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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15486/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo, perché volto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in sede di legittimità. Ha quindi confermato la decisione di merito e ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per un fatto avvenuto in ambito agricolo, consistente nell'appiccare un fuoco in prossimità del confine con la proprietà altrui, con presenza di un quantitativo non modico di materiale plastico (teloni per viticoltura) ammassato sul terreno; i giudici di merito hanno ritenuto che il rogo non riguardasse solo materiale vegetale ma anche plastica, e che l'imputato, dopo aver predisposto più roghi di sterpaglie con plastica, si fosse allontanato disinteressandosi dei possibili sviluppi pericolosi della situazione. Il ricorso deduceva violazione di legge e censurava la conferma del giudizio di colpevolezza, ma la doglianza mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove, in particolare dei rilievi fotografici e della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 256-bis d.lgs. 152/2006

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per il fatto di combustione illecita di rifiuti/materiali, ritenuta integrata in concreto dai giudici di merito sulla base della presenza di materiale plastico nei roghi appiccati dall'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova e alternativa lettura delle prove e dei fatti già valutati con motivazione razionale dai giudici di merito.
  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice del merito nella valutazione del compendio probatorio quando la sentenza impugnata sia sorretta da una ricostruzione logica e non manifestamente illogica.
  • La presenza di materiale plastico in un rogo appiccato in area aperta può assumere rilievo decisivo ai fini della configurabilità della combustione illecita contestata, se la motivazione di merito esclude ragionevolmente che si trattasse di solo materiale vegetale.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioni
RamiReati ambientaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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