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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14361/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (difensore)

La controversia

La Procura ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso un decreto di liquidazione del compenso professionale spettante al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il primo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 136 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse ritenuto provata la comunicazione del decreto al Pubblico Ministero sulla base della sola annotazione "al visto P.M." nell'estratto storico del fascicolo, senza prova della ricezione e senza rituali adempimenti di comunicazione. Il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 2697 c.c., deducendo che il Tribunale avesse erroneamente posto a carico del Pubblico Ministero l'onere di dimostrare di non avere ricevuto la comunicazione, senza considerare un'attestazione interna dell'ufficio della Procura. La Corte ha tuttavia rilevato che, anche a prescindere dalla questione della rituale comunicazione, l'opposizione era comunque proposta oltre il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., poiché il decreto era stato depositato nel 2018 e l'opposizione era stata introdotta solo nel 2019.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto corretto il dispositivo di inammissibilità dell'opposizione pronunciato dal Tribunale, perché la stessa era comunque tardiva: il decreto di liquidazione, essendo decisorio e definitivo, era divenuto definitivo per decorso del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., a prescindere dalla prova o meno della comunicazione al Pubblico Ministero. Nulla è stato disposto sulle spese, sia per la natura del ricorrente quale organo propulsore dell'attività giurisdizionale, sia perché le parti intimate non hanno svolto difese. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per l'esenzione soggettiva del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    opposizione avverso il decreto di pagamento

    L'opposizione contro il decreto di liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è lo strumento previsto per contestare il provvedimento.

  • art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato

    Il decreto va comunicato al difensore e alle parti, compreso il Pubblico Ministero, ed è opponibile ai sensi dell'art. 170.

  • art. 15 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    L'opposizione ex art. 170 è disciplinata dal rito sommario speciale previsto da tale disposizione.

  • art. 327 c.p.c.

    In mancanza di notificazione o comunicazione del provvedimento, si applica il termine lungo d'impugnazione anche ai provvedimenti decisori e definitivi soggetti al rito sommario speciale.

  • art. 136 c.p.c.

    È richiamato come norma la cui violazione era dedotta in relazione alle modalità e alla prova della comunicazione del decreto.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato come norma sull'onere della prova, che il ricorrente riteneva erroneamente invertito dal giudice di merito.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la soluzione adottata dal giudice di merito era conforme alla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'esenzione soggettiva del ricorrente.

Massime di principio

  • Il decreto di liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è un provvedimento decisorio e definitivo, impugnabile con opposizione; il termine ordinario di trenta giorni decorre dalla comunicazione o notificazione.
  • In assenza di comunicazione o notificazione rituale, trova applicazione il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. anche nei procedimenti di opposizione disciplinati dal rito sommario speciale.
  • Se l'opposizione è proposta oltre il termine lungo, la controversia è definitivamente preclusa e non assume rilievo accertare se la comunicazione sia avvenuta in forme rituali o equipollenti ai fini del termine breve.
  • Quando la decisione di merito che dichiara inammissibile l'opposizione è conforme al diritto vivente, il ricorso per cassazione contro tale statuizione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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