Cassazione Penale, Sentenza n. 30773/2023 del 17/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per invasione di edificio: si censurava la valutazione sulla titolarità e sul possesso dell'area cortilizia (sostenendo che l'imputato fosse proprietario dell'area e non la parte civile), la mancanza dell'elemento soggettivo del reato, l'insufficiente prova a carico dell'imputato e la tardività della querela (perché l'occupazione non sarebbe stata clandestina, essendo preceduta da avviso pubblico). La difesa ha presentato quattro motivi riassunti ex art. 173-bis disp. att. cod. proc. pen.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto sussistente la 'doppia conforme' tra primo grado e appello, con valutazione concorde delle prove. Le censure del ricorrente sono state considerate contestazioni del giudizio di fatto e proposte come diversa valutazione del compendio probatorio, non idonee a configurare un vizio di diritto. La Corte ha confermato che l'imputato non risultava titolare dell'area, che l'occupazione e le opere realizzate manifestano l'elemento volontario del reato e che, essendo il reato permanente, la querela è tempestiva se proposta durante il periodo di occupazione. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile (liquidate in euro 31.586,00 oltre accessori di legge).
Norme richiamate
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che la doglianza deve evidenziare un vizio di diritto e non limitarsi a contestare la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla motivazione; la Corte valuta che la motivazione delle decisioni di merito non sia affetta da illogicità o carenza tale da integrare vizio di diritto
art. 633 cod. pen.
Norma sostanziale sul reato di invasione di edificio; la Corte conferma che gli elementi fattuali ricostruiti rientrano nella fattispecie astratta prevista da tale norma
art. 533 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata dal ricorrente in tema di beneficio del dubbio e valutazione della prova; la Corte ritiene la censura come mera richiesta di rivalutazione del fatto, non di interpretazione giuridica
art. 530 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione all'onere di motivazione su assoluzione o dubbio; Corte ritiene il terzo motivo generico e non idoneo a dimostrare insufficienza di motivazione dei giudici di merito
art. 173-bis disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale usata per il riassunto dei motivi di ricorso nelle impugnazioni in cassazione; i motivi sono stati riassunti ai sensi di tale disposizione
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Richiamato come base per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto (modalità di trattazione del ricorso)
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e, in caso di colpa, l'irrogazione di ammende; applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali e all'ammenda di euro 3.000
Massime di principio
- In cassazione non è consentito un terzo grado di giudizio: le doglianze devono riguardare violazioni di legge o vizio di motivazione, non la semplice diversa valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito
- La 'doppia conforme' (concordanza di primo grado e appello) rafforza la stabilità della valutazione probatoria e rende più difficile l'ammissibilità del ricorso per contestazioni sulla prova
- Per i reati permanenti (come l'invasione di edificio o di terreno) la querela è tempestiva se proposta durante il perdurare dell'occupazione, poiché la consumazione si protrae nel tempo
- Per censurare la sussunzione del fatto nella fattispecie astratta prevista dalla norma (violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.1 lett. b)), il ricorrente deve dimostrare un errore nella corretta applicazione della norma, non limitarsi a un diverso apprezzamento delle circostanze fattuali
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e, se emergono profili di colpa nella promozione del ricorso, anche ammende a carico del ricorrente
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