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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24243/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

A seguito della cancellazione dal registro delle imprese di una società in accomandita semplice già destinataria di un avviso di accertamento per operazioni soggettivamente inesistenti e rideterminazione dell'IVA 2011, l'ex liquidatore/socio accomandatario ha impugnato l'atto sostenendo che, essendo la società estinta prima della notifica, l'avviso diretto alla società sarebbe inesistente e non potrebbe fondare alcuna responsabilità dei soci; di conseguenza l'Amministrazione non avrebbe potuto pretendere il credito tributario nei confronti dei soci senza un autonomo e valido atto, e non sarebbero applicabili le regole sulla successione nei debiti sociali e sulla responsabilità ex art. 36 d.P.R. 602/1973. In Cassazione il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 2945 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., insistendo sulla tesi che la notifica dell'accertamento alla società estinta fosse giuridicamente improduttiva e che, mancando un titolo validamente formatosi nei confronti dell'ente, non potesse operare la pretesa verso i soci.

La decisione

La Corte ha preliminarmente escluso la legittimazione ad agire del ricorrente nella qualità di ex liquidatore, affermando che il liquidatore della società estinta non è legittimato passivamente rispetto alla pretesa relativa ai debiti sociali, salva eventuale autonoma azione risarcitoria. Nel merito ha ritenuto infondato il motivo: richiamando il principio per cui, dopo l'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, i debiti sociali si trasferiscono ai soci secondo il tipo sociale e, per le società in accomandita, i creditori possono far valere i propri diritti verso accomandatari e, nei limiti di legge, verso accomandanti; ha quindi ritenuto corretto che l'Agenzia notificasse l'avviso direttamente ai soci dopo l'estinzione della società, senza necessità di un ulteriore autonomo avviso. Per il socio accomandatario, illimitatamente responsabile, la notifica dell'atto impositivo lo poneva nella posizione del successore del debitore originario, con onere di contestare nel merito la pretesa fiscale. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese ne comporta l'estinzione immediata e la successione dei soci nei debiti sociali non definiti; nei rapporti fiscali ciò consente al Fisco di agire verso i soci nei limiti della loro responsabilità.

  • art. 2312 c.c.

    Nelle società in nome collettivo e, per richiamo sistematico, nelle società di persone, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci dopo la cancellazione della società.

  • art. 2324 c.c.

    Per le società in accomandita semplice i creditori sociali insoddisfatti possono agire contro gli accomandatari illimitatamente responsabili e, nei limiti di legge, contro gli accomandanti.

  • art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato dal ricorrente come norma sulla responsabilità dei soci e del liquidatore per i debiti tributari; la Corte esclude che la sua applicazione sia preclusa dalla cancellazione della società prima della notifica dell'avviso.

  • art. 12, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato quale base per l'iscrizione a ruolo dei tributi anche nei confronti dei soci della società estinta, una volta accertato definitivamente il credito fiscale.

  • art. 14, lett. b), d.P.R. n. 602 del 1973

    È indicato come disposizione che consente la riscossione del credito tributario nei confronti dei soci della società estinta, in ragione della loro successione nei debiti sociali.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione di legge nella sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È la norma in base alla quale la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i debiti sociali non si estinguono automaticamente ma si trasferiscono ai soci, i quali rispondono secondo il regime di responsabilità proprio del tipo sociale.
  • Per le società di persone e, in particolare, per la società in accomandita semplice, il creditore sociale può agire verso i soci senza necessità di un autonomo avviso di accertamento, ove la pretesa fiscale sia indirizzata a soggetti subentrati ex lege nella posizione debitoria della società estinta.
  • Se la società è già estinta al momento della notifica dell'atto impositivo, la notifica ai soci è idonea a instaurare validamente il contraddittorio e non è preclusa dalla precedente cancellazione dell'ente.
  • Il socio accomandatario, in quanto illimitatamente responsabile dei debiti sociali, è tenuto a contestare nel merito la pretesa fiscale ricevuta in qualità di successore del debitore originario, non essendo sufficiente opporre la sola estinzione della società.
  • Il liquidatore della società estinta non è, di regola, legittimato a difendersi in nome proprio rispetto alla pretesa relativa ai debiti sociali, salva la possibilità di una distinta azione risarcitoria.
  • rami:[

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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