Cassazione Civile, Ordinanza n. 18503/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha impugnato il decreto del Tribunale di Napoli che, decidendo sull'opposizione allo stato passivo, aveva solo parzialmente ammesso i crediti erariali e previdenziali insinuati nella procedura. In concreto, il tribunale aveva ammesso un credito riferito a una cartella di pagamento di cui era stata provata la notifica; aveva escluso alcuni crediti da avvisi di addebito per difetto di prova della notificazione e della documentazione giustificativa; aveva ammesso con riserva un credito da avviso di accertamento per la pendenza di un diverso giudizio di cassazione; aveva ritenuto duplicato, e quindi non utilizzabile, un ulteriore avviso di accertamento; aveva infine ammesso gli altri crediti nei limiti dello sgravio in autotutela. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione della disciplina sulla riscossione e dell'accertamento del passivo, sostenendo che per i crediti previdenziali non era necessaria la previa notifica della cartella di pagamento e che la domanda poteva essere proposta sulla base del mero estratto di ruolo o di un avviso di addebito, integrati, se contestati, dalla documentazione giustificativa. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione delle norme sull'onere della prova, lamentando che il tribunale aveva ammesso solo in parte un avviso di accertamento ritenendo senza adeguata spiegazione che la parte residua fosse mera duplicazione di altra domanda, con motivazione apparente e senza indicare i dati fattuali fondanti tale conclusione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha ritenuto manifestamente fondato il primo motivo perché il tribunale aveva erroneamente subordinato l'ammissione al passivo dei crediti previdenziali alla previa notificazione della cartella di pagamento, mentre per tali crediti la domanda può essere fondata sul mero estratto di ruolo, o sull'avviso di addebito equiparato ad esso, con eventuale integrazione documentale in caso di contestazione. Ha ritenuto manifestamente fondato anche il secondo motivo, rilevando che la motivazione del decreto impugnato era apparente nella parte in cui qualificava come duplicato, in tutto o in parte, l'avviso di accertamento indicato dalla ricorrente, senza esplicitare le ragioni in fatto di tale conclusione. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione, affinché riesamini la domanda di insinuazione al passivo applicando i principi indicati.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione camerale del ricorso in presenza dei presupposti di legge
richiamati per affermare che l'insinuazione al passivo dei crediti segue il rito dell'accertamento del passivo
dedotto come violato nel primo motivo
dedotto come violato nel primo motivo
dedotto come violato nel primo motivo
dedotto come violato nel primo motivo
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per il vizio di motivazione
richiamato nel secondo motivo per il vizio di motivazione
richiamato nel secondo motivo sull'onere della prova
artt. 15 e 15-bis d.P.R. n. 602/1973
richiamati nel secondo motivo in relazione alla disciplina della riscossione
richiamato nel secondo motivo in relazione alla riscossione e alla disciplina del contenzioso tributario
la Corte qualifica il primo motivo come manifestamente fondato ai sensi di tale norma
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento del passivo, i crediti previdenziali iscritti a ruolo possono essere insinuati sulla base del mero estratto di ruolo, o di un avviso di addebito a esso equiparabile, senza necessità della previa notifica della cartella di pagamento; se vi è contestazione, la documentazione giustificativa deve essere prodotta a integrazione.
- L'omessa notifica della cartella non costituisce, di per sé, ragione ostativa all'ammissione al passivo dei crediti previdenziali quando la pretesa sia comunque documentalmente sostenuta secondo la disciplina applicabile.
- La motivazione è apparente quando il giudice affermi una duplicazione o un parziale riconoscimento del credito senza indicare gli specifici elementi di fatto che sorreggono tale conclusione.
- In sede di opposizione allo stato passivo, il giudice deve dare conto in modo intelligibile delle ragioni per cui ritiene che una pretesa creditoria sia duplicata, ridotta o esclusa, altrimenti la decisione è cassabile per vizio di motivazione.
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