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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15485/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata è quella della Corte di appello di Bari del 17 gennaio 2025, pronunciata in sede di rinvio dopo un precedente annullamento parziale della Corte di cassazione. La Corte territoriale aveva rideterminato la pena a carico dell'imputato in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Bari del 28 febbraio 2019, per più episodi di cessione/detenzione a fini di spaccio qualificati come concorso nel reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, commessi in provincia di Bari tra il 22 agosto e il 18 novembre 2016. Il ricorso per cassazione censurava unicamente il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, ritenuto dalla difesa non adeguatamente giustificato. La Corte ha però osservato che il giudice di rinvio aveva escluso la recidiva contestata e ridotto la pena finale, applicando una pena base di anni 1 di reclusione ed euro 1.100 di multa, con aumento di mesi 6 di reclusione ed euro 550 di multa per la continuazione prima della riduzione per il rito; in tale quadro, e considerato il carattere non particolarmente afflittivo dei criteri di commisurazione adottati, le doglianze difensive sono state giudicate generiche e assertive.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sul trattamento sanzionatorio, poiché la Corte di appello aveva già escluso la recidiva e ridotto la pena, con una commisurazione non eccessivamente severa e sorretta da criteri non censurabili in modo utile, mentre le censure difensive erano generiche.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per descrivere il concorso di persone nei fatti oggetto di condanna.

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a base della responsabilità per i plurimi episodi relativi a sostanze stupefacenti.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile quando si traduce in affermazioni generiche e assertive, senza individuare un reale vizio logico o giuridico della motivazione.
  • In sede di rinvio, l'apprezzamento della pena è difficilmente censurabile se il giudice ha già operato una riduzione della sanzione, ha escluso circostanze aggravanti come la recidiva e ha adottato criteri di commisurazione non manifestamente afflittivi.
  • La doglianza che attacca la quantificazione della pena deve confrontarsi con la concreta motivazione del giudice di merito e non può limitarsi a contestazioni apodittiche.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, salvo i casi di esonero non emergenti nel testo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioPena e commisurazione
RamiProcesso penaleStupefacentiParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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