Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30771/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Milano che confermava la condanna per tentata estorsione (con parziale riforma sul profilo della recidiva per Siragusa). I motivi principali dedotti sono: (1) la presunta illegittima utilizzabilità in dibattimento di una registrazione fonografica di una conversazione telefonica fra la persona offesa e un interlocutore anonimo (contestata come intercettazione, con richiamo agli artt. 192 e 266 c.p.p. e alle norme sulle intercettazioni); (2) la nullità del riconoscimento fotografico di Siragusa per omissione della preliminare descrizione richiesta dall'art. 213 c.p.p.; Colucci inoltre lamenta l'assenza di riferimenti sul momento e sulle modalità di acquisizione della telefonata del 17/01/2014 e sostiene che la registrazione sarebbe avvenuta su indicazione degli investigatori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità ex art. 606, comma 3, c.p.p., ritenendo che le questioni sollevate fossero già trattate e motivate dalla Corte d'Appello e che i ricorrenti non si confrontassero con quella motivazione. In particolare: la Corte d'Appello aveva correttamente ritenuto utilizzabile la registrazione fonografica alla luce del principio delle Sezioni Unite (sent. n. 36747/2003 e successivo arresto n. 40148/2022), essendo la registrazione effettuata da un partecipante e non configurando quindi intercettazione; le censure relative al possibile coinvolgimento o ai suggerimenti delle forze dell'ordine erano smentite nel caso concreto (la persona offesa dichiarò di aver usato un registratore di sua proprietà). Quanto al riconoscimento fotografico, la Corte d'Appello aveva evidenziato che l'identificazione di Siragusa era stata confermata direttamente in dibattimento, indipendentemente dall'ipotetica nullità del riconoscimento fotografico. Conseguentemente la declaratoria di inammissibilità comporta la conferma della sentenza impugnata e l'obbligo per i ricorrenti di pagare le spese processuali e una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione e la necessità di specificità; la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi per genericità in violazione di tale requisito (art. 606, comma 3).

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norme sulle intercettazioni e sulla loro acquisizione: i ricorrenti hanno invocato erroneamente l'applicazione della disciplina delle intercettazioni alla registrazione; la Corte d'appello ha invece ritenuto applicabile la disciplina delle registrazioni private quando effettuate da un partecipante.

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nelle censure relative all'acquisizione delle prove, richiamata dai ricorrenti nel contesto delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto tali censure generiche e non confutanti la motivazione impugnata.

  • art. 213 cod. proc. pen.

    Disciplina il riconoscimento fotografico e la necessità di una preliminare descrizione da parte dell'interpellato; pur riconoscendo l'omissione formale, la Corte ha ritenuto la questione priva di incidenza perché l'imputato è stato riconosciuto direttamente in dibattimento.

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Regola l'utilizzabilità dei mezzi di prova. La giurisprudenza (Sezioni Unite) ha qualificato la registrazione effettuata da un partecipante non come intercettazione ma come memorizzazione fonica utilizzabile in processo ai sensi di tale disciplina.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e il pagamento in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti a euro 3.000,00.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 36747 del 28/05/2003 (giurisprudenza)

    La registrazione fonografica operata da un soggetto partecipe non è riconducibile alla nozione di intercettazione e costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo l'art. 234 c.p.p.

    Principio utilizzato dalla Corte per ritenere ammissibile la registrazione privata effettuata dalla persona offesa e per escludere che si trattasse di intercettazione illegittima.

  • Sentenza sez. pen. n. 40148 del 06/07/2022 (precedente di questa Corte)

    Conferma e ribadisce il principio delle Sezioni Unite sulla differenza tra registrazioni private fatte da partecipanti e intercettazioni, e la conseguente utilizzabilità processuale delle prime.

Massime di principio

  • La registrazione fonografica di una conversazione effettuata da un soggetto che ne è parte (anche se clandestina) è generalmente ammissibile come prova: non costituisce intercettazione e può essere utilizzata ai fini probatori secondo l'art. 234 c.p.p., salvo particolari oneri probatori che dimostrino manipolazione o intervento di terzi.
  • Le censure in Cassazione devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione della corte d'appello; replicare argomenti già esaminati senza affrontare la motivazione rende il ricorso generico e inammissibile (art. 606 c.p.p.).
  • L'irregolarità formale di un riconoscimento fotografico (es. omissione della preliminare descrizione ex art. 213 c.p.p.) può essere superata se l'identificazione dell'imputato è avvenuta comunque in dibattimento in modo indipendente, rendendo la nullità ininfluente sul piano probatorio.
  • Se si contesta l'utilizzabilità di una registrazione per sospetto coinvolgimento delle forze di polizia o per indicazioni investigative, è necessario fornire elementi concreti e specifici a sostegno di tale accusa: mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche (spese processuali e ammende) e pertanto la valutazione preliminare della fondatezza dei motivi è strategica prima di proporre ricorso in Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.