Cassazione Penale, Sentenza n. 30775/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
impugnazione della sentenza d'appello per plurimi motivi: (i) dedotta illegittima acquisizione e utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali ai sensi dell'art. 500 c.p.p. (presunta mancanza di motivazione circa l'intimidazione subita dai testi e/o uso non giustificato dei verbali), (ii) vizi di motivazione e travisamento della prova quanto alla riqualificazione del fatto e alla sussistenza del reato di rapina impropria (art. 628 c.p.), (iii) contestazione della qualificazione del concorso di persone (art. 110 c.p. e distinzione fra concorso ordinario e concorso anomalo ex art. 116 c.p.), (iv) critiche sulla valutazione delle attenuanti e sulla determinazione della pena base e della misura sanzionatoria, (v) censura su violazioni procedurali quali art. 125 c.p.p. e art. 192 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e/o manifestamente infondati. Nei punti principali la Suprema Corte ha ritenuto legittima la decisione della Corte d'appello: a) corretta l'acquisizione/uso delle dichiarazioni predibattimentali perché i giudici di merito hanno riscontrato elementi concreti di intimidazione idonei a condizionare la libertà espositiva dei testi; b) corretta la qualificazione del fatto come rapina impropria (art. 628), essendo la violenza successiva strumentale al mantenimento del possesso e non separata temporalmente; c) legittima l'attribuzione di responsabilità ai ricorrenti per concorso di persone, anche per la loro presenza non casuale che ha agevolato l'azione; d) infondate le censure sul travisamento della prova e sulla determinazione della pena in appello; e) condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 500, comma 4 e 5, cod. proc. pen.
"le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3, possono essere utilizzate"
la Corte ha confermato che le dichiarazioni predibattimentali possono essere utilizzate se vi sono "elementi concreti" che fanno ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia o altra pressione; modalità e contegno in dibattimento possono costituire tali elementi e il giudice può, se ritenuto necessario, disporre accertamenti incidentali
art. 111, comma 5 Cost.
"provata condotta illecita"
richiamata come fondamento costituzionale della possibilità di deroga al principio del contraddittorio quando vi sia probata condotta illecita che ha inquinato la libertà di testimoniare
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
richiamato tra i motivi di impugnazione relativi alla motivazione; la Corte non ha ritenuto sussistere il vizio denunciato nella motivazione sull'uso delle dichiarazioni predibattimentali
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
norma citata in relazione alla richiesta rituale di discussione orale in Cassazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiesto in ordine ai limiti della motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha operato la valutazione nei limiti consentiti dal rito
art. 628 cod. pen.
norma incriminatrice richiamata per la rapina (e rapina impropria); la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della sua sussistenza in relazione alla violenza successiva strumentale alla sottrazione
art. 110 cod. pen.
richiamato per il concorso di persone nel reato; la Cassazione ha confermato che la presenza non casuale che rafforza l'azione altrui può integrare partecipazione
art. 116 cod. pen.
menzionata nella discussione circa la distinzione tra concorso ordinario e concorso anomalo; la Corte ha ritenuto corretta l'operativa qualificazione adottata dai giudici di merito
art. 192 cod. proc. pen.
richiamata tra le censure concernenti il capo H); la Corte ha ritenuto aspecifiche e manifestamente infondate le doglianze sulla valutazione della prova
art. 133 cod. pen.
richiamata in relazione alla determinazione della pena valutata in appello in ragione della diversa qualificazione del reato e del contesto di reato continuato
art. 616 cod. proc. pen.
norma applicata per la condanna delle spese processuali; la Corte dispone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
Massime di principio
- Le dichiarazioni predibattimentali possono essere comunque utilizzate in dibattimento se i giudici riscontrano elementi concreti, precisi e pertinenti che lascino ragionevolmente ritenere che il teste sia stato sottoposto a minacce o pressioni: non è necessario che il teste rifiuti di deporre totalmente; il comportamento reticente in udienza può essere sintomo utile.
- Lo standard probatorio per ritenere sussistente l'intimidazione è intermedio: servono elementi concreti, obiettivi e significativi, non vaghi sospetti né la prova oltre ogni ragionevole dubbio.
- Nella rapina impropria la violenza o minaccia può intervenire anche dopo la sottrazione quando abbia funzione strumentale al mantenimento del possesso o all'impunità; l'elemento dell'immediatezza va valutato in relazione allo scopo pratico perseguito e non rigidamente in senso cronologico.
- La semplice presenza di un soggetto nel luogo in cui si consuma il reato può integrare partecipazione quando non sia meramente casuale e abbia concretamente rafforzato, facilitato o incoraggiato l'azione del delinquente materiale.
- In Cassazione la sindacabilità della valutazione della prova è assai limitata: il ricorrente deve dimostrare specificamente e in modo circostanziato il travisamento ovvero l'errore manifestissimo o la contraddizione insanabile tra i giudizi di merito; non è consentita una rivalutazione estensiva del merito.
- Il giudice d'appello che riformula la qualificazione giuridica del fatto e riconsidera il contesto (es. reato continuato) può determinare una nuova quantificazione della pena anche adottando un diverso limite edittale coerente con la nuova fattispecie, purché non operi una reformatio in peius illegittima.
- Il giudice non è obbligato ad avviare accertamenti incidentali ogni volta che sospetti inquinamento probatorio; può farlo se ritiene necessari tali accertamenti per verificare l'effettiva intimidazione.
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