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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35442/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato un avviso di accertamento IVA per l'anno 2007, ritenendo che l'acquisto di bancali fosse avvenuto mediante operazioni soggettivamente inesistenti. Con sei motivi la ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 2727, 2729 e 112 c.p.c., lamentando che la CTR non avesse considerato elementi di prova contraria da essa prodotti, come visura camerale del cedente, modalità di pagamento e presenza di una collaboratrice; (2) violazione dell'art. 54 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'Ufficio non avesse assolto l'onere probatorio e che la documentazione prodotta fosse idonea a smentire la pretesa; (3) violazione dell'art. 54 d.P.R. n. 633/1972 per asserito sviamento della causa tipica dell'avviso; (4) violazione dell'art. 7 l. n. 21/2000 per difetto di motivazione dell'avviso; (5) violazione dell'art. 168, lett. a), della Direttiva 2006/112/CE e dell'art. 112 c.p.c., invocando i principi eurounitari in tema di frode e buona fede del contribuente; (6) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere la CTR attribuito rilievo decisivo alla sentenza penale di assoluzione dell'amministratore della società.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché, in sostanza, miravano a sollecitare una rivalutazione del merito, censuravano la sufficienza della motivazione non più deducibile ex art. 360 n. 5 c.p.c. ratione temporis, oppure introducevano questioni nuove e non trattate nella sentenza impugnata. Il quinto motivo è stato giudicato infondato perché la CTR si è attenuta ai principi elaborati in tema di operazioni soggettivamente inesistenti: l'Ufficio aveva assolto l'onere di prova anche indiziaria circa l'inesistenza soggettiva del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte della contribuente, mentre su quest'ultima gravava la prova contraria dell'assenza di consapevolezza e dell'adozione della massima diligenza esigibile. Il sesto motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: la sentenza penale assolutoria non ha efficacia automatica di giudicato nel processo tributario, ma è solo valutabile come elemento di prova; inoltre, la doglianza tendeva in parte a contestare l'apprezzamento di merito sulla sua rilevanza. Spese non liquidate per la mancata costituzione dell'Agenzia, ma è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È stato richiamato per delimitare i vizi deducibili in cassazione e per affermare che, nel caso deciso, alcune censure in realtà aggredivano la motivazione o l'apprezzamento di merito, non più sindacabili nei limiti invocati.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2729 c.c. in relazione alla prova presuntiva; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a contestare la valutazione degli indizi operata dal giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ha confermato che l'Ufficio può fondare la ripresa su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.

  • art. 112 c.p.c.

    È stato ritenuto non pertinente ai profili dedotti, poiché il mancato esame di argomentazioni o prove non integra di per sé omessa pronuncia, ma eventualmente un vizio motivazionale.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato quale base dell'avviso di accertamento IVA; la Corte ha escluso i vizi dedotti dalla contribuente e ha ritenuto corretta la ripresa fondata su operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere della prova: l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, l'oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del contribuente; il contribuente deve provare la propria buona fede e la diligenza massima esigibile.

  • art. 7 l. n. 21 del 2000

    La censura relativa al difetto di motivazione dell'avviso è stata dichiarata inammissibile perché nuova e non risultante dalla sentenza impugnata.

  • art. 168, lett. a), Direttiva 2006/112/CE

    Richiamato in tema di detrazione IVA e frodi; la Corte ha ribadito la compatibilità dell'orientamento nazionale con la giurisprudenza unionale, secondo cui il diritto alla detrazione non spetta se il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla sentenza penale assolutoria, ma la Corte ha escluso che vi fosse violazione delle regole di valutazione della prova.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla sentenza penale assolutoria; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente valutato quel documento come elemento non decisivo.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle controversie su operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni, purché gli indizi dimostrino l'oggettiva fittizietà del fornitore e la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.
  • Il contribuente che invochi la detrazione IVA in presenza di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti deve fornire prova contraria concreta della propria buona fede e dell'adozione della massima diligenza esigibile; non bastano, di regola, la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure apparentemente di violazione di legge in richieste di nuova valutazione del materiale probatorio o della sufficienza della motivazione, specie quando il vizio motivazionale non è più deducibile nei limiti vigenti ratione temporis.
  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta del tutto di decidere su una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile; il mancato esame di singole argomentazioni o prove integra, semmai, un diverso vizio di motivazione o di valutazione.
  • La sentenza penale di assoluzione per insussistenza del fatto non produce automaticamente giudicato nel processo tributario, ma può essere apprezzata dal giudice tributario come elemento di prova, da valutare insieme alle altre risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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