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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15488/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che era stato proposto personalmente dall'imputato e non da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Conseguentemente, ha posto a carico del ricorrente le spese del procedimento e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata è quella della Corte di appello di Bari del 21 novembre 2024, che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Foggia il 9 maggio 2022 nei confronti di un imputato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per un fatto commesso in San Severo il 21 gennaio 2022. Il ricorso per cassazione censurava, da un lato, il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e, dall'altro, l'eccessività del trattamento sanzionatorio. Tuttavia, il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché proposto personalmente dall'interessato e non da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per il reato in materia di stupefacenti.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato come parametro del richiesto proscioglimento immediato; la censura è stata proposta ma non esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia proposto personalmente dall'imputato e non da un difensore munito di abilitazione al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, ove la legge richieda il ministero tecnico.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando il ricorso è inammissibile per ragioni formali, la Corte non esamina nel merito le censure relative al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o al trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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