Cassazione Penale, Sentenza n. 40995/2023 del 09/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli. Esposito, Fummo e Limatola deducevano la violazione del principio e del vincolo posto dalla sentenza rescindente circa il tempus commissi delicti: sostenevano che la partecipazione al clan fosse cessata nel 2013 e che il giudice di rinvio avesse erroneamente applicato la disciplina più severa introdotta dalla legge n. 69/2015 invece di quella previgente (legge n. 125/2008). I Bonavolta (Mariano e Luigi) censuravano la decisione per nullità e vizi di motivazione (art. 606 lett. c) ed e) c.p.p.): contestavano la valutazione delle prove, in particolare delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e delle intercettazioni, denunciavano travisamento della prova, omissione di valutazione della documentazione difensiva e carenza di elementi a sostegno della partecipazione all'associazione di narcotraffico e dell'aggravante mafiosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i ricorsi di Esposito Montefusco Marco, Fummo Gianluca e Limatola Gennaro ritenendoli infondati: il giudice di rinvio ha correttamente interpretato il mandato della sentenza rescindente, ha riesaminato il quadro probatorio e ha motivatamente concluso che la partecipazione al clan è perdurata oltre il 2015 (fissando per Limatola almeno il 3/10/2017 e per gli altri fino alla sentenza di primo grado), giustificando l'applicazione della legge n. 69/2015. I ricorsi di Bonavolta Mariano e Bonavolta Luigi sono stati dichiarati inammissibili per carenza di specificità, di autosufficienza e per essere in gran parte doglianze di fatto; quindi non sono stati accoglienti i motivi da loro proposti. Conseguono condanne alle spese processuali a carico dei ricorrenti o alla loro condanna pecuniaria secondo le indicazioni della Corte.
Norme richiamate
Delimitazione della partecipazione associativa: in caso di contestazione 'aperta' la data finale si presume essere quella della pronuncia di primo grado salvo emergenza di elementi probatori contrari; la cessazione dell'affiliazione richiede un fatto specifico e concreto.
Norma sul delitto di traffico di stupefacenti: contestata la partecipazione a una associazione di narcotraffico, con necessità di dimostrare apporto continuativo e consapevole.
Riferimento all'aggravante di agevolazione mafiosa in relazione all'attività di narcotraffico svolta per conto del clan.
Regime sanzionatorio previgente applicabile se la partecipazione si è interrotta prima dell'entrata in vigore della legge più severa; occorre provare temporalmente l'interruzione.
Ha innalzato i limiti edittali per il reato di associazione mafiosa; applicabile se la partecipazione è provata oltre la sua entrata in vigore.
art. 606, lett. c) e lett. e) c.p.p.
Censura utilizzata dai Bonavolta: la Corte ha ritenuto che i motivi fossero generici, non specifici e configurassero in larga parte una rilettura di merito; per la lett. c) manca il preciso richiamo alla norma processuale violata; per la lett. e) le doglianze non avevano i requisiti di decisività e autosufficienza.
Regole di valutazione della testimonianza e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia: la Corte richiama l'esigenza che il giudice di merito valuti attendibilità e risponda alle obiezioni, ma non ha ritenuto che il giudice di rinvio abbia violato tali criteri.
Regole tecniche di redazione del ricorso per cassazione: la Corte ha richiamato l'obbligo di esposizione chiara e distinta dei motivi (autosufficienza e decisività).
art. 2, comma quarto, cod. pen.
Regola sulla determinazione della pena in relazione alla normativa vigente al momento del fatto o, se reato permanente, in relazione al tempus commissi delicti; rilevante per la scelta tra legge n.125/2008 e n.69/2015.
Riferimento al giudicato interno sorto sulla responsabilità dopo la sentenza rescindente; indicazione che alcune questioni di responsabilità erano ormai definitive per effetto del giudicato.
Massime di principio
- Se la contestazione è 'aperta' (termine finale non specificato), la data di riferimento per stabilire la durata di un reato permanente è, in mancanza di prova contraria, la data della pronuncia di primo grado; spetta tuttavia al giudice di merito verificare e motivare eventuali elementi contrari.
- La Corte di cassazione, quando annulla per carenza motivazionale, può rinviare al giudice di merito che ha pieno potere di rivalutare le prove e di colmare le lacune argomentative; le osservazioni fattuali della cassazione non vincolano rigidamente il giudice del rinvio.
- La mera detenzione dell'imputato non è di per sé prova sufficiente della cessazione dell'affiliazione mafiosa: occorrono fatti specifici che dimostrino dissociazione, recesso o cessazione del rapporto.
- L'applicazione di una disposizione sanzionatoria più favorevole o più severa dipende dalla precisa ricostruzione temporale del reato permanente; è fondamentale allegare e provare elementi temporali certi.
- I ricorsi per cassazione devono essere autosufficienti e specifici: censure generiche, indeterminate o consistenti in una semplice rinnovazione del giudizio di merito sono inammissibili.
- Nelle contestazioni che si fondano su dichiarazioni di collaboratori di giustizia e intercettazioni, il difensore deve contestare in modo circostanziato affidabilità, attinenza temporale e riscontri, e il giudice deve dare risposta motivata a obiezioni rilevanti.
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