduzione ad equità deve essere idonea a reintegrare l’equilibrio contrattuale; se la parte subordina la propria domanda alla determinazione giudiziale della somma di giustizia, il giudice può colmare la determinazione, ma non quando la domanda venga poi ristretta a una quantificazione precisa e incompatibile con l’originaria rimessione al giudice.
- Nel collegamento tra usura e rescissione per lesione, il rilievo della fattispecie penale è nella oggettiva usurarietà delle condizioni economiche, non nella provenienza dell’iniziativa negoziale da una parte o dall’altra.
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