Cassazione Penale, Ordinanza n. 15487/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato contestato è rimasta ferma, così come la valutazione della recidiva e del trattamento sanzionatorio operata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva restituito alcuni beni sequestrati ma aveva confermato la condanna per detenzione illecita di stupefacenti. I motivi di ricorso censuravano: 1) l'omessa esclusione della recidiva; 2) la mancata riduzione della pena inflitta. La Corte di cassazione ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era fondata su elementi razionali, in particolare sulle pregresse condanne dell'imputato, non risalenti e in parte specifiche, e sul quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto, pari a 3.354 dosi medie singole di hashish. Le doglianze sono state ritenute, in sostanza, richieste di diversa valutazione del merito, estranee al sindacato di legittimità.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Disposizione posta a base della condanna per il reato di detenzione illecita di stupefacenti in ipotesi di lieve entità, confermata nei gradi di merito.
La declaratoria di inammissibilità comporta l'onere del pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione di merito delle circostanze già apprezzate dal giudice di appello, quando la motivazione impugnata sia sorretta da argomentazioni razionali e non manifeste illogicità.
- La recidiva può essere mantenuta quando il giudice valorizzi pregresse condanne non remote e anche specifiche, idonee a esprimere una persistente inclinazione a non rispettare la legge.
- Nel giudizio sulla pena, la consistenza del quantitativo di stupefacente rinvenuto è un elemento rilevante ai fini della commisurazione sanzionatoria e può escludere una riduzione ulteriore della pena già determinata dal giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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