Cassazione Civile, Ordinanza n. 27075/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Un soggetto destinatario di una cartella di pagamento aveva proposto opposizione avverso l'atto esattoriale; l'opposizione era stata accolta in primo grado, ma la Corte d'appello l'aveva poi rigettata. Il ricorrente per cassazione ha articolato tre motivi: 1) ha denunciato violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che il gravame dell'agente della riscossione avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità; 2) ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., contestando che la Corte territoriale avesse valorizzato estratto di ruolo e relata di notifica prodotti in copia dall'agente senza gli originali o copie autentiche, e sostenendo che tali documenti non fossero idonei a provare la pretesa; 3) ha denunciato violazione dell'art. 92 c.p.c. in tema di spese, assumendo che, essendo stato l'appello accolto solo parzialmente, vi fossero i presupposti per la compensazione per reciproca soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché non veniva adeguatamente riportato e localizzato il contenuto dell'atto di appello asseritamente generico. Il secondo motivo è stato parimenti inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché il ricorrente non aveva trascritto o localizzato i documenti contestati; inoltre, la censura era anche infondata, poiché l'estratto di ruolo e la relata di notifica sono documenti idonei a provare il credito e la notifica della cartella, senza necessità della produzione integrale della cartella o degli originali, secondo la giurisprudenza consolidata richiamata. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello aveva correttamente applicato il principio di soccombenza: l'opposizione era stata integralmente rigettata, quindi non vi era soccombenza reciproca; inoltre, la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito. Nessuna statuizione sulle spese in cassazione, per difetto di attività difensiva dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità può essere scrutinata solo se il ricorso per cassazione riproduce in modo adeguato il contenuto dell'atto di appello e indica le parti rilevanti su cui si fonda la censura.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente che contesta la valutazione di un documento o la specificità di un atto deve produrlo, indicarne esattamente la collocazione processuale e trascriverne o riassumerne il contenuto; la mancanza anche di uno solo di tali oneri rende il ricorso inammissibile.
La censura di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per aggirare i requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso, né per contestare genericamente la valutazione di documenti.
È inammissibile la censura che si ponga in contrasto con un orientamento consolidato della Corte senza offrire argomenti per una sua rimeditazione.
art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il ruolo costituisce il titolo esecutivo in forza del quale l'agente della riscossione procede in via esecutiva.
art. 25, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La cartella esattoriale contiene l'indicazione del credito come risultante dal ruolo.
art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La prova del perfezionamento della notifica della cartella può essere data mediante produzione dell'avviso di ricevimento, senza necessità di produrre la copia integrale della cartella.
La consegna della cartella all'indirizzo del destinatario integra presunzione di conoscenza, superabile solo con prova dell'impossibilità senza colpa di prenderne cognizione.
Si applica il principio di soccombenza: la parte integralmente soccombente va condannata al rimborso delle spese alla controparte vittoriosa.
La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e il mancato esercizio di tale facoltà non richiede autonoma motivazione censurabile in cassazione.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, sussiste il presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che lamenti la violazione di norme processuali o l'erronea valutazione di atti e documenti, è indispensabile rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza: il documento o l'atto devono essere trascritti, localizzati e specificamente richiamati, altrimenti il motivo è inammissibile.
- L'estratto di ruolo costituisce prova idonea della natura e dell'entità del credito iscritto a ruolo, nonché della sua riferibilità al debitore, e può essere utilizzato per verificare anche la natura del credito ai fini della giurisdizione.
- In materia di riscossione esattoriale, la prova della notifica della cartella può essere data con l'avviso di ricevimento o con la dimostrazione della regolare esecuzione della notificazione; non è necessario produrre in giudizio la copia integrale della cartella.
- Chi contesta la cartella e la pretesa creditoria deve confrontarsi con la regolare instaurazione del contraddittorio anche nei confronti dell'ente creditore quando ciò sia necessario in relazione alla natura della controversia.
- La condanna alle spese segue il principio di soccombenza: se l'opposizione è integralmente rigettata, non ricorre soccombenza reciproca e la compensazione non è un diritto della parte, ma una facoltà discrezionale del giudice.
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