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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15551/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal GUP. I fatti contestati riguardavano: detenzione illegale di una pistola calibro 7,65 con sei colpi, priva di matricola, poi occultata nei pressi di un casolare vicino all'abitazione dell'imputato; ricezione o acquisto della medesima arma clandestina da persona ignota al fine di trarne profitto; detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio; detenzione di sei munizioni calibro 7,65 Browning Geco all'interno della pistola. Con il ricorso sono stati dedotti: mancata ammissione della riapertura dell'istruttoria per acquisire una CTU sullo stato dei luoghi; violazione delle regole di valutazione della prova e vizio di motivazione per non avere considerato una consulenza di parte; erronea affermazione di responsabilità per i reati contestati; mancata riqualificazione del fatto di stupefacenti nella fattispecie di lieve entità; vizi del trattamento sanzionatorio e mancata concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi primo e quarto riproducessero censure già esaminate e disattese dalla Corte di merito senza adeguata critica alla motivazione impugnata; il secondo motivo è stato qualificato come mera rivalutazione del fatto, quindi non consentita in sede di legittimità; il terzo motivo è stato ritenuto generico e privo di specifici argomenti di fatto e di diritto; il quinto motivo, relativo a recidiva, attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio, è stato considerato inammissibile perché attinente a valutazioni insindacabili se sorrette da motivazione congrua. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 603, co.1 c.p.p.

    La riapertura dell'istruttoria è rimessa alla valutazione del giudice e richiede una nuova prova davvero necessaria; il diniego non è censurabile se motivato dall'adeguatezza del compendio probatorio già acquisito.

  • art. 192 c.p.p.

    La doglianza sulla valutazione della prova non può tradursi in una richiesta di nuova rivalutazione del merito quando i giudici hanno già apprezzato gli elementi istruttori.

  • art. 125 c.p.p.

    La motivazione è sufficiente se il giudice affronta gli elementi decisivi, senza dover confutare singolarmente ogni deduzione di parte.

  • art. 546, lett. e) c.p.p.

    La sentenza deve esporre la motivazione in modo logico e coerente; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che tale requisito fosse soddisfatto.

  • art. 23, comma 3, L. 110/1975

    È richiamato come base del reato di detenzione illegale dell'arma clandestina priva di matricola.

  • art. 648 c.p.

    È richiamato come fattispecie di ricezione/acquisto dell'arma clandestina da persona ignota al fine di trarne profitto.

  • art. 697 c.p.

    È richiamato per la detenzione delle munizioni senza giustificazione nel contesto fattuale descritto.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    È la norma sulla detenzione di stupefacenti a fini di spaccio; la difesa aveva chiesto la riqualificazione nel comma 5, ma la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione della lieve entità in ragione del contesto concreto.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche non sono automatismi, ma beneficio premiale che richiede specifica motivazione; il diniego è insindacabile se congruamente motivato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 4 c.p.p.

    Non citato nel testo.

  • art. 131-bis c.p.

    Non citato nel testo.

Massime di principio

  • Il diniego della riapertura dell'istruttoria in appello è legittimo quando il giudice ritiene non assoluta e non decisiva la necessità del nuovo mezzo istruttorio, essendo già raggiunta la prova attraverso gli atti disponibili.
  • In sede di legittimità non è consentito prospettare una mera diversa lettura del materiale probatorio o una rivalutazione del merito, se la sentenza impugnata ha già offerto una motivazione logica e non manifestamente illogica.
  • Le censure per vizio di motivazione devono essere specifiche: non è sufficiente richiamare in modo generico l'erroneità della ricostruzione fattuale senza indicare puntualmente gli snodi logici asseritamente viziati.
  • La fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti va esclusa quando il contesto concreto evidenzi modalità non minimali della condotta, elementi sintomatici di organizzazione o accorgimenti volti a eludere i controlli, anche se il quantitativo è modesto.
  • Le attenuanti generiche costituiscono un beneficio discrezionale e premiale, non un riconoscimento automatico; il giudice può negarle valorizzando gli elementi ritenuti decisivi, senza dover esaminare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni non scusabili, all'imputato conseguono le spese processuali e la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniImpugnazioniSpaccioDetenzione di armiRicettazioneElemento soggettivoCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleStupefacentiArmiDelitti contro il patrimonioParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

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