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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15482/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputata, già condannata in primo grado per alcuni reati e poi prosciolta in appello per prescrizione, ha chiesto di essere rimessa nel termine per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di appello. La difesa ha dedotto che, durante il giudizio di appello, era intervenuta la nomina di un nuovo difensore di fiducia con revoca di quelli precedenti, ma l'avviso di fissazione dell'udienza cartolare era stato notificato ai difensori revocati e il decreto di fissazione era stato notificato all'imputata in un luogo diverso dal domicilio eletto. Secondo la difesa, tali irregolarità avevano impedito all'imputata e al suo difensore di partecipare al giudizio di appello, determinando una nullità assoluta e insanabile e impedendo la tempestiva impugnazione. Il pubblico ministero ha concluso per la restituzione nel termine, ritenendo fondata la richiesta.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di restituzione nel termine. Ha ritenuto provate le circostanze dedotte dalla difesa, riconoscendo la nullità della notifica del decreto di citazione all'imputata e la mancata notifica dell'avviso di udienza al difensore effettivamente nominato. Ha quindi affermato che il giudizio di appello si era celebrato senza effettivo contraddittorio e senza partecipazione della difesa, con conseguente impossibilità per l'interessata di proporre tempestivamente ricorso per cassazione. La sentenza di appello è stata dichiarata non esecutiva ai sensi dell'art. 670, comma 1, ultimo periodo, c.p.p., e l'imputata è stata rimessa nel termine per impugnare.

Norme richiamate

  • art. 97, comma 4, c.p.p.

    richiamato quale base della nomina del difensore d'ufficio nel caso descritto in fatto

  • art. 157 c.p.p.

    richiamato per la notifica del decreto di fissazione presso il precedente domicilio

  • art. 179 c.p.p.

    invocato dalla difesa per qualificare come assoluta e insanabile la nullità derivante dall'omessa o irregolare notificazione che abbia impedito la conoscenza effettiva dell'atto

  • art. 182 c.p.p.

    richiamato per il regime decadenziale delle nullità a regime intermedio

  • art. 178, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.

    richiamato nella ricostruzione del regime di nullità assoluta e insanabile della sentenza di appello pronunciata senza contraddittorio

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    richiamato in relazione alla possibilità di pronunciare una formula di merito più favorevole se evidente l'innocenza

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    menzionato nel passaggio sulla declaratoria di incostituzionalità per l'interpretazione che negava l'interesse ad impugnare

  • art. 24, secondo comma, Cost.

    richiamato dalla Corte costituzionale quale parametro violato dall'interpretazione restrittiva sull'interesse ad impugnare

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    richiamato dalla Corte costituzionale quale parametro violato per la mancanza di contraddittorio

  • art. 670, comma 1, ultimo periodo, c.p.p.

    base per dichiarare la non esecutività della sentenza di appello oggetto di futura impugnazione

Massime di principio

  • La notificazione dell'atto di citazione o del decreto di fissazione dell'udienza eseguita presso un domicilio non più attuale può integrare una nullità di ordine generale a regime intermedio; se però la difformità rende in concreto impossibile la conoscenza dell'atto, la nullità diventa assoluta per omessa notificazione.
  • La mancata notifica dell'avviso di udienza al difensore effettivamente nominato, quando determina la celebrazione del giudizio in assenza della difesa, vizia il contraddittorio e impedisce di ritenere validamente formato il giudizio di impugnazione.
  • L'imputato conserva interesse a impugnare la sentenza di appello che dichiara l'estinzione del reato per prescrizione quando il giudizio si sia svolto senza contraddittorio o senza la possibilità di far valere eventuali formule più favorevoli di proscioglimento.
  • La rimessione nel termine per impugnare è ammissibile quando l'omissione o l'irregolarità delle notifiche abbia concretamente impedito la tempestiva proposizione del ricorso e l'istanza sia proposta appena acquisita conoscenza della decisione.
  • In presenza di una sentenza di proscioglimento per prescrizione emessa in un contesto processuale viziato da nullità tali da impedire la partecipazione dell'imputato e del difensore, la decisione può essere dichiarata non esecutiva in vista della rinnovata possibilità di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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