Cassazione Civile, Sentenza n. 22900/2020 del 21/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR che aveva rigettato il ricorso di primo grado contro l'avviso di accertamento n.196/2011 relativo alla TARSU per gli anni 2005 e 2006. La ricorrente deduceva: (1) decadenza dell'azione impositiva per decorso del termine quinquennale (art.1, comma 161, L. n.296/2006) considerando diverso il termine iniziale di decorrenza; (2) vizio di motivazione per mancata allegazione all'avviso del verbale di sopralluogo su cui l'accertamento si fondava; (3) carenza di indicazioni sufficienti per consentire il controllo del calcolo degli interessi richiesti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, in materia di TARSU, quando il contribuente abbia presentato una denuncia iniziale infedele e poi non abbia adempiuto negli anni successivi, il termine quinquennale di decadenza previsto dall'art.1, comma 161, L. n.296/2006 decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'imposta. Ha inoltre stabilito che la sanatoria per raggiungimento dello scopo (art.156 c.p.c.) della notifica nulla dell'avviso opera dalla data di proposizione dell'impugnazione, non dalla successiva costituzione in giudizio. Quanto agli altri vizi, la Corte ha ritenuto che la mancata allegazione del verbale di sopralluogo non abbia arrecato pregiudizio alla difesa anche perché la ricorrente aveva partecipato al sopralluogo e l'avviso riportava le risultanze essenziali; analogamente la mera indicazione del riferimento normativo e della misura del tasso legale è stata considerata sufficiente per consentire il controllo del calcolo degli interessi.
Norme richiamate
art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006
«Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati»
Stabilisce il termine quinquennale di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento. La Corte ha ritenuto applicabile anche alle annualità anteriori al 2007 ancora pendenti alla data di entrata in vigore e ha precisato che, per denunce omesse o per omissione di correzioni successive, il termine decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507/1993
«entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione»
Fissa il termine per la presentazione della denuncia dei locali e delle aree tassabili. La Corte ha interpretato che, nelle ipotesi di omissione o inottemperanza reiterata, il termine utile è il 20 gennaio dell'anno successivo al periodo d'imposta e da quella data decorre la decadenza quinquennale.
art. 7, Legge n. 212/2000
«Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama»
L'obbligo di allegazione va inteso rispetto alla finalità di consentire la comprensione delle ragioni dell'atto. Non tutti gli atti citati devono essere allegati se il loro contenuto essenziale è già trascritto nell'avviso o se la mancata allegazione non ha creato pregiudizio al contribuente.
art. 1, comma 165, Legge n. 296/2006
«La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili»
La semplice indicazione del riferimento normativo e del tasso applicato può risultare sufficiente per consentire al contribuente di verificare il calcolo degli interessi.
art. 156 c.p.c.
Regola la sanatoria per raggiungimento dello scopo di notificazioni viziate. La Corte riafferma che la proposizione tempestiva del ricorso sanifica ex tunc la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, purché la sanatoria avvenga prima della scadenza del termine di decadenza.
art. 64, comma 1, d.lgs. n. 507/1993
Stabilisce che la tassa è determinata su base annua e che sussiste una distinta obbligazione tributaria per ogni anno solare; la Corte lo usa per argomentare la natura annuale dell'obbligo dichiarativo e della relativa decadenza.
Massime di principio
- Per la TARSU (e tributi analoghi) il termine quinquennale di decadenza ex art. 1, comma 161, L. n.296/2006 decorre, nelle ipotesi di omissione o di perdurante inottemperanza a seguito di denuncia iniziale infedele, dal 20 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'imposta.
- La proposizione tempestiva dell'impugnazione nei confronti di un avviso di accertamento invalidamente notificato sanifica la nullità della notifica ex art.156 c.p.c. dalla data della proposizione dell'impugnazione, non dalla successiva costituzione in giudizio.
- La mancata allegazione all'avviso di atti citati (es. verbale di sopralluogo) non è automaticamente causa di annullamento se il contenuto essenziale è riportato nell'atto o se il contribuente ha partecipato all'atto e non ha subito pregiudizio nella difesa.
- L'indicazione, nell'avviso, del riferimento normativo e della misura del tasso di interesse può essere sufficiente per consentire il controllo del calcolo degli interessi, purché il contribuente possa ricostruire il conteggio.
- Il principio di cooperazione e buona fede fra amministrazione e contribuente implica che le nullità formali prive di concreto pregiudizio alla difesa non devono necessariamente determinare l'annullamento dell'atto impositivo.
- In caso di contenzioso su decadenza o nullità delle notifiche è essenziale verificare le date rilevanti: in particolare la data in cui sarebbe dovuta essere presentata la denuncia (20 gennaio successivo) e la data di proposizione dell'impugnazione per l'eventuale sanatoria.
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