Cassazione Penale, Sentenza n. 30772/2023 del 17/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 29/06/2021 con due motivi principali: (1) violazione dell'art. 606, co.1, lett. e) c.p.p. per carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla presenza di Abu Sufian e Shariotullah Mohammad sul luogo al momento del fatto, sostenendo che la deposizione della persona offesa sia contraddetta da altre testimonianze non adeguatamente considerate; (2) violazione dell'art. 606, co.1, lett. e) c.p.p. per radicale carenza motivazionale nella negazione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante fosse stato prodotto risarcimento del danno, remissione della querela e revoca della costituzione di parte civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato le censure inammissibili perché consistono in una diversa lettura dei fatti non sindacabile in sede di legittimità; ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello, inclusa la valutazione di inattendibilità di alcuni testimoni. Sul secondo motivo ha invece riscontrato carenza motivazionale circa la negazione delle circostanze attenuanti generiche: la sentenza di merito aveva preso atto del risarcimento e della remissione della querela ma non ne aveva tenuto conto nella decisione, valorizzando al contrario una presunta mancanza di resipiscenza. La Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente al punto relativo alle attenuanti generiche e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Per il resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e le affermazioni di responsabilità sono state dichiarate irrevocabili.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Regola il sindacato in Cassazione sulle motivazioni. La Corte ha interpretato la norma nel senso che il controllo è di legittimità e non consente una riconsiderazione dei fatti; le doglianze che chiedono una diversa lettura delle risultanze probatorie sono quindi inammissibili
art. 173-bis disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per il riassunto dei motivi di ricorso; utilizzata per la formulazione sintetica dei motivi in cassazione
L. n. 46/2006 (modifica art. 606 c.p.p.)
La modifica normativa non ha ampliato il potere di riesame in Cassazione oltre il controllo di legittimità; la Corte ha richiamato che resta esclusa una nuova lettura degli elementi di fatto
D.L. n. 137/2020, art. 23, co. 8
Richiamato in relazione al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; norma emergenziale che consente procedure scritte in determinate condizioni
Sentenza Sezioni Unite n. 3423/2020 (Gialluisi)
Giurisprudenza di legittimità citata per il principio secondo cui l'affermazione di responsabilità rimane nei casi in cui venga disposto l'annullamento solo su specifici punti (es. valutazione delle attenuanti) e che la valutazione sulle attenuanti resta in larga parte di merito
Massime di principio
- In Cassazione il sindacato principale è di legittimità: non è consentito chiedere alla Corte una rivalutazione dei fatti o una diversa lettura delle prove; le doglianze che mirano a rimettere in discussione la valutazione probatoria sono in genere inammissibili
- La carenza o contraddittorietà della motivazione è rilevante quando la decisione non spiega come certe circostanze di fatto (es. risarcimento, remissione della querela, revoca della costituzione di parte civile) siano state valutate nel giudizio sulle attenuanti; in tali casi la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo giudizio limitatamente a quel punto
- La presa d'atto formale di fatti processuali (come il risarcimento o la remissione della querela) deve essere seguita da un'effettiva considerazione nella decisione: la mera menzione senza valutazione può costituire vizio motivazionale
- Quando la Corte d'appello motiva adeguatamente l'inattendibilità di specifici testimoni (individuandone elementi di contrasto o incongruenze), tale valutazione ha tipicamente natura di fatto e non è sindacabile in Cassazione
- Se emerge un 'lapsus calami' o una contraddizione apparente nella sentenza ma la motivazione complessiva di molte pagine rende evidente l'argomentazione, la Cassazione può ritenere superfluo l'annullamento per quel motivo
- In casi di annullamento parziale relativo alle attenuanti, il giudizio di merito resta alla Corte d'appello che, se richiamata, dovrà motivare nuovamente e valutare l'eventuale concessione delle circostanze attenuanti generiche
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