Cassazione Penale, Sentenza n. 30960/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Tempera impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione alla richiesta di archiviazione relativa a un procedimento per il reato urbanistico ex art. 44 DPR 380/2001. Denunciava l'erronea applicazione dell'art. 175 c.p.p. e la violazione dei limiti di competenza del G.I.P., sostenendo inoltre la sua legittimazione ad agire come persona offesa e, in subordine, lamentando l'ingiustificato rigetto della istanza di restituzione in termini per aver perso il termine per effetto dell'isolamento domiciliare dovuto a COVID-19
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il G.I.P. ha illegittimamente travalicato i limiti di valutazione posti dall'art. 175 c.p.p., rigettando la richiesta di restituzione con argomentazioni meritorie coincidenti con quelle già adottate nella decisione di inammissibilita dell'opposizione (motivazione circolare). Il provvedimento impugnato e' stato annullato e la causa rinviata al Tribunale di Velletri, Ufficio G.I.P., in diversa persona fisica, per valutare esclusivamente la richiesta di restituzione nel termine
Norme richiamate
Norma sostanziale relativa al reato urbanistico che ha dato origine alla notitia criminis; la corte la cita per indicare il tipo di illecito oggetto del procedimento, senza incidere sulla decisione motivazionale sulla restituzione nel termine
Regola i criteri per il rigetto di istanze processuali incidentalmente connesse; la Corte rileva che il G.I.P. ha travalicato i limiti di valutazione consentiti dall'art. 175, sostituendo una valutazione di merito (qualificazione della qualità di persona offesa) alla mera verifica dei presupposti per la restituzione nel termine
Citato dalla difesa in relazione alla legittimazione ad impugnare; la Corte non affronta nel merito la questione costituzionale prospettata, ritenendo decisivo il vizio procedurale connesso all'art. 175
Riferimento normativo sul difetto di legittimazione processuale; la Corte valuta l'illegittimità della decisione del G.I.P. sotto il profilo procedurale e non risolve definitivamente la questione sulla qualità di persona offesa
Richiamato dalla difesa in rapporto alle impugnazioni e ai limiti processuali; la Corte non fonda la decisione su questo articolo ma lo enumera tra le norme coinvolte dalle censure
art. 410 e 410-bis cod. proc. pen.
Disciplinano il reclamo contro il decreto di archiviazione e i termini per proporlo; il vizio censurato riguarda il rigetto della richiesta di restituzione nel termine per proporre il reclamo ex art. 410-bis, che il G.I.P. ha deciso oltre i limiti procedurali previsti
Riferito dalla difesa in relazione alle facolta delle persone offese; non è la base della decisione della Corte, che si concentra sul vizio procedurale del giudice
Norma sull'abuso d'ufficio citata dalla difesa quale possibile ulteriore fattispecie emersa dall'esposto (inerzia della P.A.); la Corte prende atto dell'eccezione ma decide l'annullamento per motivi procedurali senza entrare nel merito dell'eventuale qualificazione del reato
Richiamato dalla difesa come possibile titolo per l'azione del privato quale elettore del Comune; la Corte non decide su questo profilo sostanziale, limitandosi a censurare la modalità di valutazione usata dal G.I.P. nella decisione sulla restituzione
Massime di principio
- La valutazione sulla restituzione in termini (restitutio in integrum) deve essere circoscritta ai parametri procedurali previsti dall'art. 175 c.p.p.; il giudice che decide su tale istanza non puo sostituirsi al giudice del merito rimettendo in discussione la qualifica sostanziale della parte con argomentazioni gia' presenti nel provvedimento impugnato
- Se il decreto di archiviazione e la relativa notifica giungono durante o dopo cause che hanno impedito la proposizione tempestiva del reclamo (es. isolamento per malattia), l'istanza di restituzione deve essere valutata in modo autonomo e non con una rinnovata valutazione di merito sull'inammissibilita dell'opposizione
- Quando la stessa persona giudicante ha gia' emesso il provvedimento di archiviazione, e viene poi chiamata a decidere su istanze incidentali di restituzione, esiste il rischio di motivazione circolare; in tali ipotesi la Cassazione puo' disporre il rinvio a diverso giudice per garantire imparzialita e corretto esame formale
- La contestazione della qualita di persona offesa o di altri profili sostanziali (es. presunto abuso d'ufficio) puo essere rilevante, ma la loro trattazione non puo essere confusa con la verifica dei presupposti procedurali per la riapertura dei termini: le questioni sostanziali devono essere valutate nel corretto grado e momento processuale
- In caso di rigetto dell'istanza di restituzione motivato con argomentazioni che ripetono la decisione di archiviazione, e' consigliabile chiedere il rinvio a diverso giudice o proporre immediatamente rimedi di legittimita, per evitare che una valutazione meramente formale resti travolta da questioni di merito
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