Cassazione Civile, Ordinanza n. 37342/2021 del 29/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
L'ente proprietario di alloggi di edilizia residenziale pubblica chiedeva al Comune il rimborso dell'IMU versata per l'anno 2012 sugli immobili siti nel territorio comunale, sostenendo di avere diritto all'esenzione prevista per gli enti non commerciali. A suo avviso la destinazione degli immobili all'assistenza abitativa e la percezione di canoni molto contenuti, inferiori ai valori di mercato, integravano lo svolgimento di attività con modalità non commerciali. La Commissione provinciale aveva respinto il ricorso e la Commissione regionale aveva confermato, ritenendo necessario lימוש diretto dell'immobile da parte dell'ente e non sufficiente la mera locazione degli alloggi. Nel ricorso per cassazione l'ente deduceva violazione e falsa applicazione di legge, sostenendo che la disciplina sopravvenuta del 2012 aveva ampliato il presupposto oggettivo dell'esenzione, consentendola anche per attività svolte con modalità non commerciali e non solo per uso diretto dell'immobile; lamentava inoltre la mancata applicazione dello Statuto del contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, per l'anno 2012, l'esenzione ICI/IMU per gli enti non commerciali continui a richiedere la destinazione diretta e immediata dell'immobile allo svolgimento dell'attività istituzionale, non essendo sufficiente la concessione in locazione di alloggi a canone moderato, anche se finalizzata a scopi sociali. La disciplina speciale sulle attività svolte con modalità non commerciali non è stata ritenuta idonea ad ampliare il beneficio fino a ricomprendere gli alloggi dati in godimento agli assegnatari con corrispettivo, sia pure inferiore a quello di mercato. La Corte ha quindi confermato il diniego di rimborso e ha condannato la ricorrente alle spese, con applicazione anche dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Norma agevolativa di stretta interpretazione: l'esenzione spetta solo se gli immobili sono utilizzati direttamente dall'ente e destinati esclusivamente ad attività indicate dalla legge, svolte con modalità non commerciali.
art. 9, comma 8, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Richiamato come disposizione di rinvio che rende applicabile all'IMU la disciplina agevolativa originariamente prevista per l'ICI.
art. 13, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214
Concorre a rendere operativa, per l'IMU, la disciplina agevolativa già prevista per l'ICI.
art. 91-bis, comma 3, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. in l. 24 marzo 2012, n. 27
Ha introdotto il riferimento alle attività svolte con modalità non commerciali, ma senza eliminare il requisito dell'utilizzazione diretta degli immobili per le fattispecie agevolate in esame.
D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200
Atto regolamentare richiamato per definire i requisiti generali e di settore delle attività svolte con modalità non commerciali; non ha determinato, nel caso concreto, l'estensione dell'esenzione agli alloggi locati.
art. 10-bis, l. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato nel ricorso, ma non risulta accolto quale decisivo ai fini della decisione.
Richiamato per affermare che le norme agevolative fiscali, essendo derogatorie, non possono essere interpretate analogicamente o estensivamente.
art. 8, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Richiamato nel ragionamento sulla disciplina degli alloggi regolarmente assegnati; non comporta, per l'anno 2012, l'esenzione invocata dalla ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento della statuizione finale sull'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali in materia di ICI/IMU costituiscono norme speciali e derogatorie, soggette a interpretazione stretta: non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
- Per gli enti non commerciali, l'esenzione sugli immobili richiede, nel quadro normativo applicabile al 2012, la destinazione diretta e immediata del bene allo svolgimento dell'attività agevolata; la mera locazione a terzi, anche a canone contenuto o socialmente orientato, integra utilizzazione indiretta e non basta di per sé a fondare l'esenzione.
- Il carattere sociale dell'attività svolta dall'ente e la modestia del canone non equivalgono a corrispettivo simbolico: se permane un rapporto sinallagmatico e la remunerazione del capitale immobilizzato, l'attività conserva natura economica.
- La disciplina che qualifica talune attività come svolte con modalità non commerciali non elimina automaticamente il requisito dell'utilizzazione diretta del bene quando la fattispecie concreta resti quella della locazione di alloggi agli assegnatari.
- Per gli alloggi sociali e per gli enti di edilizia residenziale pubblica occorre verificare con precisione l'ambito temporale delle norme agevolative: un beneficio introdotto per periodi successivi non è applicabile retroattivamente all'annualità d'imposta diversa.
- In sede di legittimità, quando la decisione di merito abbia applicato correttamente il principio della stretta interpretazione delle esenzioni fiscali e abbia escluso il requisito dell'uso diretto del bene, il ricorso per violazione di legge è destinato al rigetto.
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