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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15489/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza dedotta contro la sentenza di patteggiamento non era tra quelle tassativamente impugnabili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Brescia il 25 giugno 2025, con la quale gli era stata applicata la pena concordata di 8 mesi di reclusione e 800 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso a Desenzano del Garda l'11 febbraio 2025. Il ricorso era fondato sulla doglianza del mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha però rilevato che l'impugnazione era proposta fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che nei confronti della sentenza di patteggiamento ammette il ricorso per cassazione solo per specifici motivi: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientrava in tali ipotesi, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per ottenere il proscioglimento; la Corte non esamina il merito della richiesta perché la relativa doglianza non è deducibile in cassazione contro il patteggiamento fuori dai casi ammessi.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientra tra quelli consentiti.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso nelle ipotesi in cui l'impugnazione sia proposta al di fuori dei casi consentiti.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice posta a base della sentenza di patteggiamento, relativa al reato oggetto dell'accordo sulla pena.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa censura è inammissibile.
  • La doglianza relativa al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di regola, deducibile contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, se non rientra nei motivi espressamente consentiti dalla legge.
  • Quando il ricorso è proposto fuori dai casi di impugnabilità consentiti, la Corte deve dichiararlo inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con le conseguenze economiche previste.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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