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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30774/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 02/07/2021 contestando in particolare: 1) il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione (art.81 c.p.) tra i fatti oggetto del giudizio e quelli di altra sentenza della stessa Corte; 2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) vizi di motivazione e violazione di norme processuali (art.606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione agli artt.192 e 546 c.p.p. e altre norme penali richiamate come art.416-bis comma 3, art.62-bis, art.69, art.132, art.133 c.p.). Alcuni ricorrenti (in particolare Capuano) deducono inoltre la definitiva irrevocabilità di precedenti sentenze che avrebbero dovuto essere considerate ai fini della continuazione, lamentando carenze della valutazione della Corte d'appello e richieste motivazionali ritenute contraddittorie o illogiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di tutti e quattro i ricorrenti. Motivazione sintetica: i ricorsi tendevano a un riesame di merito delle valutazioni sulla continuità del disegno criminoso e sulle attenuanti, operazione non consentita in Cassazione salvo vizi specifici di motivazione (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà). Per Capuano la decisione è stata anche motivata dalla mancanza della documentazione comprovante il passaggio in giudicato della sentenza richiamata; per Esposito e altri la Corte ha ritenuto le censure generiche o manifestamente infondate rispetto alla motivazione resa dal giudice di merito. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende; nessun beneficio per la parte civile Comune di Napoli.

Norme richiamate

  • art.606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), c) e e)

    Regola i motivi di ricorso per cassazione relativi a vizi di motivazione e di diritto: la Corte verifica che la motivazione dei giudici di merito non sia mancante, manifestamente illogica o contraddittoria; non è luogo per un nuovo sindacato di merito né per una diversa valutazione probabilistica delle fonti di prova.

  • art.81 cod. pen. (reato continuato)

    Disciplina la continuazione tra reati; la sua sussistenza è questione di merito il cui accertamento richiede una motivazione adeguata del giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo se la motivazione è viziata nei termini consentiti dall'art.606.

  • art.416-bis cod. pen., comma 3

    Norma sulla associazione di tipo mafioso e circostanze aggravanti/elementi del reato: utilizzata in sede di valutazione del profilo personale e della gravità del ruolo degli imputati nel contesto associativo.

  • art.62-bis cod. pen.

    Riguarda le recidive e i loro effetti sul trattamento sanzionatorio; la Corte d'appello lo ha richiamato nella valutazione delle attenuanti rispetto alla storia criminale degli imputati.

  • art.192 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione ai limiti del sindacato sulla motivazione; utilizzata nella valutazione della correttezza formale e sostanziale della motivazione del giudice di merito.

  • art.546 cod. proc. pen.

    Norma del rito procedurale richiamata in relazione all'impugnazione e alla motivazione delle decisioni di merito; contestazioni connesse alla motivazione devono rispettare i limiti previsti.

  • art.616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna dei ricorrenti all'esborso per spese e al versamento alla Cassa delle Ammende nel caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per imporre la sanzione di euro 3.000 ciascuno.

  • art.173-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale utilizzata per la sintesi e la presentazione dei motivi di ricorso; citata per inquadrare la natura e la formalizzazione dei motivi di cassazione presentati.

Massime di principio

  • La sussistenza della continuazione (art.81 c.p.) è una questione di merito: in Cassazione non è possibile ottenere una riforma basata su una diversa valutazione dei fatti salvo che non sia dimostrata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.
  • Le circostanze attenuanti generiche dipendono dall'esame del profilo personale e della biografia criminale dell'imputato; la Corte di legittimità può sindacare solo i vizi gravi di motivazione sul punto, non la mera diversa valutazione della loro sussistenza.
  • I ricorsi che si limitano a rilanciare argomentazioni di fatto o a chiedere una rivalutazione delle prove senza indicare vizi specifici della motivazione sono inammissibili.
  • Per invocare effetti derivanti da sentenze pregresse (es. applicazione della continuazione) è essenziale produrre documentazione probante e autosufficiente (spec. copia della sentenza con attestazione del passaggio in giudicato e annotazioni nel casellario), altrimenti la domanda può essere respinta per carenza probatoria.
  • Le doglianze generiche o ripetitive rispetto a quanto già dedotto in appello sono inefficaci in cassazione: i motivi devono essere puntuali e confrontarsi con le parti decisive della motivazione impugnata.
  • La Corte può condannare i ricorrenti al pagamento di spese e ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato, quindi valutare anche il profilo difensivo e la completezza dell'allegazione documentale prima di proporre il ricorso.

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