Cassazione Civile, Ordinanza n. 23478/2024 del 02/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati notificato per il mancato pagamento di somme iscritte a ruolo, riferite in parte a entrate tributarie e in parte ad altri titoli. Il contribuente impugnava l’atto deducendo, tra l’altro, che alcune cartelle presupposte non gli erano state validamente notificate, che vi era difetto di motivazione sugli interessi, prescrizione quinquennale di alcune somme, illegittimità della procedura e illegittimità degli interessi di mora. In primo grado il ricorso veniva accolto per la ritenuta illegittimità degli interessi di mora e per vizi della notifica delle cartelle consegnate a familiari conviventi senza ulteriore raccomandata. In appello la decisione veniva riformata e l’atto confermato; la CTR riteneva, per quanto qui rileva, che per la consegna a persona di famiglia non fosse necessaria la seconda raccomandata e che, essendo le cartelle divenute definitive, non fossero più contestabili gli interessi di mora. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 139 c.p.c. e 60 d.P.R. 600/1973, sostenendo che per le notifiche di atti tributari consegnati a persona diversa dal destinatario era necessaria la raccomandata informativa prevista dalla disciplina speciale; con il secondo denunciava violazione degli artt. 25, comma 2, e 30 d.P.R. 602/1973, sostenendo che gli interessi di mora non possono ritenersi definitivamente cristallizzati nella cartella e che la CTR aveva erroneamente escluso la loro contestabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio per cui, per la notifica degli atti tributari eseguita ai sensi dell’art. 60 d.P.R. 600/1973 mediante consegna a persona di famiglia, è necessaria la raccomandata informativa; inoltre deve verificare che gli interessi di mora non sono contenuti nella cartella come voce definitivamente consolidata per mancata impugnazione, ma maturano dopo l’emissione del ruolo e possono essere oggetto di contestazione nell’atto successivo che li pretenda. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Per le notifiche eseguite mediante consegna a persona di famiglia, addetta alla casa o all’ufficio, la disciplina processualcivilistica va coordinata con la normativa speciale tributaria; la Corte richiama il principio per cui la sola consegna non basta, se opera la disciplina dell’art. 60 d.P.R. 600/1973.
Per la notificazione degli atti tributari, quando l’atto sia consegnato a soggetto diverso dal destinatario, è necessario l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica; la regola vale anche per la cartella di pagamento.
È richiamato dal ricorrente per contestare la pretesa relativa agli interessi di mora; la Corte rileva che la CTR ha errato nel ritenere tali interessi definitivamente consolidati nella cartella.
Gli interessi di mora non sono una voce cristallizzata nella cartella di pagamento, poiché maturano dopo l’emissione del ruolo; perciò possono essere pretesi in atti successivi e contestati in relazione a tali atti.
La CTR aveva dichiarato cessata la materia del contendere per alcune cartelle rientranti nello stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.
La consegna alla persona di famiglia, addetta alla casa o all’ufficio è richiamata come fattispecie distinta da quella del portiere o del vicino; la Corte esclude che in tale ipotesi la raccomandata informativa sia dovuta solo nei casi indicati dal comma 4.
La raccomandata informativa prevista dal comma 4 è riferita alla consegna al portiere o al vicino, non alla consegna a persona di famiglia o addetta alla casa.
art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973
La disciplina speciale tributaria richiede, quando il consegnatario non coincide con il destinatario, l’invio di raccomandata informativa; la CTR ha errato nell’escluderne l’applicazione.
art. 60, comma 1, lett. a, d.P.R. 600/1973
La Corte richiama la notifica degli atti tributari eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati, precisando che anche in tali casi la raccomandata informativa può essere richiesta secondo la disciplina speciale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene richiamato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con entrambi i motivi di ricorso.
Massime di principio
- Nella notificazione degli atti tributari, la disciplina speciale dell’art. 60 d.P.R. 600/1973 prevale sul rinvio alle norme del codice di procedura civile e impone, quando la consegna avvenga a persona diversa dal destinatario, l’invio della raccomandata informativa come adempimento essenziale della notifica.
- La notifica effettuata a persona di famiglia o ad altro consegnatario diverso dal destinatario non può essere valutata soltanto alla luce dell’art. 139 c.p.c., poiché per gli atti tributari occorre verificare il rispetto delle prescrizioni speciali del d.P.R. 600/1973.
- Gli interessi di mora non si consolidano definitivamente nella cartella di pagamento per effetto della mancata impugnazione di quest’ultima, perché maturano dopo l’emissione del ruolo e possono essere pretesi e contestati in atti successivi.
- Quando il giudice di merito omette di verificare la regolarità della raccomandata informativa richiesta dalla disciplina tributaria della notificazione, la decisione è censurabile per violazione di legge.
- La corretta contestazione degli interessi di mora presuppone la distinzione tra la pretesa iscritta a ruolo e la successiva autonoma pretesa accessoria che maturi dopo la cartella.
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