Cassazione Civile, Ordinanza n. 16847/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una richiesta di rimborso dell'imposta di registro versata da una società di leasing in relazione a un contratto di locazione finanziaria stipulato nel 2009. La contribuente aveva prima chiesto il rimborso dell'imposta di registro già pagata, ma l'Amministrazione lo aveva negato sul presupposto che quell'importo fosse stato già scomputato in occasione del versamento dell'imposta sostitutiva prevista dalla L. 220/2010, art. 1, comma 16. Successivamente la società aveva chiesto il rimborso dell'imposta sostitutiva versata nel 2011, comprensiva anche della quota di euro 10.346,00 già utilizzata in compensazione. L'Ufficio aveva accolto solo parzialmente la nuova istanza, negando il rimborso della quota compensata perché ritenuta dovuta e, inoltre, perché ormai maturata la decadenza triennale ex art. 77 d.P.R. 131/1986. La CTR aveva accolto l'appello della società, ritenendo incoerente il diniego e considerando che la compensazione non avesse effetto preclusivo. In Cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione di legge, sostenendo che: l'imposta di registro era dovuta sui contratti di locazione finanziaria secondo la disciplina speciale, indipendentemente dall'avvio dell'esecuzione; in materia tributaria la compensazione è ammessa solo nei casi espressamente previsti; il precedente diniego di rimborso non impediva all'Ufficio di opporre, in sede di successivo rimborso dell'imposta sostitutiva, la dovutezza dell'imposta di registro già utilizzata in compensazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha cassato la sentenza della CTR perché il giudice di merito aveva tratto dalla precedente compensazione una conseguenza impropria sulla debenza dell'imposta di registro, senza verificare il contenuto contrattuale dell'atto e la corretta applicazione delle norme fiscali richiamate. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi enunciati.
Norme richiamate
d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, commi 10 e 10-quinquies
Richiamato dall'Agenzia come base della disciplina fiscale applicabile alle locazioni finanziarie e alla debenza dell'imposta di registro.
Legge di conversione del d.l. 223/2006, richiamata insieme alla norma sostanziale.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 5, comma 2
Richiamato per la registrazione in termine fisso del contratto di locazione finanziaria.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40, comma 1-bis
Richiamato quale norma rilevante per la tassazione dell'atto in questione.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 5, comma 1, lett. a-bis), tariffa, parte prima
Richiamato per l'inquadramento dell'imposizione applicabile al contratto di leasing.
L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 16
Norma istitutiva dell'imposta sostitutiva, richiamata per spiegare il meccanismo di scomputo/compensazione dell'importo versato a titolo di imposta di registro.
art. 77 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato dall'Ufficio per sostenere la decadenza triennale dall'azione di rimborso.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 8, comma 1
La Corte richiama il principio per cui la compensazione tributaria è ammessa solo nei limiti previsti e secondo la disciplina transitoria e regolamentare.
d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, comma 2, lett. h-ter
Richiamato per la disciplina dei versamenti unitari e dei limiti alla compensazione nel settore tributario.
d.m. 8 novembre 2011
Richiamato quale fonte di estensione progressiva della compensazione ai versamenti dell'imposta di registro.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale sulla censura per violazione e falsa applicazione di legge, posta a fondamento del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In materia tributaria la compensazione tra debiti d'imposta non opera liberamente secondo le regole civilistiche, ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti attuativi; fuori da tali ipotesi non può attribuirsi efficacia estintiva alla compensazione unilaterale disposta dal contribuente.
- Il diniego di rimborso di un tributo non definisce necessariamente il rapporto d'imposta in modo idoneo a precludere successive contestazioni o richieste di rimborso relative ad altro tributo o ad altro versamento collegato, quando il primo provvedimento lascia impregiudicata la questione della debenza del diverso importo.
- Il principio per cui quanto è temporaneo nell'azione è perpetuo nell'eccezione opera nei limiti della disciplina sostanziale applicabile: l'Amministrazione può opporre la debenza del tributo in sede di rimborso anche se non abbia contestato precedentemente la compensazione, purché la legge non riconosca a tale compensazione un effetto liberatorio.
- Il giudice di merito, quando esamina un rimborso fiscale collegato a precedenti versamenti e a successive compensazioni, deve verificare in concreto il contenuto dell'atto e la disciplina fiscale applicabile, senza dedurre automaticamente dalla compensazione un riconoscimento definitivo della debenza o della indebenza del tributo.
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